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Legge

LEGGE 24 aprile 1941, n. 392

Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e del mobili degli Uffici giudiziari.

Normativa italiana041U0392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1941, i Comuni erano obbligati a sostenere determinate spese per l'allestimento, il funzionamento, la manutenzione e la custodia dei locali e degli arredi degli uffici giudiziari; i mobili restano di proprietà dello Stato ed è previsto inventario e gestione secondo norme statali. Aggiornamenti: deroga del 1951 su forniture straordinarie e, significativamente, il trasferimento delle spese obbligatorie dal Comune al Ministero della Giustizia dal 1° settembre 2015. Alcuni articoli sono stati abrogati dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Onere spese e inventario locali e mobili degli uffici giudiziari

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