Deliberazione n. 721 del 27/11/2025
Provvedimento del 27 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni dirigenziali adottate d’urgenza per fronteggiare una segnalazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente espliciti destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure sono state rivolte a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC, con ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e prescrizione di conservarne l’eventuale versione in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento si limita alla ratifica dell’operato urgente del dirigente competente.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC in relazione a una segnalazione potenzialmente rientrante nella disciplina del c.d. revenge porn. L’intervento è stato adottato nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante poteri rapidi di intervento quando vi sia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. In particolare, viene richiamato l’art. 144-bis del Codice, che consente al Garante di ricevere segnalazioni anche da minori ultraquattordicenni e di decidere, entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che prevede la possibilità per il dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica da parte dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato e istruttoria urgente
La persona interessata ha presentato una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Instagram e Grindr. Il testo non riporta ulteriori elementi fattuali sul contenuto o sulle modalità di circolazione del materiale, ma evidenzia che l’Ufficio ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile.
Misure urgenti adottate nei confronti delle piattaforme
Con le determinazioni nn. 460 e 461 del 26 novembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, materiale trasmesso in formato hash;
- la prescrizione alle stesse società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare, per tale conservazione, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’onere di comunicare tempestivamente all’Autorità l’adozione di tali misure.
Ratifica del provvedimento urgente
Il Garante, nella riunione del 27 novembre 2025, preso atto delle determinazioni adottate dal dirigente competente e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già impartite in via d’urgenza.
Punti principali
Segnalazione per possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Instagram e Grindr indicate nella segnalazione. Il testo non riporta ulteriori dettagli sul contenuto del materiale, che viene qualificato come materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 460 e 461 del 26 novembre 2025. Le determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria e ratifica finale
Alle medesime società è stata prescritta anche la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità. Il Garante, riunito il 27 novembre 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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