L.R. Liguria 2/2003
Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 (interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Liguria 14/1998 sulla riqualificazione di aree produttive degradate e sulla rivitalizzazione dei centri urbani. Conferma interventi fuori dal DOCUP Obiettivo 2 e disciplina fondi presso FI.L.S.E., contributi in conto capitale a enti locali e società miste, nonché ai progetti congiunti Comune-consorzi di PMI, entro i limiti sugli aiuti UE applicabili all’epoca.
Modifiche alla disciplina regionale su riqualificazione dei siti produttivi e rivitalizzazione dei centri urbani
Modifiche alla disciplina regionale su aree produttive e centri urbani
La legge regionale Liguria 2 gennaio 2003, n. 2 interviene sulla legge regionale 27 marzo 1998, n. 14, riscrivendone la disciplina in materia di riqualificazione dei siti produttivi e di rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane. Il testo consolidato definisce finalità, ambiti territoriali, strumenti finanziari e criteri essenziali per la concessione dei contributi regionali.
Finalità dell’intervento regionale
La disciplina è diretta a:
- favorire l’insediamento di attività produttive e lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
- promuovere il miglioramento e il recupero ambientale di aree e immobili produttivi degradati o dismessi;
- sostenere la rivitalizzazione e la riqualificazione dei centri urbani.
L’impianto normativo combina quindi obiettivi economici, ambientali e di recupero urbano, con un taglio operativo rivolto sia alle aree industriali sia ai contesti insediativi cittadini.
Ambito territoriale di applicazione
La legge opera nelle zone del territorio regionale in cui gli interventi previsti non sono già assistiti da misure agevolative del vigente Documento Unico di Programmazione (DOCUP) Obiettivo 2.
Ne consegue che il sostegno regionale si colloca in ambiti residuali rispetto ad altri canali di agevolazione comunitaria o programmatoria già attivi.
Fondo regionale per aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate
La Regione istituisce presso FI.L.S.E. S.p.A. un Fondo destinato alla realizzazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, secondo la definizione richiamata dalla normativa regionale sulle funzioni amministrative in materia di sviluppo economico e attività produttive.
Il Fondo finanzia, tramite contributi in conto capitale, enti locali o società miste a maggioranza pubblica per iniziative inserite nel Piano di Interventi e dirette a:
- recuperare siti produttivi parzialmente o totalmente dismessi;
- approntare aree produttive parzialmente o totalmente libere;
- migliorare l’ambiente e superare il rischio ambientale in aree produttive;
- creare aree ecologicamente attrezzate o trasformare aree produttive già insediate in aree ecologicamente attrezzate.
La Giunta regionale definisce i criteri di priorità, le modalità di concessione dei contributi, le regole di gestione del Fondo e il trasferimento delle risorse finanziarie a FI.L.S.E. S.p.A. I rapporti con la società sono regolati da apposita convenzione, che disciplina anche rendicontazione annuale, monitoraggio degli interventi e corrispettivi dovuti per l’attività svolta.
Interventi per la rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani
La Regione concede contributi in conto capitale per progetti di investimento integrati e funzionalmente collegati, finalizzati alla rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani.
I progetti devono essere presentati congiuntamente da:
- Comuni;
- Consorzi di piccole e medie imprese industriali e/o artigiane e/o commerciali e/o di servizi.
Tra i consorzi coinvolti deve esservi prevalenza numerica di imprese commerciali aventi sede operativa negli ambiti interessati.
Individuazione degli ambiti urbani interessati
Ai fini dell’accesso ai contributi, i Comuni individuano, all’interno delle zone ammissibili, specifici ambiti territoriali ricadenti nei centri urbani. Tali ambiti devono essere caratterizzati da:
- concentrazione di piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali o di servizi;
- necessità di migliorare le condizioni di vivibilità;
- esigenza di rendere più fruibili i servizi per la collettività.
La selezione degli ambiti è quindi affidata al livello comunale, entro la cornice territoriale delineata dalla legge.
Regime degli aiuti e limiti comunitari
I contributi per la rivitalizzazione dei centri urbani sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato vigente al momento della legge, e precisamente:
- entro i limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento CE n. 69/2001;
- oppure nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento CE n. 70/2001.
Il testo lega quindi l’erogazione dei benefici al quadro comunitario sugli aiuti alle imprese.
Riconoscimento dei consorzi e disposizioni attuative
Per accedere ai contributi, i consorzi devono essere riconosciuti secondo criteri e modalità approvati dalla Giunta regionale.
Spetta inoltre alla Giunta regionale stabilire:
- la tipologia degli interventi ammissibili;
- i criteri di priorità;
- le modalità di concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione urbana.
La Giunta riferisce poi alla Commissione competente sull’attuazione delle disposizioni.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Valutazione di attualità
Si tratta di una legge modificativa di una disciplina del 1998, con riferimenti a programmi e regolamenti comunitari dell’epoca e a interventi specifici di programmazione regionale. Pur descrivendo una disciplina ancora leggibile nel testo consolidato, il contenuto appare oggi in larga misura storicizzato e non direttamente utile per applicazioni correnti, anche per il richiamo a strumenti e regimi agevolativi non più attuali.
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