Cassazione Penale, Sentenza n. 14171/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva confermato colpevole di truffa in concorso (con aggravanti: danno patrimoniale di rilevante gravità e recidiva specifica) chiedendo l'annullamento per violazione di legge e per manifesta mancanza/illogicità della motivazione in relazione alla riconoscenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per inosservanza dei termini di impugnazione (art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.). La sentenza di appello era del 12/09/2024; benché la motivazione sia stata depositata dopo 6 giorni, nel dispositivo era indicato un termine di 90 giorni per il deposito della motivazione (scadenza 11/12/2024) e il termine per proporre ricorso era di 45 giorni (scaduto il 25/01/2025). Il ricorso è stato invece depositato via PEC il 27/01/2025, oltre il termine. La Corte ha precisato che il sabato non è giorno festivo e quindi non comporta proroga ex art. 172 c.p.p.; inoltre, nel processo trattato con procedimento camerale non partecipato, in mancanza di tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis c.p.p., l'imputato non può beneficiare dell'aumento di 15 giorni di cui all'art. 585, comma 1-bis. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso per inosservanza delle disposizioni sui termini di impugnazione; la Corte l'ha applicata per il deposito tardivo del ricorso
art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine ordinario di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha computato il termine e verificato la scadenza al 25/01/2025
art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede un aumento di 15 giorni del termine per l'impugnazione in talune ipotesi; la Corte ha ritenuto questa maggiorazione non applicabile quando il giudizio di appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato in assenza di istanza ex art. 598-bis
art. 598-bis, comma 2 cod. proc. pen.
Regola la partecipazione al procedimento camerale; la mancata richiesta tempestiva di partecipazione esclude che l'imputato possa considerarsi 'giudicato in assenza' e quindi l'accesso alla maggiorazione dei termini prevista dall'art. 585, comma 1-bis
art. 172, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la prorogabilità al primo giorno lavorativo successivo solo dei termini che scadono in giorno festivo; la Corte ha interpretato che il sabato non è festività e quindi non determina proroga automatica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità; la Corte ha applicato le statuizioni previste, tra cui la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- I termini per impugnare in Cassazione sono perentori: il rispetto del termine di giorni (es. 45 giorni) va verificato con attenzione e il deposito successivo anche di pochi giorni comporta inammissibilità
- Il sabato non è considerato giorno festivo ai fini della proroga automatica dei termini (art. 172 c.p.p.): non si ottiene proroga se la scadenza cade di sabato
- Nel giudizio d'appello trattato con procedimento camerale non partecipato, in assenza di istanza ai sensi dell'art. 598-bis, l'imputato non beneficia della maggiorazione dei termini (es. +15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis)
- La corretta determinazione del punto iniziale e della durata dei termini (data della decisione, data di deposito della motivazione indicata nel dispositivo, termini previsti nella legge) è cruciale: discordanze o errori nel calcolo espongono al rischio di inammissibilità
- Il deposito tramite PEC deve rispettare la tempistica: la data di trasmissione/avvenuta ricezione può essere decisiva; controllare sempre il timestamp e gli eventuali messaggi di errore o mancata consegna
- In caso di inosservanza colposa dei termini il giudice può irrogare una sanzione patrimoniale (es. versamento alla cassa delle ammende) oltre alle spese processuali
- Se si ritiene che la motivazione non sia stata validamente depositata o che vi sia stato un errore procedurale (es. mancata indicazione corretta del termine nel dispositivo), è necessario proporre impugnazioni o istanze e documentare tempestivamente la situazione per evitare la perdita dei termini
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