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Legge

L.R. Toscana 54/2007

Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2007 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Normativa regionaleL.R. Toscana 54/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Toscana, la cattura nel solo anno 2007 di cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello destinati a richiamo, autorizzando alcune province e fissando contingenti, prezzo di cessione, periodo operativo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007 e obblighi di vigilanza e relazione finale entro il 31 gennaio 2008. Si tratta di una disciplina ormai riferita a un esercizio concluso.

Cattura di uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2007

Disciplina della cattura di uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2007

La legge regionale disciplina, per la Regione Toscana, l’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo prevista dalla normativa statale sulla fauna selvatica. Si tratta di una misura puntuale, riferita esclusivamente all’anno 2007 e quindi oggi priva di applicazione pratica.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento consente la cattura di esemplari appartenenti alle specie:

  • cesena
  • merlo
  • tordo bottaccio
  • tordo sassello

La finalità è quella di utilizzare tali uccelli come richiami vivi per l’attività venatoria, nei limiti e secondo i contingenti stabiliti nell’allegato A alla legge.

Province autorizzate e gestione degli impianti

Sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l’anno 2007, le Province di:

  • Arezzo
  • Firenze
  • Lucca
  • Pisa
  • Pistoia
  • Siena

La ripartizione dei quantitativi catturabili è definita per provincia, tipo di impianto e specie nell’allegato A, che costituisce il riferimento operativo per il contingente assegnato.

Corrispettivo per la cessione degli esemplari

L’importo fissato per la cessione degli esemplari catturati è pari a euro 15,00 per soggetto.

Periodo di cattura e limiti quantitativi

L’attività di cattura può svolgersi esclusivamente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007. Le province devono interrompere la cattura una volta raggiunto il contingente loro assegnato, senza possibilità di superamento del limite autorizzato.

Vigilanza, controllo e relazione finale

La vigilanza e il controllo sull’attività di cattura sono affidati ai soggetti indicati dalla normativa regionale sul prelievo venatorio.

Le province devono trasmettere, entro il 31 gennaio 2008, una relazione sull’attività svolta dai singoli impianti di cattura:

  • all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS)
  • al competente ufficio della Giunta regionale

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Poiché disciplina in modo specifico la sola campagna di cattura dell’anno 2007 e prevede adempimenti conclusivi entro il 31 gennaio 2008, il provvedimento è da considerarsi ormai obsoleto e non più utile in applicazione pratica.

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