LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113
Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeObbliga i comuni con oltre 15.000 abitanti a porre a dimora, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica, un albero per ogni neonato o minore adottato; l'ufficio anagrafe informa i richiedenti. Le regioni forniscono essenze e piante; è previsto censimento e bilancio arboreo comunale e l'uso, se necessario, di aree demaniali. Il finanziamento indicato è limitato (5 miliardi di lire annue per il triennio 1992-1994). Previsioni attuative con termini specifici (90 giorni, 1 anno).
Piantumazione di un albero per ogni neonato nei comuni >15.000 abitanti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 5 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 29 gen 1992LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69
- Legge · 29 gen 1992LEGGE 29 gennaio 1992, n. 58
- Legge · 29 gen 1992LEGGE 29 gennaio 1992, n. 35
- Legge · 31 gen 1992LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59
- Legge · 31 gen 1992LEGGE 31 gennaio 1992, n. 114
- Legge · 31 gen 1992LEGGE 31 gennaio 1992, n. 121
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →