L.R. Basilicata 21/2015
NUOVE NORME IN MATERIA DI INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL FENOMENO DI USURA E DI ESTORSIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata disciplina interventi regionali di prevenzione e contrasto dell’usura e dell’estorsione, istituendo un coordinamento regionale e un fondo di prevenzione e solidarietà. Prevede contributi, garanzie, microprestiti e sostegno alle organizzazioni accreditate, con programmazione annuale. In vigore dal 2015, è ancora applicabile nei limiti delle misure annuali e delle disponibilità di bilancio.
Prevenzione e contrasto di usura ed estorsione in Basilicata
Prevenzione e contrasto dell’usura e dell’estorsione in Basilicata
La legge regionale rafforza, nel territorio della Basilicata, gli interventi contro usura ed estorsione, in raccordo con la normativa statale di riferimento. La disciplina istituisce un coordinamento regionale, un fondo dedicato e un sistema di programmazione annuale degli interventi e delle risorse.
Finalità e impostazione generale
La Regione integra gli interventi statali per prevenire e combattere usura ed estorsione, promuove sviluppo economico e sociale improntato a sicurezza e legalità e istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale il Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura. Quest’ultimo ha il compito di promuovere azioni sinergiche con i soggetti operanti in Basilicata.
Definizioni, soggetti a rischio e strumenti regionali
La legge considera vittime di usura ed estorsione le persone fisiche e i soggetti economici che abbiano subito pregiudizi, sofferenze o danni materiali a seguito dei reati e che abbiano sporto denuncia all’autorità giudiziaria o di polizia. Sono qualificati a rischio di usura:
- le persone fisiche con disponibilità patrimoniali o economiche, ma impossibilitate ad accedere al credito anche per eventi contingenti non dipendenti dalla loro volontà;
- i soggetti economici ai quali sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da garanzia almeno pari al 50% dell’importo, pur essendo disponibile il rilascio della garanzia da parte dei Confidi. La legge individua inoltre il Coordinamento regionale come organismo collegiale di attuazione e programmazione, il Commissario regionale come suo presidente e referente operativo, il Fondo regionale di prevenzione e solidarietà come strumento finanziario, e il Piano di azione annuale come atto di riparto e regolazione degli interventi finanziabili.
Coordinamento regionale e Commissario
Il Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura svolge funzioni di programmazione, promozione e attuazione delle finalità della legge, anche mediante campagne di sensibilizzazione e informazione, educazione all’uso responsabile del denaro e supporto alle associazioni, fondazioni, Confidi e altre organizzazioni coerenti con le finalità normative. È presieduto dal Commissario regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale tra persone con comprovata esperienza sociale e competenze giuridiche ed economiche. I componenti restano in carica cinque anni e l’incarico è rinnovabile una sola volta. Le funzioni sono gratuite, ma sono previsti rimborsi spese secondo regole dettagliate, inclusi i rimborsi viaggio con mezzo proprio in specifiche condizioni. La composizione comprende rappresentanti di uffici regionali, associazioni e fondazioni antiracket/antiusura, Confidi con fondo antiusura separato e Unioncamere Basilicata; può essere integrata, previa intesa, da rappresentanti delle Prefetture. Il Commissario può invitare altre professionalità regionali alle sedute quando lo ritenga necessario.
Funzionamento, programmazione e monitoraggio
Il Commissario predispone il regolamento interno di funzionamento del Coordinamento e i criteri per l’esame del Piano di azione annuale e per il riparto delle risorse. Il regolamento è approvato dal Coordinamento con le maggioranze previste. Il Coordinamento monitora le iniziative svolte sul territorio, redige e pubblica un rapporto annuale sulla situazione e sulle esperienze connesse ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione in Basilicata, e può stipulare protocolli d’intesa o accordi quadro con soggetti del lavoro, dell’economia, della finanza e della scuola. La Regione assicura inoltre sede, ufficio e personale di supporto amministrativo, di segreteria ed economato.
Fondo regionale di prevenzione e solidarietà e convenzioni
Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per vittime, soggetti a rischio di usura e vittime di estorsione. Le risorse sono erogate dall’ufficio competente del Dipartimento di Presidenza alle organizzazioni destinatarie in base al Piano annuale e a convenzioni specifiche stipulate dalla Regione. Le convenzioni disciplinano rappresentante legale, interventi finanziabili, quota assegnata, tempi e modalità di erogazione e rendicontazione, controlli, obblighi di revoca e cause di risoluzione. Tra le cause di risoluzione vi sono mancata o parziale realizzazione degli interventi, uso difforme dei contributi, mancata rendicontazione e decadenza dai benefici delle leggi statali richiamate. La Regione, insieme alle strutture associative previste, assicura anche supporto informativo e divulgativo, anche tramite il sito web istituzionale.
Interventi finanziabili
Il Fondo può essere destinato a quattro grandi tipologie di intervento:
- finanziamenti integrativi e accessori rispetto alla normativa statale, tra cui l’integrazione della garanzia del Fondo antiusura nazionale in misura compresa tra il 5% e il 20%, e un ulteriore fondo gestito dalle organizzazioni assegnatarie della garanzia statale, entro il limite del 50% dell’importo garantito dal fondo nazionale per singolo intervento;
- sostegno ai costi di gestione delle organizzazioni operative in Basilicata che svolgono consulenza e accompagnamento professionale, anche per gli aspetti economici e psicologici delle vittime e dei soggetti a rischio; per le organizzazioni che si costituiscono parte civile è prevista la copertura delle spese legali nei limiti del Piano annuale;
- contributi diretti per spese di assistenza legale e costituzione di parte civile, per strumenti di prevenzione e videosorveglianza delle imprese vittime, per danni fisici, psicologici e materiali con contributo una tantum estensibile agli eredi di primo grado, nonché per spese essenziali dei soggetti a rischio di usura, come mutui prima casa, utenze e spese scolastiche;
- microprestiti a tasso zero per vittime e soggetti a rischio, con oneri per interessi, istruttoria e gestione a carico della Regione. Tutte le erogazioni avvengono nei limiti della disponibilità del Fondo e secondo le modalità definite nel Piano di azione annuale.
Destinatari del Fondo e requisiti degli organismi
Possono accedere al Fondo gli organismi con sede legale e operativa in Basilicata da almeno un biennio, e in particolare:
- i Confidi iscritti nella sezione speciale dell’elenco bancario previsto dal T.U. bancario, che abbiano costituito speciali fondi antiusura separati dai fondi rischi ordinari;
- le fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione dell’usura, con finalità esclusiva di prevenzione, tutela, assistenza e informazione;
- le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, vittime di usura e soggetti a rischio, iscritte nei previsti elenchi prefettizi. Sono richiesti, per i soggetti destinatari, specifici requisiti patrimoniali e requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti, secondo le norme statali richiamate.
Beneficiari finali e condizioni di accesso
I beneficiari degli interventi sono le vittime di usura ed estorsione, i soggetti a rischio di usura con residenza o sede legale e operativa in Basilicata da almeno due anni rispetto alla domanda, e, limitatamente agli interventi di sostegno gestionale, le organizzazioni di cui all’articolato regionale. Per le misure destinate alle vittime, è richiesto che il soggetto dimostri di essere parte offesa nei procedimenti penali relativi. Sono esclusi dai benefici coloro che abbiano riportato condanne per reati associativi, usura, estorsione, armi, droga, rapina, sequestro di persona e reati contro la pubblica amministrazione. I contributi sono erogati secondo le indicazioni del Piano annuale e tramite le organizzazioni convenzionate, che devono pubblicizzare l’elenco delle organizzazioni che detengono quote del Fondo.
Procedura annuale di presentazione, approvazione e assegnazione
Le organizzazioni interessate presentano entro il 31 agosto di ogni anno le domande di finanziamento con i programmi di intervento per l’anno successivo al Commissario regionale. Entro il 31 ottobre il Coordinamento elabora e trasmette alla Giunta il Piano di azione annuale per l’anno successivo. Il Commissario, sentito il Coordinamento, propone all’ufficio competente la definizione delle quote del Fondo da assegnare alle organizzazioni. Dopo l’approvazione del Piano da parte della Giunta, l’ufficio competente trasmette il provvedimento e lo schema di convenzione; le convenzioni disciplinano quindi l’attuazione degli interventi e solo dopo la loro sottoscrizione le organizzazioni possono avviare le attività di competenza. Il Commissario, sulla base del Piano, delle convenzioni e della verifica costante delle attività svolte, propone la concessione dei finanziamenti per le conseguenti erogazioni.
Rendicontazione, restituzioni e utilizzo delle somme non spese
Le organizzazioni beneficiarie devono presentare, entro il termine stabilito nelle convenzioni, una relazione sulle attività svolte e un rendiconto analitico delle somme utilizzate con documentazione giustificativa. Le somme non utilizzate devono essere restituite alla Regione secondo le convenzioni; l’entrata confluisce in un capitolo dedicato del bilancio regionale come avanzo vincolato destinato a finanziare l’annualità successiva del Fondo. Il regolamento del Coordinamento disciplina anche i criteri di redistribuzione delle somme restituite tra le organizzazioni che abbiano completato le attività previste in convenzione nell’annualità precedente. Il Commissario trasmette al Presidente della Giunta una relazione annuale complessiva, con il rendiconto analitico e la documentazione sul completamento delle attività e sulla gestione del Fondo.
Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni
Per l’anno 2015 sono stanziati € 375.000,00 per la copertura degli oneri di legge e € 40.000,00 per il funzionamento del Coordinamento e la copertura assicurativa prevista. Per gli anni successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio annuale. In prima applicazione, la tempistica procedurale dell’articolato è ridefinita dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in relazione all’entrata in vigore della legge. La legge abroga la precedente legge regionale 21 aprile 2011, n. 7, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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