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Legge

L.R. Basilicata 7/2012

“Modifiche all'art. 1, comma 2 ed all'art. 11 della L.R. 38/2002, così come aggiornata dalla L.R. 20/2010”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 7/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 26 aprile 2012, n. 7 disciplina la sospensione immediata dell’indennità e delle somme collegate al mandato regionale quando il consigliere regionale viene eletto alla Camera o al Senato. Se entro i termini di legge il soggetto opta per mantenere la carica consiliare, gli importi sospesi vengono nuovamente corrisposti.

Sospensione dell’indennità del consigliere regionale eletto parlamentare

Sospensione dell’indennità del consigliere regionale eletto in Parlamento

La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina economica del consigliere regionale che, nel corso del mandato, venga eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica. La modifica incide sulla L.R. 38/2002 e coordina l’effetto della nuova elezione con il trattamento economico spettante per la funzione consiliare.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i consiglieri regionali della Basilicata che, durante il mandato, risultino eletti a una delle due Camere del Parlamento nazionale.

Effetti della proclamazione a parlamentare

Dal momento della proclamazione degli eletti da parte dell’ufficio giudiziario competente, la corresponsione:

  • dell’indennità del consigliere regionale;
  • delle ulteriori somme previste dalla L.R. 8/1998, in quota parte e connesse alla funzione consiliare; viene immediatamente sospesa.

Opzione per la carica consiliare e ripristino dei compensi

Se il consigliere eletto parlamentare, nei termini di legge, opta per mantenere la carica di consigliere regionale, l’indennità e le altre somme connesse alla funzione svolta tornano a essere corrisposte. Sono inoltre riconosciute le somme non percepite durante il periodo di sospensione, sempre nei limiti delle prestazioni legate alla funzione consiliare.

Pubblicazione ed efficacia

La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente inserita nel quadro normativo regionale vigente. Non contiene una disciplina transitoria ulteriore né un termine finale di applicazione.

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