Provvedimento del 13/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce per il periodo d’imposta 2015 i criteri di accesso al regime premiale per i contribuenti soggetti agli studi di settore, individuando gli studi ammessi e gli indicatori di coerenza rilevanti. Modifica inoltre la modulistica degli studi di settore, con un intervento sul modello VD42U e con chiarimenti sul trattamento dei redditi Patent box.
Accesso al regime premiale per gli studi di settore 2015 e modifica della modulistica
Accesso al regime premiale per gli studi di settore 2015 e modifiche alla modulistica
Il provvedimento disciplina, per il periodo d’imposta 2015, l’accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Contestualmente apporta alcune modifiche alla modulistica degli studi di settore approvata il 29 gennaio 2016.
Ambito di applicazione del regime premiale
Accedono al regime i contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che nel periodo d’imposta di riferimento risultano congrui, anche per effetto dell’adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi.
Per beneficiare del regime è richiesto che:
- la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;
- in caso di redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sugli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
- la congruità e la coerenza sussistano per tutti gli studi di settore applicabili;
- siano stati regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, con indicazione fedele di tutti i dati previsti.
Il provvedimento precisa inoltre che la fedeltà dei dati dichiarati si considera sussistente anche in presenza di errori o omissioni nella compilazione dei modelli che non incidano:
- sull’assegnazione ai cluster;
- sul calcolo dei ricavi o compensi stimati;
- sul posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.
Condizioni specifiche per il periodo d’imposta 2015
Per il periodo d’imposta 2015 il regime premiale si applica ai contribuenti per i quali risultano applicabili gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al provvedimento.
Nel caso in cui il contribuente applichi due studi di settore, compreso il caso in cui il medesimo studio sia utilizzato sia per attività di impresa sia per lavoro autonomo, è necessario che la condizione di accesso sia soddisfatta per entrambi gli studi.
Indicatori di coerenza rilevanti
Gli indicatori di coerenza rilevanti ai fini del regime premiale sono quelli riportati nell’allegato n. 2 e sono distinti nelle seguenti tipologie:
- efficienza e produttività del fattore lavoro;
- efficienza e produttività del fattore capitale;
- efficienza di gestione delle scorte;
- redditività;
- struttura.
Individuazione degli studi di settore ammessi
Gli studi di settore ammessi per il 2015 sono individuati tra quelli per i quali risultano approvati:
- indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle elencate nell’allegato n. 2;
- oppure indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie, purché sia previsto anche l’indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".
Il provvedimento specifica che, nell’allegato n. 1, lo studio WG96U è indicato sia tra quelli con quattro tipologie di indicatori sia, per i casi in cui non risultino applicabili gli indicatori "Resa dei consumi di acqua", "Resa dei consumi di energia elettrica" o "Ricavo per posto auto", tra quelli con tre tipologie e con il citato indicatore di copertura dei costi.
Modifiche alla modulistica degli studi di settore
Per i modelli da utilizzare nel periodo d’imposta 2015 vengono introdotte due modifiche.
Nel modello dello studio di settore VD42U, approvato con il provvedimento del 29 gennaio 2016, nel Quadro C, sezione "Tipologia della clientela", prima del rigo C11, vengono eliminati il campo e il relativo simbolo di percentuale (%).
Nelle istruzioni generali, al paragrafo 4.2, dopo il punto 7 viene inserito il punto 8, che chiarisce il trattamento dei redditi da Patent box e delle plusvalenze non imponibili. In particolare:
- la quota dei redditi derivanti da opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili;
- e l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
devono essere indicate in maniera indistinta all’interno del quadro F. Viene inoltre precisato che tali plusvalenze, se non concorrono a formare il reddito in base alla disciplina Patent box di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014, devono comunque essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F. Ne deriva che il reddito d’impresa o la perdita risultante nel rigo F28 del quadro degli elementi contabili deve comprendere anche tali quote di reddito o plusvalenze.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento richiama la disciplina del regime premiale introdotto dall’articolo 10, commi da 9 a 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede:
- la preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del DPR 633/1972;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento di cui agli articoli 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, salvo i casi di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. per reati previsti dal d.lgs. 74/2000;
- l’ammissibilità della determinazione sintetica del reddito complessivo solo se il reddito accertabile eccede di almeno un terzo quello dichiarato.
Per accedere al regime, il contribuente deve aver dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi almeno pari a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore, deve aver correttamente comunicato i dati rilevanti e deve risultare coerente con gli indicatori previsti.
Il provvedimento spiega che, per il 2015, si è confermata in via sperimentale la disciplina già applicata per il 2014, dopo aver sentito le associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli esperti per gli studi di settore e dopo aver valutato le modifiche apportate agli studi dai decreti ministeriali del 22 dicembre 2015 e del 17 marzo 2016.
Criteri di selezione degli studi e ruolo degli indicatori
La scelta degli studi di settore ammessi al regime premiale si fonda sulla presenza di un numero significativo di indicatori di coerenza economica, ritenuto idoneo a garantire la correttezza dei dati dichiarati nella modulistica. Il provvedimento valorizza, in particolare, la presenza di indicatori riferibili a più tipologie tra quelle indicate nell’allegato n. 2.
Resta comunque impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di procedere al controllo dei dati dichiarati.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
- legge 8 maggio 1998, n. 146;
- decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012, 5 luglio 2013, 25 giugno 2014, 9 giugno 2015 e 29 gennaio 2016;
- decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015, 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015.
Pubblicazione e data
Il provvedimento è datato Roma, 13 aprile 2016, e precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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