L.R. Basilicata 21/2020
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 2004, N. 26 (NUOVE NORME IN MATERIA DI SPORT)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Basilicata n. 26/2004 sulla materia sport: ridefinisce i termini di approvazione dei programmi triennali e dei piani annuali per impiantistica e promozione sportiva, e abroga una disposizione dell’art. 4. È una modifica normativa stabile, tuttora rilevante solo come testo coordinato della legge sportiva regionale.
Modifiche alla disciplina regionale dello sport e della programmazione triennale degli impianti e della pratica sportiva
Modifiche alla disciplina regionale in materia di sport
La legge regionale Basilicata 9 luglio 2020, n. 21 interviene sulla legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26, ridefinendo il sistema di programmazione triennale e annuale in materia di impiantistica sportiva e di promozione della pratica sportiva. Il provvedimento opera sul testo della legge quadro regionale sullo sport e ha effetto nell’ambito del territorio della Regione Basilicata.
Programmazione triennale e termini di approvazione
La disciplina risultante prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi entro il 31 marzo del primo anno del triennio di riferimento:
- un programma triennale per l’impiantistica sportiva;
- un programma triennale per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva.
La previsione introduce quindi un termine certo per l’adozione della programmazione strategica regionale nel settore sportivo, da collocare all’inizio di ciascun triennio di riferimento.
Piani annuali attuativi
Sulla base di ciascun programma triennale, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, approva entro il 30 giugno di ogni anno:
- un piano annuale per l’impiantistica sportiva;
- un piano annuale per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva.
Il meccanismo è quindi articolato su due livelli: programmazione triennale di indirizzo e pianificazione annuale di attuazione. La partecipazione della Commissione consiliare è prevista in sede di adozione dei piani annuali.
Abrogazione di una disposizione previgente
La legge abroga l’articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26. Il testo fornito non specifica il contenuto dell’articolo abrogato; pertanto, nel testo coordinato, tale disposizione non è più applicabile.
Note di coordinamento
Nel testo è richiamata una rettifica formale pubblicata successivamente, che precisa la formulazione del comma relativo ai programmi triennali. La sostanza della disciplina resta quella della distinzione tra due distinti programmi triennali, uno per l’impiantistica sportiva e uno per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva.
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