Circolare Inail n. 32 del 30 luglio 2018
Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina Inail sulla ripresa dei versamenti sospesi per gli eventi sismici che hanno colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017. La principale novità è l’allineamento al 31 gennaio 2019 del termine sia per il pagamento in unica soluzione sia per la rateizzazione, ora fino a 60 rate mensili. Sono inoltre indicati i modelli da utilizzare, le modalità di versamento in F24 con i nuovi codici di riferimento e la riattivazione dei piani di ammortamento delle rateazioni pregresse. La circolare chiarisce anche che la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle e per l’attività esecutiva resta ferma fino al 31 dicembre 2018 e si applica anche ai Comuni dell’allegato 2-bis.
Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi a seguito del sisma 2016-2017
Eventi sismici 2016-2017: nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi
La circolare aggiorna la disciplina applicabile ai soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, con riferimento sia ai premi assicurativi sospesi sia ad alcuni termini della riscossione. L’intervento recepisce le novità introdotte dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che ha convertito il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama una serie di fonti che hanno progressivamente disciplinato la sospensione e la ripresa dei versamenti: la legge n. 229/2016, la legge n. 45/2017, la legge n. 96/2017, l’ordinanza commissariale n. 41/2017, la legge n. 172/2017, la legge n. 89/2018 e le precedenti circolari Inail n. 41/2016, n. 5/2017, n. 24/2017 e n. 53/2017. Il testo si innesta quindi su un quadro normativo già stratificato, finalizzato a gestire la sospensione dei termini negli adempimenti contributivi e assicurativi per i territori colpiti dal sisma.
Sospensione originaria e successive proroghe
In base alla disciplina originaria, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 erano stati sospesi fino al 30 settembre 2017 i termini per gli adempimenti e i versamenti dei premi assicurativi. In seguito era stato previsto che i pagamenti sospesi dovessero essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, poi entro il 31 maggio 2018, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, con possibilità di rateizzazione. La circolare evidenzia che il decreto-legge n. 55/2018 aveva già previsto il versamento entro il 31 maggio 2018 con rateizzazione fino a 60 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2019; la legge di conversione n. 89/2018 ha infine reso omogeneo il termine sia per il pagamento in unica soluzione sia per la rateazione.
Nuovo termine per la ripresa dei versamenti
L’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 89/2018 ha modificato l’articolo 48, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge n. 189/2016, sostituendo il termine "entro il 31 maggio 2018" con "entro il 31 gennaio 2019" e la precedente rateizzazione fino a 24 rate mensili con una rateizzazione fino a 60 rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio 2019. La circolare precisa che il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve quindi essere effettuato entro il 31 gennaio 2019.
La stessa disposizione consente che, su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta possa essere operata anche dal sostituto d’imposta. La norma si applica anche ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui all’allegato 2-bis, in virtù del richiamo estensivo già previsto dalla normativa precedente.
Rateizzazione: domanda, importi e scadenze
Chi intende avvalersi del pagamento rateale deve presentare apposita domanda alla Sede Inail competente, utilizzando il modulo allegato alla circolare, che sostituisce quello allegato alla circolare Inail n. 53/2017. La rateizzazione è ammessa fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo.
Restano fermi alcuni vincoli operativi:
- l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro;
- la prima rata deve essere versata entro il 31 gennaio 2019;
- le rate successive devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ogni mese;
- è sempre consentita l’estinzione anticipata della rateazione, con versamento in unica soluzione delle somme residue.
La circolare chiarisce inoltre che entro il mese di gennaio 2019 deve essere versata anche la prima rata nei casi di pagamento rateale. Sempre entro il 31 gennaio 2019 devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concesse ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, con pagamento congiunto di tutte le rate sospese e della prima rata corrente.
Modalità operative di versamento e codici F24
Alla ripresa dei versamenti, nel modello F24 e nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi", devono essere indicati i numeri di riferimento associati ai codici di sospensione già presenti sulle PAT interessate. La circolare riporta una tabella dettagliata dei numeri di riferimento da utilizzare, che distingue:
- il periodo di sospensione;
- il codice di sospensione PAT;
- la modalità di recupero, in unica soluzione o in rateazione;
- la categoria dei soggetti interessati;
- i Comuni colpiti.
I numeri di riferimento elencati vanno da 999169 a 999182 e coprono le varie casistiche, tra cui:
- datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti nei Comuni degli allegati 1, 2 e 2-bis;
- soggetti assistiti da professionisti operanti nei medesimi Comuni;
- situazioni particolari dei Comuni dell’allegato 2, con esclusione di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto in alcune fattispecie;
- casi in cui sia stata trasmessa all’Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, dello studio professionale o dell’azienda.
Sospensione dei termini per cartelle e attività esecutiva
La circolare richiama anche l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55/2018, che ha modificato l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017, sostituendo il riferimento al 1° giugno 2018 con il 1° gennaio 2019. Di conseguenza, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, estesi anche all’allegato 2-bis, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme risultanti dagli atti esecutivi, per le attività esecutive degli agenti della riscossione e per i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori restano sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La circolare precisa espressamente che tale sospensione riguarda anche l’Inail, oltre agli altri enti creditori.
Sintesi conclusiva operativa
In definitiva, la circolare uniforma al 31 gennaio 2019 il termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi a causa del sisma, consentendo la scelta tra versamento in un’unica soluzione e rateazione fino a 60 rate mensili. Fornisce inoltre istruzioni pratiche per le domande di rateazione, per la compilazione dell’F24 e per il riavvio delle rateizzazioni pregresse, oltre a confermare la sospensione della riscossione coattiva fino al 31 dicembre 2018 nei territori interessati.
Punti principali
Aggiornamento normativo e ambito della misura
La circolare recepisce le modifiche introdotte dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che ha convertito il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55. La nuova disciplina riguarda i soggetti dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, già interessati dalla sospensione dei termini per adempimenti e versamenti dei premi assicurativi.
Nuovo termine per il versamento dei premi sospesi
I pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza sanzioni né interessi. Il medesimo termine vale sia per il versamento in unica soluzione sia per la prima rata in caso di rateizzazione. La rateizzazione è consentita fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio 2019, con importo minimo di ciascuna rata pari a 50 euro.
Domanda di rateazione e condizioni di pagamento
Chi intende pagare in forma rateale deve presentare apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando il modulo allegato alla circolare, che sostituisce il modulo allegato alla circolare Inail n. 53 del 19 dicembre 2017. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese. È comunque sempre possibile estinguere anticipatamente la rateazione versando in unica soluzione le somme residue.
Riavvio dei piani di ammortamento preesistenti
Entro il 31 gennaio 2019 devono essere riavviati anche i piani di ammortamento delle rateazioni concesse ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989. Tutte le rate sospese devono essere versate insieme alla prima rata corrente.
Indicazioni operative per il modello F24
Per la ripresa dei versamenti, nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" del modello F24 devono essere indicati i numeri di riferimento corrispondenti ai codici di sospensione già attribuiti alle Posizioni assicurative territoriali (PAT). La circolare riporta la tabella dei numeri di riferimento 999169-999182, differenziati per periodo di sospensione, categoria di soggetti, comune interessato e modalità di recupero (unica soluzione o rateazione fino a 60 rate).
Categorie interessate e differenze territoriali
Sono ricompresi i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data dei rispettivi eventi sismici nei Comuni degli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016, nonché i soggetti assistiti da professionisti operanti nei medesimi Comuni alla data del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre 2016. Per alcuni Comuni dell’allegato 2, in particolare Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la circolare distingue i casi di soggetti che hanno trasmesso all’Inail la dichiarazione di inagibilità di fabbricato, studio professionale o azienda.
Sospensione di cartelle di pagamento e attività esecutiva
La circolare richiama anche la modifica dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017, come modificato dal decreto-legge n. 55/2018: nei Comuni degli allegati 1 e 2, estesi anche all’allegato 2-bis, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme, per le attività esecutive degli agenti della riscossione e per i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compreso l’Inail.
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