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Legge

L.R. Basilicata 22/2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI. SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2020, N. 10 (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 22/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale della Basilicata sospendeva per il solo anno 2020 l’applicazione delle modifiche agli oneri concessori introdotte dalla L.R. n. 10/2020, mantenendo il precedente testo dell’art. 42 della L.R. n. 43/1996. Prevedeva inoltre l’attivazione della telelettura dei contatori per distinguere le acque imbottigliate da quelle emunte senza imbottigliamento. È stata totalmente abrogata dalla L.R. n. 25/2026.

Sospensione temporanea degli oneri concessori per acque minerali e termali

Sospensione degli oneri concessori per il 2020

La legge regionale, applicabile nel territorio della Basilicata, disciplinava in via transitoria la ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali. La disciplina aveva efficacia limitata all’anno 2020 ed è stata successivamente totalmente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 2026, n. 25.

Regime transitorio applicabile nel 2020

Per tutto l’anno 2020 era sospesa l’applicazione dell’articolo 42 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43, nella versione modificata dall’articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 10, legge di stabilità regionale 2020.

Durante il medesimo periodo continuava ad applicarsi l’articolo 42 della L.R. n. 43/1996 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L.R. n. 10/2020. La sospensione riguardava quindi esclusivamente l’efficacia delle nuove disposizioni sugli oneri concessori e non comportava l’eliminazione della disciplina previgente.

Telelettura dei contatori e quantificazione delle acque

Prima dell’applicazione dei nuovi oneri concessori, la Giunta regionale avrebbe dovuto attivare tutte le procedure necessarie per consentire agli uffici regionali la telelettura diretta dei contatori collocati sulle condotte tra le sorgenti e le aziende concessionarie.

La telelettura era finalizzata a quantificare distintamente:

  • le acque destinate all’imbottigliamento;
  • le acque emunte senza successivo imbottigliamento.

Efficacia temporale e abrogazione

La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 16 luglio 2020.

La disciplina sostanziale era comunque riferita esclusivamente all’anno 2020. L’intero atto è stato abrogato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2026, n. 25; pertanto non costituisce più una disciplina applicabile nella realtà giuridica odierna.

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