Cassazione Penale, Sentenza n. 47358/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'opposizione di Ricciardi contro la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione. La questione centrale era se, ai fini del decorso del termine minimo per chiedere la riabilitazione (art. 179 c.p.), dovesse applicarsi il termine ordinario o quello maggiorato di otto anni per i recidivi, posto che nella sentenza di patteggiamento del Tribunale di Grosseto (10/12/2018, irrevocabile 28/12/2018) la recidiva era contestata e risultavano precedenti annotati nel casellario, ma la sentenza non esplicitava chiaramente il riconoscimento della recidiva né l'aumento della pena risultava dal calcolo sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia applicato erroneamente il termine di otto anni basandosi su annotazioni del casellario e su una contestazione di recidiva non espressamente dichiarata nella motivazione della sentenza. La Corte ha affermato il principio secondo cui il termine maggiorato di cui all'art. 179, secondo comma, c.p., si applica solo se la recidiva sia stata accertata e risultante dalla sentenza di condanna (sufficiente che emerga dalla motivazione e dal calcolo del trattamento sanzionatorio; non è necessario che sia indicata nel dispositivo). Le annotazioni del casellario da sole non sono sufficienti. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rimessa al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
secondo comma: "il termine minimo per la riabilitazione è di otto anni ... se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dal capoverso dell'art. 99"
Il termine maggiorato di otto anni si applica solo se la recidiva è stata accertata con sentenza di condanna; è sufficiente che emerga dalla motivazione e dal calcolo della pena, non è necessario il richiamo formale nel dispositivo
Le preclusioni temporali previste per i recidivi operano solo se la recidiva è stata dichiarata nel giudizio di merito; le annotazioni del casellario non bastano per attivare le preclusioni
La sentenza resa ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento) è equiparata alla sentenza di condanna e può comportare gli effetti connessi alla recidiva se il giudice ne ha comunque tenuto conto nella motivazione o nel calcolo della pena
La recidiva può essere considerata anche in termini di 'equivalenza' ai fini del giudizio ex art. 69, purché emerga dallo scrutinio del giudice nella motivazione
Nel controllo sulla legittimità del patteggiamento il giudice verifica l'assenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129; ciò è rilevante nel valutare la piena efficacia della sentenza di patteggiamento rispetto agli status come la recidiva
Massime di principio
- Il termine maggiorato per la riabilitazione (8 anni) si applica solo se la recidiva è stata accertata con sentenza di condanna; le annotazioni del casellario da sole non bastano.
- Non è necessario che la dichiarazione di recidiva compaia nel dispositivo della sentenza: è sufficiente che emerga dal corpo motivazionale e/o dal calcolo della pena che la recidiva è stata tenuta in considerazione.
- In caso di ambiguità nella sentenza rispetto al riconoscimento della recidiva, deve applicarsi il principio del favor rei e adottarsi l'interpretazione più favorevole al condannato (termine più breve per la riabilitazione).
- La sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è equiparata alla sentenza di condanna e può determinare l'applicazione degli effetti connessi alla recidiva, ma solo se il giudice ne ha effettivamente preso atto nella motivazione.
- Se l'autorità di sorveglianza fonda il diniego della riabilitazione su elementi esterni al giudicato (es. sole annotazioni del casellario) invece che su una dichiarazione di recidiva nella motivazione, il provvedimento è viziato e può essere annullato con rinvio per nuovo esame.
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