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Legge

L.R. Liguria 3/2003

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina la disciplina dell’artigianato in Liguria: definisce impresa e imprenditore artigiano, albi provinciali e commissioni, programmazione e finanziamenti regionali, artigianato artistico/tradizionale, estetista e osservatorio. Prevede anche sanzioni, agevolazioni al credito e varie disposizioni transitorie, con effetti su eventi e contributi disciplinati dalla norma e su esercizi finanziari ormai conclusi.

Riordino della disciplina regionale ligure dell'artigianato

Riordino della disciplina dell’artigianato in Liguria

La legge regionale disciplina in modo organico il settore dell’artigianato sul territorio ligure, definendo soggetti, requisiti, organi di rappresentanza, strumenti di programmazione, interventi finanziari e regole per alcune attività specifiche. Il testo consolida una materia ampia, con numerose disposizioni ormai storicamente superate ma ancora rilevanti per la ricostruzione dell’assetto normativo regionale.

Finalità, destinatari e ambito territoriale

La Regione Liguria afferma la centralità del settore artigiano e orienta la propria azione a tutela, sviluppo e valorizzazione delle attività artigiane, anche nelle loro espressioni territoriali, artistiche e tradizionali. Gli interventi regionali sono riservati a imprese con sede operativa in Liguria e a iniziative realizzate nel territorio regionale. Sono ammessi ai benefici anche consorzi e società consortili, comprese quelle in forma cooperativa; per le nuove imprese è prevista l’ammissibilità anche per soggetti che ottengano l’iscrizione all’albo entro dodici mesi dalla domanda di finanziamento.

Definizione di impresa e imprenditore artigiano

L’imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente e professionalmente l’impresa, assumendone piena responsabilità e svolgendo in via prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo. L’impresa artigiana è quella che, entro specifici limiti dimensionali, ha come scopo prevalente la produzione di beni o la prestazione di servizi, con esclusione di attività agricole, di intermediazione commerciale e di somministrazione al pubblico, salvo attività strumentali o accessorie.

Sono riconosciute anche forme societarie artigiane, incluse società a responsabilità limitata con unico socio e società in accomandita semplice, a determinate condizioni sul possesso dei requisiti personali e sul rapporto tra lavoro e capitale. È prevista la possibilità di mantenere la qualifica artigiana in caso di trasferimento delle società di cui alla disciplina speciale, se i subentranti hanno i requisiti richiesti.

Limiti dimensionali e criteri di computo del personale

La legge stabilisce limiti massimi di addetti per mantenere la qualifica artigiana, differenziati per tipologia di attività:

  • imprese non operanti in serie: fino a 18 dipendenti, elevabili a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
  • imprese che lavorano in serie, con lavorazione non del tutto automatizzata: fino a 9 dipendenti, elevabili a 12 con apprendisti;
  • lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura: fino a 32 dipendenti, elevabili a 40 con apprendisti;
  • imprese di trasporto: fino a 8 dipendenti;
  • imprese edili: fino a 10 dipendenti, elevabili a 14 con apprendisti.

Nel calcolo dei limiti non si computano, tra l’altro, per un certo periodo gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio, i lavoratori a domicilio entro determinati limiti, i portatori di handicap; si computano invece familiari partecipanti all’impresa familiare, soci lavoranti e tutti i dipendenti qualunque sia la mansione.

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane

I consorzi e le società consortili tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell’albo provinciale. Una disciplina analoga vale per organismi misti con partecipazione, in misura limitata, di piccole imprese ed enti pubblici o privati di ricerca e assistenza tecnica/finanziaria, purché le imprese artigiane mantengano la maggioranza negli organi deliberanti. È prevista anche l’iscrizione dei consorzi costituiti tra consorzi e società consortili già iscritti.

Organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato

La legge istituisce Commissioni provinciali per l’artigianato e una Commissione regionale per l’artigianato, quali organi tecnici di rappresentanza, tutela e controllo del settore.

Le Commissioni provinciali sono composte da quattordici membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale, tra rappresentanti delle imprese artigiane, esperti, sindacati, uffici del lavoro, INPS e Camera di commercio. La Commissione regionale riunisce i presidenti delle Commissioni provinciali, esperti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali artigiane.

Le Commissioni durano cinque anni, eleggono presidente e vicepresidente nella seduta di insediamento e decadono per perdita dei requisiti o per assenze ingiustificate reiterate. È prevista la sostituzione dei componenti cessati e, in caso di impossibilità di funzionamento o gravi violazioni, lo scioglimento con nomina di commissario straordinario.

Funzioni delle Commissioni provinciali

Le Commissioni provinciali curano la tenuta dell’albo provinciale e della sezione separata, accertano i requisiti di legge anche per finalità previdenziali, e dispongono iscrizioni, modifiche, sospensioni e cancellazioni. Collaborano con i Comuni per verificare che le attività siano esercitate da imprese regolarmente iscritte e svolgono attività di informazione all’utenza.

Le Camere di commercio sono delegate ai compiti istruttori e di segreteria; i diritti di segreteria spettano alle Camere stesse. Le spese di funzionamento sono a carico della Regione, mediante apposita convenzione.

Funzioni della Commissione regionale

La Commissione regionale decide sui ricorsi contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali in materia di albo, svolge studi, documentazione, rilevazioni statistiche e attività di informazione, formula pareri su programmazione e legislazione regionale e coordina l’attività delle Commissioni provinciali con criteri omogenei.

Essa formula proposte alla Giunta regionale, cura gli adempimenti per la valorizzazione delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità e attribuisce la qualifica di “Maestro artigiano” previo accertamento dei requisiti. Può avvalersi delle Camere di commercio per le attività connesse alla valorizzazione delle lavorazioni di qualità.

Albo provinciale delle imprese artigiane

Presso le Camere di commercio sono istituiti gli albi provinciali delle imprese artigiane, con separata sezione per consorzi e società consortili. Le imprese e i consorzi che possiedono i requisiti sono tenuti all’iscrizione.

L’iscrizione, le variazioni e la cancellazione avvengono mediante comunicazione unica telematica per la nascita dell’impresa; l’iscrizione decorre dalla data di presentazione della comunicazione. La Commissione provinciale effettua controlli e, se mancano i requisiti, adotta i provvedimenti entro sessanta giorni. È prevista anche l’iscrizione d’ufficio, previa audizione degli interessati.

Sono disciplinate anche la comunicazione entro trenta giorni delle modificazioni, sospensione e cessazione dell’attività, nonché la cancellazione per perdita dei requisiti o cessazione. In alcuni casi l’impresa può conservare l’iscrizione, ad esempio per invalidità, morte o interdizione dell’imprenditore, fino a cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minorenni, se l’esercizio continua tramite familiari o tutore.

La vendita dei beni di propria produzione nei locali di produzione o contigui non è soggetta alle norme commerciali sull’intermediazione di vendita e sugli orari. È vietato usare denominazioni richiamanti l’artigianato a soggetti non iscritti; la violazione comporta sanzione amministrativa.

Ricorsi amministrativi

Contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione è ammesso ricorso amministrativo alla Commissione regionale entro sessanta giorni dalla notifica. Il ricorso non sospende l’attività artigiana. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso senza decisione, il ricorso si intende respinto e resta esperibile il ricorso al giudice competente. Le Commissioni provinciali eseguono d’ufficio gli esiti delle decisioni regionali entro quindici giorni.

Sanzioni amministrative generali dell’artigianato

La legge prevede sanzioni pecuniarie per omissioni o ritardi nelle comunicazioni relative a iscrizione, cessazione, perdita requisiti, modificazioni o sospensioni, nonché per l’uso indebito di riferimenti all’artigianato nella ditta, insegna o marchio.

L’accertamento e l’applicazione delle sanzioni sono delegati alle Camere di commercio competenti per territorio, alle quali spettano anche i relativi proventi. La materia si coordina con la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.

Attività di estetista

L’attività di estetista è disciplinata in coerenza con la legge statale di settore, con la normativa sullo sportello unico e con il regolamento comunale. Sono ricompresi tutti i trattamenti estetici, anche svolti in alberghi, palestre, club, centri abbronzatura, profumerie o altri luoghi, anche gratuiti o promozionali; resta esclusa ogni prestazione a finalità terapeutica.

L’esercizio è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività presentata al SUAP comunale dal soggetto in possesso dei requisiti professionali. Anche sospensione, cessazione, trasferimento di sede e subingresso sono soggetti a comunicazione secondo il regolamento comunale.

Regolamenti comunali, requisiti igienico-sanitari e controlli

I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adottano regolamenti che disciplinano requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, requisiti urbanistici e dimensionali, uso e conservazione di attrezzature e prodotti, orari, tariffe, modalità di apertura, nonché procedure per sospensione, cessazione, trasferimento e subingresso.

Le ASL controllano i requisiti igienico-sanitari e l’idoneità sanitaria degli operatori; i relativi rapporti sono trasmessi al Comune per i provvedimenti di competenza. Nei locali deve essere esposto un avviso informativo sulle possibili controindicazioni di alcune prestazioni.

Sanzioni e provvedimenti per l’estetista

L’esercizio senza requisiti professionali è sanzionato secondo la legge statale. Sono inoltre previste sanzioni regionali per esercizio senza SCIA, violazioni delle norme comunali su orari e avvisi, e inosservanza dei requisiti igienico-sanitari.

Il Comune può diffidare l’interessato ad adeguarsi, imponendo anche la sospensione fino all’adeguamento; in caso di inottemperanza dispone il divieto di prosecuzione. Per le imprese artigiane, alcuni provvedimenti sono adottati previo parere obbligatorio della Commissione provinciale per l’artigianato.

Regime transitorio per l’estetista

Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali, le imprese già esercenti possono continuare l’attività. Se non risultano conformi ai requisiti del regolamento, il Comune fissa un termine massimo per gli adeguamenti non superiore a dodici mesi.

Osservatorio regionale dell’artigianato

La Regione istituisce l’Osservatorio regionale dell’artigianato per acquisire dati e conoscenze utili alla programmazione e all’attuazione degli interventi sul settore. L’Osservatorio opera in collegamento con le strutture regionali competenti e con gli altri osservatori regionali.

Le funzioni dell’Osservatorio sono svolte dalla Commissione regionale integrata da rappresentanti di Unioncamere Liguria, FI.L.S.E., Artigiancassa e delle strutture regionali interessate. È previsto un regolamento interno e la possibilità di invitare esperti o rappresentanti di enti e associazioni.

L’Osservatorio analizza la struttura del settore, individua le rilevazioni statistiche da inserire nel programma statistico regionale, cura una banca dati informatizzata, supporta la programmazione delle risorse, monitora l’andamento delle imprese e assicura il collegamento con il sistema informativo nazionale dell’artigianato.

Fondo regionale per l’artigianato e gestione finanziaria

È istituito presso FI.L.S.E. il Fondo regionale per l’artigianato, destinato a incentivare la nascita e il consolidamento delle imprese artigiane singole o associate. Nel Fondo confluiscono risorse regionali, quote del fondo unico regionale per l’industria, risorse statali e comunitarie, nonché contributi di altri soggetti pubblici e privati, con alcune eccezioni relative ad interventi specifici previsti da altri articoli della legge.

La gestione del Fondo è regolata da convenzione tra Regione e FI.L.S.E., che disciplina modalità operative, fonti delle risorse, tempi di conferimento, obblighi di gestione, rendicontazione, controlli e oneri di gestione.

Programmazione triennale e piano annuale

La programmazione degli interventi è affidata alla Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell’Osservatorio e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale. Il programma triennale è proposto al Consiglio regionale entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, sentiti Unioncamere, Commissione regionale e parti economiche e sociali.

Il programma definisce obiettivi, ambiti prioritari di intervento e criteri per l’uso delle risorse. Può essere aggiornato prima della scadenza. Il piano annuale, approvato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, individua settori di intervento, agevolazioni, limiti e modalità di erogazione.

Disciplina degli aiuti e limiti comunitari

I contributi regionali sono concessi entro le intensità massime consentite dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato oppure, su richiesta dell’impresa, in regime “de minimis”.

Per gli interventi localizzati in aree già agevolate da programmi comunitari, e conformi per tipologia di investimento e settore, non è ammessa la presentazione di domande durante la vigenza dei relativi bandi comunitari.

Salvaguardia del lavoro artigiano e sostegno al comparto

La Regione concede contributi all’Ente Bilaterale Ligure dell’Artigianato per interventi di sostegno alle imprese e ai lavoratori in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività per calamità, incendi, crisi, riorganizzazioni, mancanza di lavoro o approvvigionamenti, nonché per il sostegno ai soggetti colpiti da sinistri sul lavoro. Sono previsti anche interventi per sicurezza, ambiente, formazione continua e promozione occupazionale.

Le imprese beneficiarie devono essere in regola con la disciplina sull’attività e applicare integralmente i contratti nazionali e regionali di lavoro. L’EBLIG deve rendicontare annualmente alla Regione l’uso delle risorse e gli interventi realizzati.

Centri di assistenza alle imprese artigiane

Possono essere istituiti centri di assistenza, anche consortili, promossi dalle associazioni regionali di categoria. Tali centri devono avere presenza significativa sul territorio e sono autorizzati dalla Regione entro novanta giorni dalla domanda.

Essi svolgono attività di assistenza tecnica, formazione, supporto alla gestione economico-finanziaria, accesso ai finanziamenti, sicurezza, tutela dei consumatori, ambiente, igiene, qualità e promozione commerciale. La Regione può avvalersene per facilitare i rapporti con le imprese.

Produzione vetraria manuale e artistica

La legge dedica una disciplina specifica al rilancio della produzione vetraria manuale e artistica, con contributi alla Fondazione “Istituto per lo studio del vetro e dell’arte vetraria” di Altare per cinque anni.

La concessione è condizionata a convenzione con la Regione, che deve prevedere la costituzione di un consorzio tra le imprese del settore entro sei mesi dalla sottoscrizione. I contributi sono destinati ad attivazione di forni, acquisto di materie prime e semilavorati, nuovi macchinari e tecnologie, ricerca di materiali e tecniche, promozione, cataloghi e gestione delle attività. Sono previsti anticipi, pagamenti per stati di avanzamento, rendiconti annuali e controlli regionali; la Giunta può revocare il contributo in caso di scioglimento del consorzio, modifica degli scopi, mancato avvio delle iniziative o inosservanza della convenzione.

Artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità

La Regione tutela e valorizza le lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità. Sono fornite definizioni delle tre categorie, accomunate dal prevalere di tecniche manuali ad alto livello professionale, con ammissibilità di meccanizzazione solo entro limiti compatibili con la natura artigiana della lavorazione.

Le imprese che svolgono tali attività possono ottenere l’annotazione speciale nell’albo provinciale, se rispettano i disciplinari di produzione approvati dalla Commissione regionale. Alle imprese annotate è riconosciuto il diritto di usare il marchio di origine e qualità, la cui forma e dicitura sono definite dalla Commissione regionale. La Commissione provinciale vigila sull’uso corretto del marchio e può sospenderne o revocarne l’uso in caso di violazioni reiterate.

Interventi promozionali e soggetti attuatori

Per l’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità la Regione promuove disciplinari, marchi, nuovi modelli e prodotti, iniziative promozionali, pubblicazioni, partecipazione a rassegne, spazi espositivi in strutture pubbliche culturali, acquisizione di attrezzature e iniziative di successione d’impresa.

Possono presentare progetti attuativi Camere di commercio, associazioni regionali di categoria, imprese artigiane associate del settore ed EBLIG. Le iniziative sono inserite nel piano annuale.

Formazione, botteghe-scuola e maestro artigiano

La Regione programma iniziative di formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione nel settore artigiano, favorendo integrazione tra sistemi formativi, alternanza scuola-lavoro, formazione a distanza e in azienda. Le imprese possono assumere il ruolo di centri formativi aziendali tramite convenzioni.

Sono istituite le “botteghe-scuola”, laboratori di imprese del settore artistico e tradizionale diretti da un maestro artigiano. La Regione definisce caratteristiche e modalità di costituzione. Il maestro cura la formazione pratica finalizzata alla capacità tecnica.

La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Commissione regionale, su richiesta, al titolare o socio di impresa artigiana dei settori artistico o tradizionale con almeno sette anni di anzianità professionale e, per i titolari, adeguata attitudine all’insegnamento desunta dall’aver formato apprendisti fino alla qualificazione.

Promozione occupazionale e giovani imprenditori

Per la promozione occupazionale si applica la normativa regionale vigente. La Regione favorisce inoltre la nascita di imprese artigiane giovanili mediante specifiche agevolazioni.

Possono accedere ai benefici le imprese individuali con titolare fino a 35 anni, le società con rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale, entro il medesimo limite di età, e le cooperative con maggioranza di soci cooperatori lavoratori under 35. Le misure sono definite nel programma triennale e finanziate mediante una sezione dedicata del Fondo regionale per l’artigianato.

Accesso al credito e organismi fidi

La Regione agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane mediante sostegno ai consorzi e cooperative di garanzia, contributi in conto perduto o in conto interessi e garanzie tramite il fondo di garanzia centrale.

È previsto il coordinamento tra FI.L.S.E., Confart e Artigiancassa. La Regione concede contributi al Confart per la sua attività istituzionale e per rafforzare garanzie, fondi di partecipazione, servizi tecnici e finanziari, programmi di sviluppo e ingegneria finanziaria, nonché processi di consolidamento e razionalizzazione delle strutture cooperative.

Per accedere ai benefici, Confart e cooperative devono adeguare gli statuti a principi di mutualità, assenza di lucro, governance con rappresentanze istituzionali e destinazione dell’eventuale avanzo di liquidazione a enti con finalità analoghe.

Interventi tramite Artigiancassa e Fondo di garanzia

Fino alla scadenza delle convenzioni statali già stipulate, la Regione effettua conferimenti alla sezione del Fondo previsto dalla legge statale sul credito all’artigianato, anche con risorse comunitarie. Il piano annuale definisce importi massimi, tassi agevolati, durata dei finanziamenti, criteri di priorità e controlli sulla destinazione dei fondi.

La Regione effettua inoltre conferimenti al Fondo regionale di garanzia per coprire i rischi delle operazioni di credito agevolato. La gestione resta affidata ad Artigiancassa secondo le convenzioni vigenti, in coordinamento con Confart.

Disposizioni transitorie, finanziarie e abrogazioni

La legge prevede la nomina entro sei mesi delle Commissioni, del Comitato tecnico consultivo e degli altri organi, mantenendo transitoriamente in funzione gli organi previgenti. Le procedure già pendenti e gli stanziamenti 2002 sono regolati dalla disciplina precedente fino a esaurimento. Restano salvi alcuni rapporti di garanzia fideiussoria già attivati.

Sono anche disciplinati compensi e rimborsi dei componenti degli organi, la copertura finanziaria a valere sul bilancio regionale 2003 e successivi, e la sopravvivenza di alcune vecchie unità previsionali fino a esaurimento. La legge abroga numerose leggi regionali previgenti in materia di artigianato, estetista, associazionismo, garanzie e produzione vetraria.

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