Deliberazione n. 374 del 31/08/2023
Provvedimento del 31 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza dal segretario generale f.f. nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. La decisione riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme indicate. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l’eventuale acquisizione in chiaro per soli fini probatori, per dodici mesi, con misure idonee a non identificare direttamente gli interessati.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Telegram, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall’interessato
Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni adottate d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L’intervento origina da una segnalazione dell’interessato ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e suscettibile di diffusione senza consenso su piattaforme digitali.
Presupposti normativi e procedimento
L’Autorità richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di persone che abbiano fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede un intervento entro 48 ore secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica da parte del Garante.
Contenuto dei provvedimenti d’urgenza del 14 agosto 2023
Sulla base della segnalazione protocollata, il segretario generale f.f. ha verificato la compatibilità del caso con la disciplina sul revenge porn e ha adottato due misure urgenti:
- ha ingiunto a Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- ha prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale
Il 31 agosto 2023 il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti nn. 124/2023 e 125/2023 adottati d’urgenza il 14 agosto 2023. La decisione conferma quindi le misure di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato, nei confronti delle piattaforme indicate.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione sostenendo di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto a contenuti presenti su Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento si colloca quindi nell’ambito della disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante un potere di intervento rapido a tutela dell’interessato.
Provvedimenti d’urgenza adottati il 14 agosto 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il segretario generale f.f. ha adottato in via d’urgenza due determinazioni: da un lato, l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash; dall’altro, la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per soli fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 31 agosto 2023, ha ratificato i provvedimenti nn. 124/2023 e 125/2023 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando così l’efficacia delle misure urgenti adottate nei confronti delle società interessate.
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