Cassazione Penale, Sentenza n. 14172/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre censure: 1) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. per non aver riconosciuto il vincolo di continuazione tra le truffe oggetto del processo e precedenti sentenze (Tribunale di Ancona del 19/09/2019 e G.i.p. Tribunale di Perugia del 05/03/2020); 2) inosservanza/erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione all'art. 640 c.p., per presunte difformità fisiche tra l'imputato e le descrizioni delle persone offese che avrebbero reso inattendibili gli individuazioni fotografiche (e per la presunta somministrazione di foto in bianco e nero); 3) inosservanza/erronea applicazione della legge penale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche che la Corte d'appello non avrebbe riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Sull'eccezione relativa agli riconoscimenti fotografici, la Corte ha richiamato il principio della non tassatività dei mezzi di prova (artt. 189 e 192 c.p.p.) e ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato confermativi i riscontri (riconoscimenti di condomine, impronte digitali, identificazione senza esitazione). Sul tema della continuazione, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito (assenza di indicatori che dimostrassero che i reati successivi fossero già programmati al momento dei primi atti) e ha richiamato il principio che la verifica degli indici di continuazione è rimessa al giudice di merito purché sostenuta da motivazione adeguata. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha confermato che la mancanza di elementi positivi e l'esistenza di numerosi precedenti penali giustificano il rifiuto delle attenuanti. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende e alle spese del procedimento, ex disposizioni di rito.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro della disciplina sulla continuazione tra reati; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma dal giudice di merito dopo valutazione degli indici di continuazione.
art. 640 cod. pen.
Norma incriminatrice della truffa: la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente valutato gli elementi probatori a supporto della condanna per truffa.
artt. 189 e 192, comma 1, cod. proc. pen.
Utilizzo delle prove atipiche (riconoscimenti fotografici) è consentito; il loro valore probatorio è rimesso al libero convincimento del giudice e non dipende dalla forma rigida delle procedure di riconoscimento personale.
art. 213 cod. proc. pen.
Richiamato come distinzione tra ricognizione personale (disciplinata dall'art. 213) e riconoscimento fotografico atipico; il giudice non è vincolato alle forme dell'art. 213 per valutare individuazioni fotografiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle conseguenze processuali dell'inammissibilità; la Corte ha disposto la condanna alla somma equitativamente fissata per la cassa delle ammende.
Massime di principio
- I riconoscimenti fotografici effettuati nelle indagini sono mezzi di prova ammissibili e il loro valore è valutato dal giudice secondo il libero convincimento: la mera difformità di dettagli descrittivi (età apparente, piccole differenze fisiche) non è automaticamente sufficiente a escludere la attendibilità dell'individuazione se vi sono altri riscontri probatori (testimonianze, tracce biologiche o impronte).
- La continuazione tra reati richiede una valutazione concreta e motivata degli indici (omogeneità degli illeciti, contiguità spazio-temporale, modalità, programmazione): l'accertamento del giudice di merito è generalmente insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato e privo di vizi logici.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato anche sulla base dei soli precedenti penali o dalla mancanza di elementi positivi della personalità dell'imputato; il giudice di merito non è tenuto a valorizzare tutti gli elementi proposti dalle parti, ma solo quelli che ritiene decisivi.
- In sede di ricorso in Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con i risultati probatori e con la motivazione dei giudici di merito: argomentazioni generiche o apodittiche sono destinate all'inammissibilità.
- Se l'imputato ha accettato il rito abbreviato 'secco', il procedimento si svolge sulla base degli elementi di prova acquisiti nelle indagini e ciò rafforza la rilevanza, agli effetti del giudizio, degli accertamenti compiuti in fase di investigazione.
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