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Legge

L.R. Liguria 12/2000

Interventi a favore delle garanzie in agricoltura.

Normativa regionaleL.R. Liguria 12/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Liguria i consorzi fidi (Confidi) a favore delle imprese agricole, concedendo contributi per patrimonio/fondi rischi e per attività di informazione e assistenza finanziaria. Prevede requisiti stringenti per i beneficiari, controlli, revoche e un regime transitorio nei primi tre anni. Gli effetti decorrono solo dopo la pubblicazione dell’esito positivo della compatibilità UE.

Interventi regionali a sostegno dei Confidi agricoli in Liguria

Interventi a favore delle garanzie in agricoltura

La legge regionale della Liguria disciplina interventi di sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi operanti a favore delle imprese agricole, singole o associate, con l’obiettivo di agevolarne l’accesso al credito. La disciplina è impostata come aiuto regionale subordinato a specifici requisiti dei Confidi e alla compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove lo sviluppo di Confidi di primo e secondo grado, anche costituiti in forma di società cooperativa o consortile. L’intervento è rivolto esclusivamente ai Confidi che operano nel territorio regionale e che svolgono attività di garanzia collettiva a favore delle imprese agricole.

Tipologie di intervento regionale

La Regione concede ai Confidi due principali categorie di contributi:

  • contributi per costituire o integrare il patrimonio e i fondi rischi destinati all’attività di prestazione di garanzie collettive, al fine di favorire l’accesso a finanziamenti da parte di banche, società di leasing, società di cessione crediti e altri enti parabancari;
  • contributi per attività di informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate e per servizi finalizzati al reperimento e al migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese.

Misura dei contributi e criteri di concessione

I contributi per patrimonio e fondi rischi sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio e non possono superare il valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti complessivamente dai soci e da soggetti pubblici o privati sostenitori. I contributi per informazione, consulenza e assistenza sono concessi per una durata massima di tre anni e fino al 90% delle spese ammissibili. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di esame delle domande e di concessione dei contributi.

Requisiti soggettivi e condizioni per l’accesso

Per ottenere i contributi, i Confidi devono:

  • essere iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 385/1993;
  • essere disciplinati da uno statuto;
  • avere sede legale e operativa in Liguria;
  • perseguire fini mutualistici tra gli aderenti;
  • concedere garanzie e agevolazioni indipendentemente dal numero di quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

Inoltre devono:

  • destinare integralmente le risorse regionali alle finalità specifiche del singolo aiuto, con divieto di impiego per spese di gestione o funzionamento del Confidi;
  • operare con gli istituti di credito per ottenere le migliori condizioni creditizie per tutte le imprese associate;
  • trasmettere alla Regione un rendiconto annuale sugli interventi, comprensivo dell’elenco dei crediti garantiti, della loro entità e dei casi di sofferenza.

La Giunta può introdurre ulteriori condizioni con il provvedimento attuativo previsto per la disciplina dei criteri di concessione.

Controlli, verifiche e revoca

Per garantire la corretta destinazione dei contributi, i Confidi devono comunicare alla Regione ogni variazione dell’atto costitutivo e dello statuto. La Regione effettua anche controlli a campione sui rendiconti annuali.

Il contributo non ancora utilizzato è revocato se, a seguito di modifiche statutarie o dei controlli, il beneficiario non risulta più in possesso delle condizioni richieste. La revoca opera anche in caso di scioglimento del Confidi, compreso quello conseguente a procedura concorsuale. In caso di revoca, il soggetto è escluso per cinque anni dai benefici previsti dalla legge.

Regime transitorio

Nei primi tre anni dall’entrata in vigore della legge il contributo regionale può superare il limite ordinario riferito al patrimonio di garanzia e ai fondi rischi, purché alla scadenza del triennio il valore dei fondi sottoscritti e versati dai soci e dai sostenitori sia almeno pari al contributo regionale ricevuto. Se tale condizione non è rispettata, viene revocata la parte di contributo eccedente.

Compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti

Le garanzie prestate dai Confidi sono computate ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria. La Giunta regionale disciplina anche il calcolo dell’equivalente sovvenzione-lorda connessa alla garanzia.

Efficacia temporale della legge

Gli effetti della legge decorrono solo dal giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. Fino a tale adempimento la legge non produce effetti applicativi.

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