Accordo 23459 del 20/07/2021
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 2 alla Serie 02 di Emendamenti al Regolamento n.123. “Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi d'illuminazione anteriore (AFS) per autoveicoli”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica l’entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, del supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 123 UNECE, relativo all’omologazione dei sistemi di illuminazione anteriore (AFS) per autoveicoli. La nota richiama il precedente prot. n. 11429 del 22 aprile 2020, precisa che si tratta di un supplemento e quindi non comporta l’aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione, e aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 123.
Entrata in vigore del supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 123 sugli AFS
Supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 123
La nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili informa gli operatori del settore dell’omologazione veicoli dell’entrata in vigore del supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 123, relativo ai sistemi di illuminazione anteriore (AFS) per autoveicoli. Il documento ha natura informativa e si colloca nel quadro dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle omologazioni internazionali.
Base normativa e richiamo al precedente
La comunicazione richiama il prot. n. 11429 del 22/04/2020 e segnala che il testo dell’emendamento è quello identificato come ECE/TRANS/WP29/2021/44. Il documento specifica che il testo è consultabile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata alle proposte adottate della sessione di marzo 2021.
Decorrenza dell’entrata in vigore
Il supplemento 2 alla serie 02 entra in vigore il 30/09/2021. La data è rilevante per costruttori, organismi di omologazione, servizi tecnici e amministrazioni coinvolte nei procedimenti di approvazione dei dispositivi AFS.
Effetti sull’omologazione
La nota chiarisce un profilo tecnico-giuridico importante: poiché si tratta di un supplemento, non comporta l’aggiornamento della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Ne deriva che l’adeguamento non incide sulla struttura formale del numero di omologazione già rilasciato.
Paesi adottanti il Regolamento n. 123
Il MIT aggiorna infine l’elenco dei Paesi aderenti/adottanti il Regolamento n. 123, includendo un ampio numero di Stati europei ed extraeuropei, oltre all’Unione europea e a San Marino. L’elenco è utile per verificare l’ambito di validità internazionale del regolamento e il riconoscimento reciproco delle omologazioni.
Punti principali
Oggetto e contenuto tecnico
La comunicazione riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni di accessori e parti di veicoli a motore. In particolare, informa sull’entrata in vigore del supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento n. 123, dedicato alle disposizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi d’illuminazione anteriore (AFS) per autoveicoli.
Decorrenza dell’emendamento
Il MIT comunica che il supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti entrerà in vigore il 30/09/2021. Il testo dell’emendamento, identificato con riferimento ECE/TRANS/WP29/2021/44, è disponibile in lingua ইংglese sul sito UNECE indicato nella nota, nella sezione "proposte adottate - adopted proposals", sessione di marzo 2021.
Effetti sul numero di omologazione
Il documento chiarisce che, trattandosi di un supplemento, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un’informazione rilevante per gli operatori dell’omologazione e della componentistica veicolare, ma senza modifica della struttura del numero di omologazione già attribuito.
Paesi adottanti il Regolamento n. 123
A titolo di aggiornamento, la nota elenca i Paesi che adottano attualmente il Regolamento n. 123, tra cui Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Bosnia-Herzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Unione europea, Giappone, Ucraina, Sud Africa, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Repubblica di Corea, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Tunisia, Georgia, Egitto, Nigeria e Pakistan.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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