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Legge

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 121

Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene.

Normativa italiana092G0088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica l'art.8 della l. 18/5/1967 n.394 disciplinando la dotazione organica e il rapporto di impiego della Scuola tramite regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro dell'università (di concerto con i ministri per i beni culturali e il tesoro). Il direttore può richiedere il comando di max 3 dipendenti dai ministeri indicati o l'aspettativa retribuita per un professore; comando/aspettativa fino a 3 anni, rinnovabile, con decreto che fissa l'indennità. Aggiorna inoltre i riferimenti ministeriali nella l.118/1987 e introduce l'assistente-direttore. Entrata in vigore: 31/01/1992.

Personale e organico della Scuola; comandi e aspettative

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