L.R. Liguria 9/2000
Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ligure disciplina organizzazione, competenze e strumenti della protezione civile e dell’antincendio boschivo sul territorio regionale. Regola prevenzione, gestione delle emergenze, ripristino e ricostruzione, volontariato, centri operativi e piani regionali AIB; contiene anche norme su contributi e raccolta fondi. Oggi opera nel testo consolidato, ma alcune disposizioni riguardano eventi/emergenze contingenti o strutture poi abrogate.
Disciplina regionale della protezione civile e dell’antincendio boschivo in Liguria, con funzioni a Regione, enti locali e volontariato
Disciplina regionale della protezione civile e dell’antincendio boschivo in Liguria
La legge definisce l’assetto della protezione civile nella Regione Liguria, ripartendo funzioni e responsabilità tra Regione, province, Città metropolitana, comuni, unioni di comuni e volontariato. La disciplina riguarda la previsione, prevenzione, gestione dell’emergenza, il superamento dell’emergenza e la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione concentra funzioni e responsabilità organizzative e operative per le attività di previsione, prevenzione e superamento delle emergenze derivanti da eventi calamitosi o catastrofici sul territorio regionale. La disciplina mira anche a garantire standard operativi elevati alle organizzazioni di volontariato e alle squadre comunali.
Gli ambiti di intervento includono:
- rischio idrogeologico, con particolare riferimento a frane e alluvioni;
- rischio sismico;
- rischio industriale connesso a lavorazione, stoccaggio e trasporto di sostanze pericolose;
- incendi boschivi e incendi che, per natura ed estensione, assumono rilevanza di protezione civile;
- ogni altra calamità che si verifichi in Liguria.
Principi generali e soggetti del sistema
Le attività di protezione civile sono quelle dirette alla salvaguardia della vita umana, dei beni e delle risorse, mediante previsione, prevenzione, superamento dell’emergenza e ripristino delle normali condizioni di vita.
La Regione opera unitariamente tramite il Presidente della Giunta regionale, l’Assessore competente e la Struttura regionale di Protezione Civile. Quando occorrano competenze specialistiche, il Presidente può attribuire alla struttura competente in materia di protezione civile il coordinamento delle altre strutture regionali ordinarie competenti.
Per lo svolgimento delle attività la Regione si avvale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, del Corpo dei Carabinieri – Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – del volontariato e collabora con le prefetture per l’utilizzo delle forze dell’ordine, fermo restando quanto previsto dalla normativa sulle foreste.
Competenze della Regione
La Regione è titolare delle funzioni amministrative connesse alla protezione civile e, in particolare, provvede a:
- adottare gli interventi urgenti in caso di crisi connessa agli eventi di cui al Codice della protezione civile;
- dichiarare lo stato di emergenza regionale, o concorrere all’intesa per lo stato di emergenza nazionale, con atto del Presidente della Giunta regionale;
- coordinare gli interventi di propria competenza per gli eventi di rilievo regionale e quelli necessari per il ritorno alla normalità;
- fornire indirizzi per la predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza provinciali e comunali;
- occuparsi di previsione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi;
- organizzare e impiegare il volontariato di protezione civile e antincendio boschivo.
Gli uffici territoriali regionali in materia di difesa del suolo curano, in coordinamento con province e Città metropolitana di Genova, la predisposizione delle mappe di rischio, il supporto tecnico alle attività di protezione civile, il presidio idraulico provinciale, la delimitazione delle aree danneggiate e il coordinamento dei piani comunali di protezione civile.
Competenze di province e Città metropolitana
Le province e la Città metropolitana di Genova concorrono all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di protezione civile connesse alle funzioni fondamentali loro assegnate.
In coordinamento con gli uffici regionali per la difesa del suolo e con le prefetture, provvedono alla predisposizione e attuazione dei programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza.
Intervengono inoltre, con mezzi e professionalità disponibili, nelle località colpite da calamità per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita, raccordandosi con la protezione civile regionale e con le prefetture secondo gli indirizzi dei CCS e dei COM. Province, Città metropolitana e uffici regionali per la difesa del suolo possono stipulare accordi di collaborazione per garantire i servizi necessari e supportare i prefetti nelle attività di coordinamento.
Competenze dei comuni e ruolo del sindaco
I comuni e le unioni di comuni concorrono all’organizzazione delle attività di protezione civile. Ad essi spetta in particolare:
- organizzare sul territorio le strutture operative per gli interventi di protezione civile;
- attivare i primi soccorsi e gli interventi urgenti, anche tramite volontariato coordinato, informando immediatamente prefetture e protezione civile regionale;
- predisporre o aggiornare i piani comunali di emergenza, anche con partecipazione della cittadinanza;
- informare la popolazione sul livello di esposizione al rischio e attivare sistemi di allerta;
- vigilare sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altro rischio, soprattutto in caso di allerta;
- organizzare squadre comunali o intercomunali di volontari, oppure stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato entro un anno dalla pubblicazione della legge;
- informare tempestivamente prefetture e protezione civile regionale quando vengono attivate le organizzazioni convenzionate o le squadre comunali;
- garantire reperibilità per la ricezione delle comunicazioni di allerta;
- nei comuni sismici o ad elevato rischio sismico, individuare entro un anno aree e siti rapidamente attrezzabili per il superamento della prima emergenza, vincolandoli urbanisticamente all’uso specifico.
Il sindaco è autorità comunale di protezione civile e referente comunale; in emergenza dispone l’impiego delle strutture operative comunali e del volontariato per il superamento dell’emergenza.
Attività regionali di previsione e prevenzione
La Regione svolge attività di previsione e prevenzione mediante:
- sistemi di previsione, rilevazione, monitoraggio e allertamento;
- censimento, identificazione e rilevazione dei rischi sul territorio e predisposizione delle mappe di rischio regionali;
- collegamenti, sistemi e reti di comunicazione con le componenti regionali del sistema nazionale;
- formazione della coscienza di protezione civile attraverso programmi educativi e informativi, con attenzione alla scuola;
- esercitazioni per verificare risorse umane, mezzi e procedure;
- studi e ricerche per modelli e procedure previsionali;
- formazione del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo;
- monitoraggio della predisposizione della pianificazione comunale di emergenza;
- studi e ricerche, anche con enti di ricerca, per migliorare previsione, nowcasting e monitoraggio a piccola scala.
Attività regionali in emergenza
In fase di emergenza la Regione assicura il proprio intervento, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e collaborando con organi statali e locali.
Le principali attività emergenziali comprendono:
- diffusione di messaggi e bollettini di allerta, anche sulla base dei dati del Centro Funzionale Meteoidrogeologico;
- gestione in tempo reale dei dati delle reti di rilevamento regionali;
- acquisizione tempestiva di notizie e dati su pericolo, danno, natura ed estensione dell’evento;
- raccordo con organi nazionali, centri operativi e componenti della protezione civile organizzate a livello regionale e subregionale;
- dichiarazione dello stato di emergenza regionale, con durata massima di sei mesi prorogabile di ulteriori sei mesi, e revoca con le stesse modalità;
- iniziative per lo stato di emergenza nazionale nei casi di evento di rilievo nazionale;
- attivazione e gestione del volontariato regionale in raccordo con CCS e COM;
- predisposizione e aggiornamento del quadro conoscitivo tecnico ed economico post-evento;
- primi interventi per il ritorno alle normali condizioni di vita;
- partecipazione del personale regionale al superamento delle grandi emergenze.
Per queste attività la Regione si avvale del CFMI-PC presso ARPAL. È inoltre prevista la reperibilità continua di personale formato e il presidio della Sala Operativa Regionale su turni.
Superamento dell’emergenza, ripristino e ricostruzione
Per ristabilire le normali condizioni di vita la disciplina prevede:
- poteri di ordinanza del Presidente della Giunta regionale;
- rilevazione sistematica dei danni;
- istituzione dell’Ufficio regionale per l’emergenza;
- acquisizione di beni e servizi essenziali.
In caso di grave calamità o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale, se delegato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, può agire quale Commissario delegato con i poteri fissati dal decreto di nomina. Può anche delegare subcommissari, se consentito dall’autorità delegante.
Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, il Presidente o suo delegato può adottare ordinanze in deroga alla legislazione regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, della normativa statale e dell’Unione europea; le ordinanze devono essere motivate e indicare espressamente le norme derogate.
Rilevazione dei danni e supporto ai privati e alle imprese
Nei casi di eventi calamitosi di notevole vastità ed entità, comuni, province, Città metropolitana e Regione rilevano sistematicamente i danni al proprio patrimonio pubblico e redigono il quadro identificativo ed economico degli interventi di ripristino.
Le schede di danno e le mappe di inondazione devono essere trasmesse, tramite le province, alla Struttura regionale di Protezione Civile entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta regionale.
I comuni raccolgono le istanze di danno relative ai beni privati. I danni al patrimonio produttivo agricolo, industriale, commerciale e turistico sono raccolti dalla Camera di commercio e dalle associazioni di categoria a livello provinciale e trasmessi alle strutture regionali competenti.
Le provvidenze per il ristoro dei danni alle opere pubbliche, al comparto produttivo e ai privati seguono le procedure ordinarie o straordinarie stabilite di volta in volta dalla Regione o dallo Stato.
Ufficio speciale per l’emergenza
Il Presidente della Giunta regionale può istituire un Ufficio speciale per l’emergenza per attivare il ripristino della situazione preesistente e coordinare i programmi generali di ricostruzione, in relazione agli eventi di rilievo regionale o nazionale.
L’Ufficio opera sulla base del quadro generale del danno con funzioni sovraordinate e di coordinamento tecnico-amministrativo e pianificatorio verso le strutture regionali competenti e gli altri enti interessati. Ha finalità di ripristino, ricostruzione e gestione delle provvidenze finanziarie.
È istituito con decreto del Presidente, su base temporanea predefinita e con possibilità di proroga; può avvalersi di esperti esterni e assumere personale a tempo determinato nei limiti di bilancio.
Organizzazione regionale e sale operative
La protezione civile regionale è esercitata tramite la Struttura regionale di Protezione Civile, organizzata per garantire:
- reperibilità continua 24 ore su 24, anche con turni;
- flessibilità nell’impiego del personale in base alla specifica preparazione;
- copertura assicurativa del personale impiegato in emergenza, incluso il tragitto verso la sede di lavoro.
La struttura attiva e presidia la sala regionale di protezione civile quale sede di raccordo istituzionale e operativo.
Ai fini della gestione delle emergenze sono istituite:
- la Sala Operativa Regionale (SOR), presidio permanente e continuativo che assicura il raccordo con la rete di comunicazione degli enti e delle amministrazioni pubbliche;
- la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI), che integra la SOR con personale regionale e di enti o corpi esterni;
- l’Unità di Crisi Regionale (UCR), composta dai direttori generali regionali o delegati e, se necessario, da rappresentanti di altri enti, università e istituti scientifici.
La Giunta regionale disciplina dotazione di personale, profili professionali e rapporti di coordinamento. La Regione garantisce anche le risorse per lo straordinario nei limiti di bilancio. Se il Prefetto istituisce centri operativi provinciali e chiede il concorso regionale, la Regione provvede con personale professionalmente adeguato.
Centri operativi regionali e provinciali
La Regione si avvale della SOR, della SORI, dell’UCR e, a livello provinciale, dei CCS e dei COM per la gestione operativa delle emergenze e per gli interventi demandati.
I centri sovrintendono con autonomia gestionale alle attività operative di superamento dell’emergenza, comprese quelle relative ai servizi aerei regionali di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi e alle richieste di mezzi aerei antincendio.
La Giunta regionale disciplina la partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle altre strutture operative tramite convenzioni. Nei centri provinciali operano rappresentanti della Regione, della prefettura, della provincia, del volontariato, dei servizi tecnici essenziali e dell’ANCI.
I centri provinciali devono essere attrezzati e collegati con la struttura regionale e predispongono i tabulati mensili del personale volontario impiegato anche ai fini dei benefici previsti dalla normativa nazionale.
Comitato regionale di protezione civile
È istituito il Comitato regionale di Protezione Civile per armonizzare le iniziative regionali con quelle degli altri enti e per assumere iniziative coordinate su crisi derivanti da calamità o catastrofi.
È presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto, tra gli altri, da:
- Assessore competente;
- direttore generale competente in materia;
- dirigente della Struttura regionale di Protezione Civile;
- prefetti delle province liguri o delegati;
- presidenti delle amministrazioni provinciali o delegati;
- sindaci dei comuni capoluogo o delegati;
- ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o delegato;
- comandante regionale del Corpo dei Carabinieri – Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari;
- rappresentante delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale;
- Presidente della Croce Rossa Italiana per la Liguria.
Il Comitato opera a titolo gratuito; ai componenti esterni alla pubblica amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese documentate.
Mappe di rischio e pianificazione territoriale
La Regione redige, con le proprie strutture e in concorso con province e comuni, le mappe di rischio regionale per le aree più esposte a rischio idrogeologico, sismico, industriale e di incendio, approvate dalla Giunta regionale.
Le mappe possono contenere divieti, prescrizioni, indirizzi e direttive per la tutela del territorio e per la pianificazione territoriale e urbanistica. Se le prescrizioni comportano l’adeguamento degli strumenti urbanistici, gli enti competenti devono adottare d’ufficio le modifiche entro 180 giorni.
Dalla notifica agli enti interessati e fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici, non possono essere approvati strumenti di pianificazione né assentiti dal sindaco interventi edilizi o urbanistici contrari alle indicazioni regionali.
Struttura idrografica e rete di rilevamento
I dipendenti e gli strumenti del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria trasferiti alla Regione sono integrati nell’organico regionale.
La Giunta regionale disciplina le modalità di svolgimento della rilevazione in tempo reale dei dati idropluviometrici e della messa a disposizione immediata dei dati alla Struttura regionale di Protezione Civile e al Centro Meteoidrogeologico regionale. Le reti idrografiche, meteoidrologiche e altre reti pubbliche e private, comprese quelle radar, sono integrate tra loro. I dati meteorologici, pluviometrici, nivometrici e idrometrici rilevati da soggetti pubblici o privati devono essere messi a disposizione della struttura regionale.
Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo: elenco, formazione e organizzazione
È istituito l’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, articolato in sezione regionale e sezione provinciale. Le organizzazioni di volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale; la Giunta ne disciplina con regolamento la gestione e i requisiti di idoneità tecnico-operativa.
Le organizzazioni possono essere iscritte anche nelle more dell’iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore, ma l’efficacia dell’iscrizione nell’elenco è subordinata all’avvenuta iscrizione nel registro; in mancanza, la Regione dispone la cancellazione nei termini del regolamento.
La Regione definisce criteri di impiego del volontariato e indirizzi per la formazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro. I dati personali e sensibili dei volontari sono utilizzati solo per formazione e impiego.
La Regione promuove una formazione permanente del volontariato, anche con l’Agenzia regionale per il lavoro e con i coordinamenti provinciali. Il sistema formativo regionale prevede:
- formazione di primo livello;
- formazione di secondo livello;
- formazione specialistica;
- formazione continua;
- formazione dei formatori.
Per i corsi teorico-applicativi si impiega personale docente regionale, delle strutture operative e specialisti esterni. Per la formazione specialistica e dei formatori la Regione può avvalersi della Fondazione CIMA.
Ai volontari idonei viene rilasciato un tesserino di riconoscimento; la Regione identifica il volontariato con insegne e distintivi. I volontari della Colonna Mobile Regionale indossano la divisa adottata dalla Giunta.
La Regione organizza la Colonna Mobile Regionale secondo gli standard nazionali, definendone dotazione, allertamento, coordinamento e condizioni di impiego. Sono previsti referenti elettivi: un referente regionale e quattro provinciali, con rimborso spese documentate.
Impiego del volontariato
Il volontariato di protezione civile opera in particolare per:
- prevenzione degli incendi boschivi;
- monitoraggio di eventi meteoidrogeologici;
- attuazione degli interventi in emergenza;
- assistenza e supporto logistico ad altre componenti operative del Servizio Nazionale.
La Regione definisce modalità di attivazione e impiego in occasione degli eventi di rilievo regionale o nazionale. Il Presidente della Giunta regionale può disporre l’impiego delle squadre comunali e delle organizzazioni di volontariato organizzate in colonne mobili sul territorio regionale, oppure, per eventi extraregionali, della Colonna Mobile Regionale.
Le organizzazioni dei comuni in unione possono operare nell’intero territorio dell’unione, anche se su province diverse. Il volontariato locale opera immediatamente sotto la direzione del sindaco tramite la struttura comunale o il centro operativo comunale. Per gli incendi boschivi, il volontariato opera secondo il Piano regionale previsto dalla normativa statale.
Contributi, assicurazioni e benefici per il volontariato
Il volontariato e le squadre comunali operano a titolo gratuito. La Regione sostiene gli oneri relativi a:
- assicurazione per i volontari impiegati in attività di emergenza, protezione civile e antincendio;
- controllo sanitario e sorveglianza sanitaria, nei limiti di bilancio.
La Regione può concedere un contributo annuale alle organizzazioni di volontariato e ai loro coordinamenti provinciali iscritti nell’elenco regionale, secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta.
Può inoltre stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e acquistare le dotazioni della Colonna Mobile Regionale. Ai volontari impiegati per almeno otto ore consecutive in attività regionali o nazionali è riconosciuto, nei limiti di bilancio, il rimborso del pasto quando non sia possibile provvedervi altrimenti.
Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
La legge disciplina il sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel rispetto della legge quadro statale. L’organizzazione è definita dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sottoposto a revisione annuale e approvato dalla Giunta.
Il Piano individua, tra l’altro:
- cause e fattori predisponenti;
- aree percorse dal fuoco nell’anno precedente;
- aree a rischio con cartografia tematica;
- periodi a rischio e dati anemologici;
- indici di pericolosità;
- azioni potenzialmente innescanti incendi;
- interventi di prevenzione e monitoraggio, anche satellitare;
- mezzi, strumenti e risorse umane per la lotta attiva;
- vie di accesso, tracciati spartifuoco e fonti idriche;
- operazioni silvicolturali e possibili interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;
- esigenze formative e informative;
- tipologia degli interventi di prevenzione e mitigazione e criteri di riparto delle risorse;
- equipaggiamento individuale e di squadra;
- regole del sistema operativo di intervento;
- previsione economico-finanziaria.
Tra gli strumenti di prevenzione e lotta figurano anche sostituzione delle essenze più combustibili, manutenzione dei boschi e delle scarpate, viali tagliafuoco, serbatoi e punti d’acqua, torri di avvistamento, mezzi di comunicazione e trasporto, mezzi aerei, formazione degli addetti, supporti informatici, campagne di sensibilizzazione e ogni altra attrezzatura idonea.
Gli interventi sono attuati con il coordinamento operativo dei soggetti istituzionali competenti e con il supporto delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale. La Giunta ripartisce annualmente le risorse destinate al sistema AIB a favore delle organizzazioni specializzate, tenendo conto dell’impegno effettivo e della funzione di presidio preventivo.
Norme transitorie, finanziarie e abrogazioni
L’esercizio delle funzioni regionali conferite dal decreto legislativo 112/1998 decorre con l’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali. Le spese sono coperte nei limiti delle risorse trasferite e i capitoli di bilancio sono istituiti nell’anno di decorrenza.
I fondi statali trasferiti sono allocati in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi provvedimenti. L’integrazione nell’organico regionale dei dipendenti del Servizio idrografico e mareografico è subordinata al trasferimento delle risorse finanziarie.
La Regione può attivare un conto corrente dedicato alla raccolta di fondi per collettività danneggiate da eventi calamitosi; la Giunta ne disciplina l’uso e la Regione rende pubblico rendiconto sul sito istituzionale.
Sono abrogate la precedente disciplina regionale in materia di protezione civile e quella sull’organizzazione della struttura operativa antincendio boschivo. L’abrogazione opera dal trasferimento delle risorse e, comunque, non oltre sei mesi dai trasferimenti, con necessità di una disciplina transitoria per bilancio e soppressione/istituzione dei capitoli di spesa.
Stato di attualità della disciplina
La legge costituisce ancora il riferimento regionale per la protezione civile e l’antincendio boschivo in Liguria nel testo consolidato. Tuttavia, alcune previsioni originarie risultano superate da modifiche successive, mentre altre disposizioni hanno natura organizzativa o legata a eventi emergenziali specifici; restano comunque utili per la disciplina vigente del sistema regionale.
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