Circolare Inail n. 29 dell'11 luglio 2018
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione a cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’obbligo, per le Amministrazioni statali assicurate in gestione per conto dello Stato, di comunicare all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tramite il servizio telematico "Dichiarazione RLS", divenuto dal 12 luglio 2018 l’unica modalità ammessa. Sono indicati i soggetti inclusi, le esclusioni per Ambasciate e Consolati all’estero, le modalità operative per l’accesso e l’invio, nonché le istruzioni per le Amministrazioni che non dispongono ancora delle credenziali e i canali di assistenza.
Comunicazione telematica dei nominativi dei RLS da parte delle Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione da parte delle Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato
La circolare chiarisce le modalità con cui le Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato devono adempiere all’obbligo di comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Viene confermato che, dal 12 luglio 2018, la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica attraverso il servizio Inail "Dichiarazione RLS", con alcune eccezioni e modalità speciali per specifici soggetti.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina si fonda sull’art. 18, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che impone al datore di lavoro e al dirigente l’obbligo di comunicare all’Inail, e per suo tramite al SINP, i nominativi dei RLS in caso di nuova elezione o designazione. La circolare richiama inoltre le precedenti circolari Inail in materia di comunicazione dei nominativi RLS, il d.p.c.m. 22 luglio 2011 sulle comunicazioni telematiche con le pubbliche amministrazioni, la circolare Inail n. 34/2013 sull’utilizzo esclusivo dei servizi telematici, la circolare n. 11/2014 e il decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183 sul funzionamento del SINP.
Ambito di applicazione dell’obbligo
Dal 12 luglio 2018 l’obbligo di comunicazione riguarda anche le Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato. La circolare precisa che sono ricompresi nell’obbligo anche le Amministrazioni e gli Istituti indicati ai commi 2 e 3-bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008, sulla base del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 giugno 2017.
L’obbligo opera:
- in caso di nuova elezione o designazione del RLS;
- in fase di prima applicazione, per i nominativi dei rappresentanti già eletti o designati;
- successivamente, solo se viene nominato o designato un RLS diverso da quello già comunicato.
Modalità di comunicazione: servizio telematico "Dichiarazione RLS"
Per le Amministrazioni destinatarie della circolare, il servizio "Dichiarazione RLS" costituisce l’unica modalità ammessa per l’invio dei nominativi. I datori di lavoro che siano già in possesso delle credenziali utilizzate per le denunce di infortunio e di malattia professionale possono accedere al nuovo servizio con le stesse credenziali, secondo la guida applicativa dedicata alla gestione per conto dello Stato.
L’utente profilato come "Datore di lavoro struttura PA in gestione conto Stato" può inserire i dati del RLS per ogni struttura in cui è abilitato. Il sistema propone già precompilati i dati dell’Amministrazione statale e della struttura di riferimento. Se il datore di lavoro è abilitato su più strutture, deve prima selezionare, nell’area di multiprofilo, la struttura per la quale intende effettuare la comunicazione.
Una volta completato l’inserimento e trasmessi i dati, la procedura:
- registra in archivio la comunicazione;
- rilascia la stampa dell’avvenuto invio;
- produce un documento utilizzabile anche in caso di controlli degli organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Soggetti esclusi e canali alternativi
Sono esclusi dall’uso della procedura online le Ambasciate e i Consolati italiani operanti all’estero. In tali casi la comunicazione deve essere inviata via PEC alla Direzione territoriale Inail di Roma centro all’indirizzo romacentro@postacert.inail.it, utilizzando il modulo specifico "Mod. RLS PA-estero" scaricabile dal portale Inail.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non è tenuto a richiedere le credenziali di accesso all’Istituto, potendo trasmettere la comunicazione tramite cooperazione applicativa attraverso una nuova area funzionale SIDI, dedicata alle istituzioni scolastiche e agli uffici centrali e periferici, per la compilazione e l’invio online dei nominativi dei RLS.
Gestione delle credenziali per le Amministrazioni non ancora abilitate
Le Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato che non abbiano richiesto preventivamente le credenziali devono compilare l’apposita modulistica e inviarla alla Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo dcra@postacert.inail.it. La circolare richiama la modulistica disponibile sul portale Inail e collegata alle istruzioni per la profilazione delle pubbliche amministrazioni in gestione conto Stato.
Assistenza e supporto operativo
Per chiarimenti sull’uso dei servizi online e per approfondimenti normativo-procedurali, gli utenti possono utilizzare il servizio "Inail risponde" nella sezione "SUPPORTO" del portale www.inail.it. È inoltre disponibile il Contact Center Inail al numero 06.6001, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, accessibile da rete fissa e mobile secondo il piano tariffario del gestore.
Punti principali
Obbligo di comunicazione dei nominativi RLS
L’art. 18, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro e al dirigente di comunicare per via telematica all’Inail, e tramite esso al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), i nominativi dei RLS in caso di nuova elezione o designazione. In prima applicazione l’obbligo riguardava i nominativi già eletti o designati; per i casi successivi la comunicazione va effettuata solo quando viene nominato o designato un RLS diverso da quello già segnalato.
Estensione alle Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato
Dal 12 luglio 2018 anche le Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato sono tenute a effettuare la comunicazione dei nominativi dei RLS esclusivamente tramite il servizio telematico "Dichiarazione RLS". La circolare precisa che l’obbligo comprende anche le Amministrazioni e gli Istituti richiamati ai commi 2 e 3-bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008, sulla base del parere del Ministero del lavoro del 27 giugno 2017.
Soggetti esclusi e modalità alternative
Sono escluse dall’invio telematico tramite la procedura online le Ambasciate e i Consolati italiani operanti all’estero, che devono trasmettere la comunicazione via PEC alla Direzione territoriale Inail di Roma centro all’indirizzo romacentro@postacert.inail.it, utilizzando il modulo specifico "Mod. RLS PA-estero". Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è destinatario di una modalità dedicata di inoltro secondo le istruzioni operative indicate dalla circolare.
Istruzioni operative per l’accesso al servizio
I datori di lavoro delle Amministrazioni statali già in possesso delle credenziali rilasciate per l’invio di denunce di infortunio e di malattia professionale sono abilitati ad accedere con le stesse credenziali al servizio "Dichiarazione RLS". L’utente profilato come "Datore di lavoro struttura PA in gestione conto Stato" può inserire i dati del RLS per ciascuna struttura per la quale risulta abilitato. Se il datore di lavoro opera su più strutture, deve selezionare preventivamente, nell’area di multiprofilo, quella di riferimento prima di procedere all’invio.
Effetti dell’invio e conservazione della comunicazione
Dopo l’inserimento e l’invio, la procedura registra i dati comunicati e rilascia la stampa dell’avvenuta comunicazione, utile anche per l’esibizione in caso di accesso da parte degli organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Amministrazioni senza credenziali e caso del MIUR
Le Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato che non abbiano richiesto preventivamente le credenziali devono compilare l’apposita modulistica e trasmetterla alla Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo dcra@postacert.inail.it. È espressamente escluso da tale obbligo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che può inoltrare la comunicazione tramite cooperazione applicativa in una nuova area funzionale SIDI dedicata alle istituzioni scolastiche e agli uffici centrali e periferici.
Assistenza agli utenti
Per supporto all’uso dei servizi online e per approfondimenti normativo-procedurali è disponibile il servizio "Inail risponde" nella sezione "SUPPORTO" del portale Inail. È inoltre attivo il Contact Center Inail al numero 06.6001, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
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