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Legge

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113

Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

Normativa italiana092G0077Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Obbliga i comuni con oltre 15.000 abitanti a porre a dimora, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica, un albero per ogni neonato o minore adottato; l'ufficio anagrafe informa i richiedenti. Le regioni forniscono essenze e piante; è previsto censimento e bilancio arboreo comunale e l'uso, se necessario, di aree demaniali. Il finanziamento indicato è limitato (5 miliardi di lire annue per il triennio 1992-1994). Previsioni attuative con termini specifici (90 giorni, 1 anno).

Piantumazione di un albero per ogni neonato nei comuni >15.000 abitanti

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