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Legge

LEGGE 6 luglio 1940, n. 1082

Varianti al Codice penale per l'esercito, al Codice penale militare marittimo, al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, al testo unico delle disposizioni sulla leva marittima ed alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Normativa italiana040U1082Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge del 6 luglio 1940 che modifica il Codice penale per l'esercito e il Codice penale militare marittimo: introduce la facoltà per comandanti di dichiarare prescritti/disertori militari (sottufficiali, soldati, ufficiali) dopo 24 ore di assenza ingiustificata in particolari circostanze; fissa termini: reato di diserzione dopo 7 giorni e dichiarazione del comandante dopo 2 giorni. Alcuni riferimenti normativi citati sono stati successivamente abrogati (es. art.5 da D.Lgs. 15/3/2010, n.66). Entrata in vigore: pubblicazione Gazzetta Ufficiale, 6 luglio 1940.

Modifiche alle norme sulla diserzione militare

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