L.R. Liguria 8/2000
Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria disciplina fiere, mostre e altre manifestazioni fieristiche, con regole su tipologie, requisiti, comunicazioni, qualifica e calendario annuale. Prevede anche interventi regionali di promozione economica e un piano annuale delle iniziative promozionali. Le norme sui contributi sono state poi abrogate; restano in vigore le disposizioni su organizzazione, controlli e sanzioni.
Disciplina delle attività fieristiche e della promozione commerciale in Liguria
Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale in Liguria
La legge regionale regola le manifestazioni fieristiche nel territorio ligure e, separatamente, le politiche regionali di promozione delle attività economiche. Definisce le principali categorie di eventi fieristici, individua i soggetti coinvolti, stabilisce gli adempimenti organizzativi e disciplina il calendario regionale delle manifestazioni, oltre a prevedere un sistema sanzionatorio amministrativo.
Ambito di applicazione e definizioni
La normativa mira a favorire la diffusione e l’incremento delle attività produttive regionali mediante la disciplina delle attività fieristiche e della promozione commerciale. Sono definiti, tra gli altri:
- le manifestazioni fieristiche, intese come attività commerciali svolte in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, limitate nel tempo e ospitate in idonei complessi espositivi;
- gli espositori, i visitatori, i quartieri fieristici e gli organizzatori di manifestazioni.
Tipologie di manifestazioni fieristiche e esclusioni
Le manifestazioni fieristiche sono ricondotte a quattro tipologie:
- fiere generali, aperte al pubblico e senza limitazione merceologica;
- fiere specializzate, riservate agli operatori professionali e riferite a uno o più settori omogenei o connessi;
- mostre mercato, aperte al pubblico o agli operatori, finalizzate anche alla vendita;
- mostre-convegno, destinate a finalità tecniche, scientifiche e culturali, senza diretta finalità commerciale.
Restano escluse dal campo di applicazione:
- le esposizioni permanenti promozionali di un singolo produttore;
- le esposizioni promozionali o di vendita svolte nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;
- le fiere per il commercio al dettaglio su aree pubbliche disciplinate dal decreto legislativo n. 114/1998.
Requisiti organizzativi delle manifestazioni
Le manifestazioni devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree temporaneamente attrezzate idonee sotto il profilo della sicurezza e dell’agibilità. Devono inoltre garantire:
- pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati, nei limiti dell’area disponibile e secondo criteri di priorità di norma cronologici;
- condizioni contrattuali trasparenti e non discriminatorie per gli espositori.
Soggetti organizzatori e comunicazione preventiva
Le manifestazioni possono essere organizzate da soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei principi europei di libera concorrenza, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento. L’organizzatore deve comunicare lo svolgimento della manifestazione almeno 60 giorni prima:
- alla Regione, se la manifestazione ha rilevanza internazionale, nazionale o regionale;
- al Comune, se ha rilevanza locale.
È considerata locale la manifestazione in cui l’80% degli espositori proviene dalla provincia in cui si svolge. La comunicazione deve indicare, tra l’altro, dati identificativi dell’organizzatore, denominazione e sede della manifestazione, superficie espositiva, settori merceologici, tipologia, periodo di svolgimento e dichiarazioni sulla disponibilità dell’area, sui requisiti di legge e sulla compatibilità dell’oggetto sociale. Deve essere allegato il programma della manifestazione. In caso di documentazione incompleta o inesatta, l’ente competente può chiedere integrazioni entro 30 giorni; se la manifestazione non si realizza, l’organizzatore deve darne immediato avviso.
Qualifica della manifestazione e competenze amministrative
Su domanda dell’organizzatore, la manifestazione può ottenere la qualifica di internazionale, nazionale, regionale o locale in base a strutture, servizi, rappresentatività del settore, programma, finalità e provenienza di espositori e visitatori. La qualifica si riferisce alla singola manifestazione, anche se ricorrente. La competenza è così ripartita:
- Regione per le qualifiche internazionale, nazionale e regionale;
- Comuni, anche associati o tramite Comunità montane, per la qualifica locale.
La decisione deve essere adottata entro 90 giorni dalla domanda; i Comuni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti entro 10 giorni. Per le manifestazioni internazionali o nazionali organizzate da società di capitali è richiesto il bilancio annuale certificato da società di revisione iscritta all’albo CONSOB o equivalente.
Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche
Entro il 30 novembre di ogni anno la Regione approva e pubblica il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nell’anno successivo. Sono inserite le manifestazioni che abbiano ottenuto la qualifica entro il 30 settembre dell’anno precedente. Le manifestazioni qualificate come nazionali o internazionali entro il 30 aprile dell’anno precedente sono inserite anche nel Calendario Fieristico Italiano. Il calendario indica soggetto organizzatore, denominazione, tipologia, qualifica, luogo, periodo di svolgimento e settori merceologici.
Politiche regionali di promozione economica
La Regione, anche con il concorso degli enti locali, delle camere di commercio e delle categorie economiche e sociali, programma e realizza attività di promozione economica per i settori produttivi liguri. Le iniziative promozionali possono riguardare:
- partecipazione a manifestazioni fieristiche e organizzazione di incontri economici per favorire la commercializzazione dei prodotti liguri in Italia e all’estero;
- studi, ricerche, convegni, pubblicazioni divulgative e iniziative pubblicitarie;
- ogni altra iniziativa idonea.
Le finalità dichiarate sono il sostegno alle azioni promozionali più produttive nel breve e medio termine, il mantenimento del sostegno all’esportazione dei prodotti tradizionali e tipici, la promozione dei prodotti innovativi e l’apertura verso nuovi mercati geografici.
Piano annuale delle iniziative promozionali
La Giunta regionale approva, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di riferimento, il piano annuale delle iniziative promozionali da finanziare nell’esercizio successivo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Il piano costituisce lo strumento di programmazione delle politiche locali di valorizzazione economica dei prodotti liguri e viene elaborato tenendo conto di:
- settori prioritari da promuovere;
- mercati con maggiori possibilità di sviluppo;
- strategie promozionali più idonee;
- modalità di concertazione delle iniziative;
- verifica dei risultati attesi.
Regime dei contributi e disposizioni abrogate
Le disposizioni originarie in materia di contributi per ulteriori iniziative promozionali e relative domande e concessioni sono state abrogate. È però previsto che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/2007 siano conclusi secondo l’art. 14 di quella legge. È inoltre abrogata la precedente legge regionale n. 40/1978, salvo l’esaurimento delle procedure per la concessione e liquidazione dei contributi richiesti per l’esercizio 1999.
Sanzioni e vigilanza
Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per:
- manifestazioni svolte senza i requisiti richiesti;
- mancata o tardiva comunicazione;
- svolgimento difforme da quanto comunicato o mancato riscontro alle richieste integrative;
- abuso della qualifica di internazionale, nazionale o regionale.
Le sanzioni sono commisurate, nei primi casi, alla superficie espositiva netta; per l’abuso della qualifica la sanzione è tra il 10% e il 30% del fatturato della manifestazione. Per le manifestazioni di rilevanza locale le sanzioni sono dimezzate. La vigilanza, l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e la riscossione spettano alla Regione e, per le manifestazioni locali, ai Comuni; si applica la legge regionale n. 45/1982.
Norme transitorie
In fase di prima applicazione:
- il dirigente regionale competente approva i modelli di domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- il piano annuale delle iniziative promozionali è approvato entro 30 giorni dall’entrata in vigore;
- le domande di contributo, per la disciplina allora vigente, erano da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano nel Bollettino Ufficiale.
Stato di attualità
La legge mantiene rilevanza come disciplina generale delle attività fieristiche e del sistema sanzionatorio in Liguria, ma le parti sui contributi promozionali risultano abrogate e i relativi procedimenti residuali sono ormai esauriti. Le norme più operative oggi riguardano comunicazione, qualificazione, calendario regionale, controlli e sanzioni.
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