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Legge

L.R. Basilicata 6/2012

“Disposizioni concernenti norme per l’accesso e la trasparenza in materia ambientale”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 6/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 6/2012 garantisce la massima trasparenza in materia di informazione ambientale e riconosce a chiunque il diritto di accesso ai dati detenuti dalla Regione e dagli enti controllati o vigilati, senza obbligo di motivare l’interesse. Prevede inoltre l’adozione di un regolamento attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Trasparenza e accesso all’informazione ambientale

Trasparenza e accesso all’informazione ambientale

La legge regionale disciplina, per la Regione Basilicata, i principi di trasparenza e di accesso all’informazione ambientale. Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina regionale di recepimento e attuazione dei principi europei e internazionali in materia di informazione ambientale e partecipazione del pubblico.

Principi generali

La Regione Basilicata afferma l’obiettivo di garantire la più ampia trasparenza in materia di informazione ambientale. La norma esprime quindi un indirizzo generale volto a favorire la conoscibilità dei dati e delle informazioni ambientali disponibili presso l’amministrazione regionale e gli organismi collegati.

Diritto di accesso all’informazione ambientale

Il diritto di accesso all’informazione ambientale è riconosciuto a chiunque ne faccia richiesta. Il richiedente non è tenuto a dichiarare il proprio interesse, con conseguente configurazione di un accesso ampio e non subordinato alla dimostrazione di una specifica legittimazione soggettiva.

L’accesso riguarda le informazioni ambientali in possesso:

  • della Regione Basilicata;
  • degli enti controllati dalla Regione;
  • degli enti vigilati dalla Regione.

Regolamento attuativo e contenuti demandati

La Giunta regionale è tenuta ad adottare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, uno specifico regolamento attuativo. Il regolamento deve disciplinare:

  • la messa a disposizione sistematica e la diffusione al pubblico dell’informazione ambientale, anche tramite mezzi di telecomunicazione e strumenti informatici, in forme e formati facilmente consultabili;
  • la promozione dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con disponibilità dell’informazione in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in altra forma materiale;
  • il maggiore coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini sui problemi ambientali, in coerenza con i principi richiamati dalla normativa europea e dalla Convenzione di Åarhus;
  • l’accesso del pubblico all’informazione ambientale detenuta dalla Regione, dagli enti controllati e vigilati e dalle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale;
  • la disponibilità dell’informazione ambientale al pubblico in modo diffuso, aggiornato, semplice e facilmente fruibile.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Si tratta di una disciplina pensata per l’attuazione immediata della trasparenza ambientale nel territorio regionale.

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