L.R. Basilicata 19/2020
NORME IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Basilicata disciplina requisiti igienico-sanitari, costruzione, manutenzione, controlli e sanzioni per alcune piscine ad uso natatorio (categorie A, classe A/1-A/3, e B/1; con estensione di alcuni requisiti anche alle B/2). Prevede parere ASL, denuncia di inizio attività per talune piscine, controlli interni/esterni, dotazioni di personale e primo soccorso. Il regolamento regionale attuativo doveva essere emanato entro 180 giorni; i requisiti strutturali per le piscine esistenti andavano adeguati entro 5 anni dal regolamento.
Requisiti igienico-sanitari e vigilanza delle piscine ad uso natatorio
Requisiti igienico-sanitari e vigilanza delle piscine ad uso natatorio nella Regione Basilicata
La legge disciplina, nel territorio della Basilicata, i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali delle piscine ad uso natatorio, con l’obiettivo di tutelare salute, sicurezza dei bagnanti e qualità delle acque. La disciplina è affiancata da un regolamento regionale attuativo e da un regime sanzionatorio amministrativo.
Ambito di applicazione e piscine escluse
La normativa si applica solo a specifiche piscine classificate nelle categorie A, classi A/1, A/2, A/3, e B, classi B/1 e B/2, con determinate tipologie di vasche. Restano escluse le piscine della categoria B/2 e quelle della categoria C, salvo quanto previsto espressamente per alcuni requisiti igienico-sanitari.
Classificazione delle piscine e tipologie di vasche
Le piscine sono distinte in base alla destinazione in tre categorie principali:
- Categoria A: piscine pubbliche o private destinate a un’utenza pubblica.
- A1: piscine pubbliche, comprese quelle private aperte al pubblico.
- A2: piscine private ad uso collettivo, inserite in strutture ricettive o collettive e accessibili solo a ospiti, clienti, studenti, soci o utenti della struttura.
- A3: impianti finalizzati al gioco acquatico.
- Categoria B: piscine condominiali o pertinenti ad abitazioni private in edifici o complessi residenziali, ad uso esclusivamente privato degli aventi titolo e dei loro ospiti.
- B/1: condomini o complessi con più di quattro unità abitative.
- B/2: condomini o complessi con non più di quattro unità abitative.
- Categoria C: piscine per usi speciali in strutture di cura, riabilitazione e termali.
Le piscine sono inoltre classificate per caratteristiche ambientali e strutturali come:
- scoperte;
- coperte;
- miste;
- convertibili.
Le vasche possono essere agonistiche, per tuffi e nuoto pinnato, ricreative, per bambini, polifunzionali, ricreative attrezzate, per usi riabilitativi, oppure per usi curativi e termali.
Soggetti, responsabilità e organizzazione interna
Il titolare dell’impianto deve nominare un responsabile della piscina oppure assumere personalmente tale funzione. Il responsabile cura il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali, l’autocontrollo e le operazioni di pulizia e disinfezione.
Per le piscine di classe B/1, salvo diversa designazione formale, il responsabile coincide con l’amministratore; in mancanza, rispondono i proprietari nei limiti di legge.
Il responsabile individua inoltre:
- un assistente bagnanti;
- un addetto agli impianti tecnologici.
L’assistente bagnanti deve essere abilitato al salvataggio e al primo soccorso ed è incaricato della vigilanza su vasca e spazi perimetrali. In ogni piscina con bagnanti la sua presenza è garantita per tutto l’orario di funzionamento, salvo la deroga consentita per le piscine A/2 e B/1. In tali casi devono essere date adeguate informazioni agli utenti sull’assenza dell’assistenza e devono essere predisposte protezioni idonee, con divieto di accesso incontrollato ai minori.
L’addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali.
Parere igienico-sanitario e avvio dell’attività
Per la costruzione di nuovi impianti natatori e per la ristrutturazione o l’ampliamento di impianti esistenti che comportino variazioni distributive e/o funzionali, è necessario il preventivo parere igienico-sanitario della ASL competente.
Per le piscine private ad uso collettivo di nuova costruzione appartenenti alla classe A/1, l’inizio dell’attività è subordinato alla presentazione al Comune, almeno 30 giorni prima dell’apertura, di una dichiarazione di inizio attività corredata della documentazione attestante il rispetto della legge e del regolamento regionale. Il Comune acquisisce il parere sanitario tramite la ASL entro 30 giorni dalla presentazione. Se emergono violazioni, il Comune dispone sospensione o cessazione dell’attività.
Per le attività stagionali, i titolari devono comunicare alla ASL, 30 giorni prima dell’attivazione, la riapertura, le eventuali variazioni degli impianti o del responsabile e, se vi è interruzione dell’attività, la chiusura della struttura.
Requisiti strutturali e accessibilità
I requisiti strutturali delle parti essenziali dell’impianto devono assicurare:
- adeguata capacità degli impianti di trattamento dell’acqua rispetto al volume delle vasche e al carico inquinante;
- svolgimento dell’attività natatoria in condizioni di sicurezza e sorveglianza;
- regolare fruizione e pulizia di spogliatoi, docce, servizi igienici e aree accessorie;
- sicurezza e facile accessibilità degli impianti;
- fruibilità da parte degli utenti diversamente abili, secondo la normativa vigente.
Le sezioni funzionali dell’impianto e le relative caratteristiche sono demandate al regolamento regionale. Le aree indicate dalla legge devono essere accessibili nel rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Documentazione, autocontrollo e registri
Il responsabile deve tenere a disposizione della ASL una documentazione articolata, comprendente in particolare:
- documento di valutazione del rischio, con analisi dei pericoli igienico-sanitari, individuazione dei punti critici, misure preventive, limiti, monitoraggio, azioni correttive e verifiche periodiche;
- registro dei requisiti tecnico-funzionali;
- registro dei controlli dell’acqua in vasca;
- documentazione antinfortunistica;
- certificazioni degli impianti;
- copie dei brevetti degli assistenti bagnanti;
- attestazioni di formazione e aggiornamento del personale.
La documentazione deve essere conservata a disposizione della ASL per almeno due anni.
Controlli interni ed esterni
I controlli sono distinti in:
- controlli interni, svolti dal responsabile della piscina secondo protocolli di gestione e autocontrollo;
- controlli esterni, svolti dalla ASL competente.
Per le piscine di categoria A destinate a utenza pubblica restano salvi anche i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Se i controlli interni rilevano parametri microbiologici o chimico-fisici non conformi, il responsabile deve intervenire per ripristinare le condizioni ottimali e, se la non conformità non è sanabile rapidamente, deve informare la ASL indicando i provvedimenti previsti.
La ASL, in caso di accertata mancanza dei requisiti, adotta i provvedimenti necessari al ripristino della salubrità e, se vi è inadempienza o rischio per la salute, può disporre anche la chiusura temporanea della piscina, informandone il Comune.
Primo soccorso e dotazioni minime
Le piscine devono essere dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso. Le piscine A/1 e A/3 devono avere un locale adibito esclusivamente al primo soccorso, con defibrillatore, materiali e attrezzature idonee e con esposizione dei numeri del servizio sanitario di emergenza.
Le piscine A/2 e B/1 devono essere dotate, in un locale di facile accesso, di telefono fisso e dell’elenco dei numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.
Regolamento interno e limiti di affollamento
Il responsabile deve adottare un regolamento interno, da esporre in modo ben visibile, che disciplini il rapporto con gli utenti sotto il profilo igienico-sanitario e stabilisca, tra l’altro, comportamenti e norme di igiene personale e il numero massimo di frequentatori e bagnanti.
Il numero massimo di frequentatori e bagnanti è determinato dal regolamento regionale in relazione alle diverse categorie di piscine.
Requisiti igienico-sanitari delle acque e gestione dell’impianto
Le piscine soggette alla legge devono rispettare i requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, con riferimento a caratteristiche delle acque, sostanze per il trattamento, punti di prelievo e requisiti termoidrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici.
Tali requisiti relativi alle caratteristiche dell’acqua sono applicati anche alle piscine B/2.
L’acqua dell’impianto si distingue in:
- acqua di approvvigionamento;
- acqua di immissione in vasca;
- acqua presente in vasca a contatto diretto con i bagnanti.
L’acqua di approvvigionamento deve essere conforme alla normativa sulle acque destinate al consumo umano; se non proviene da acquedotto pubblico, è sottoposta a controlli almeno semestrali per i parametri tossici e microbiologici. La vasca deve essere svuotata almeno una volta l’anno e comunque a ogni apertura stagionale per consentire pulizia e sanificazione.
Regime sanzionatorio
Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni sulla base degli accertamenti della ASL.
Sono previste, tra le altre, le seguenti conseguenze:
- violazione del numero massimo di frequentatori o bagnanti: chiusura dell’attività natatoria e di balneazione fino a 5 giorni;
- violazione degli obblighi di comunicazione: sanzione da 500 a 2.400 euro;
- violazione dei compiti del responsabile e di alcuni obblighi organizzativi: sanzione da 300 a 3.000 euro;
- violazione dei requisiti strutturali: sanzione da 300 a 3.000 euro;
- violazione degli obblighi documentali: sanzione da 800 a 4.000 euro;
- violazione delle regole sui controlli interni: sanzione da 800 a 4.500 euro;
- violazione del regolamento interno: sanzione da 500 a 3.500 euro;
- violazione dei requisiti igienico-sanitari e ambientali, se non ripristinati tempestivamente: sanzione da 500 a 5.000 euro.
In caso di recidiva delle violazioni indicate, l’attività balneare può essere chiusa fino al ripristino delle condizioni violate.
Regolamento regionale attuativo
La Regione deve emanare un regolamento, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, per definire in particolare:
- numero massimo di frequentatori e bagnanti;
- modalità di comunicazione di inizio attività alla ASL;
- figure professionali dell’assistente bagnanti e dell’addetto agli impianti tecnologici, comprese eventuali deroghe;
- requisiti strutturali;
- modalità e criteri per la documentazione;
- modalità e criteri per i controlli interni ed esterni;
- materiali e attrezzature di primo soccorso;
- disposizioni tecniche del regolamento interno.
Regime transitorio per le piscine esistenti
I proprietari e i responsabili delle piscine esistenti devono adeguarle alle prescrizioni sui requisiti strutturali entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale relativo ai requisiti strutturali.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
La legge non comporta maggiori oneri per il bilancio della Regione Basilicata. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.
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