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Legge

L.R. Liguria 39/2002

Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico.

Normativa regionaleL.R. Liguria 39/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Abruzzo, il rilascio del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B in ambito medico, individuando Comune/Sindaco e Commissione per la radioprotezione come snodi istruttori e consultivi. Prevede documentazione, controlli, registro, obblighi di comunicazione, vigilanza, tariffe a carico dei richiedenti e norme transitorie per gli impianti già autorizzati.

Nulla osta per l’impiego medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B

Nulla osta per l’impiego medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti

La legge disciplina, per il territorio regionale, il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per pratiche a scopo medico, con l’obiettivo di tutelare utenti e lavoratori. Definisce inoltre l’autorità competente, la Commissione per la radioprotezione e le regole operative per avvio, variazioni, vigilanza e disattivazione degli impianti.

Ambito applicativo e finalità

La disciplina si applica alle sorgenti classificate di categoria B ai sensi del d.lgs. 230/1995, limitatamente alle attività con esposizioni a scopo medico. La legge individua il procedimento per il nulla osta, le funzioni consultive della Commissione e gli adempimenti connessi all’esercizio degli impianti.

Domanda di nulla osta e documentazione richiesta

La domanda va presentata al Sindaco del Comune in cui si intende avviare l’attività, con una documentazione tecnica e amministrativa completa. Per le strutture private sono richiesti anche titolo di proprietà o locazione, certificato catastale e certificato CCIAA. La domanda deve essere integrata dalla documentazione redatta e firmata, per le rispettive competenze, dall’esperto qualificato.

Istruttoria, parere tecnico e rilascio dell’autorizzazione

Il Sindaco trasmette la domanda alla Commissione per la radioprotezione istituita presso ciascuna ASL, che svolge l’istruttoria e rende il parere preliminare al rilascio del nulla osta. Il nulla osta è rilasciato contestualmente all’autorizzazione prevista dalla l.r. 20/1999 per i presidi sanitari e socio-sanitari.

Verifiche tecniche e sopralluoghi

La Commissione può chiedere al servizio competente della ASL l’accertamento di requisiti strutturali, impiantistici e di smaltimento dei rifiuti radioattivi mediante sopralluogo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta. La Commissione deve esprimere il parere al Sindaco entro 60 giorni dalla richiesta.

Commissione per la radioprotezione: composizione e organizzazione

La Commissione è composta da un fisico esperto in fisica sanitaria, un medico specialista in medicina nucleare, un medico specialista in radiologia o radioterapia, un tecnico di radiologia, un medico specialista in medicina del lavoro, un rappresentante del CRR e un rappresentante dei Vigili del Fuoco. È nominata dal Direttore Generale di ogni ASL entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, su designazione degli enti competenti. Ogni Commissione deve dotarsi entro 30 giorni dall’insediamento di un regolamento organizzativo e di una segreteria amministrativa di almeno due persone.

Registro comunale e comunicazioni istituzionali

Il Sindaco iscrive l’istituto o impianto autorizzato in un apposito registro e ne dà comunicazione alla Regione, alla Prefettura, alla Provincia, all’ASL competente e all’ARPAL. Il registro è il riferimento anche per le volture e per le annotazioni relative a sospensioni, revoche e relazioni annuali.

Variazione di titolarità e modifiche dell’attività

La variazione della titolarità dell’impianto deve essere comunicata motivatamente e con documentazione al Sindaco entro 20 giorni. L’omessa comunicazione comporta la sospensione d’ufficio dell’attività e, senza giustificazione, la revoca del nulla osta e la cancellazione dal registro. Anche ampliamenti, trasformazioni o modifiche dell’attività autorizzata devono essere comunicati al Sindaco, che attiva la nuova istruttoria tecnica.

Esercizio, vigilanza e relazione annuale

Il titolare, con l’ausilio dell’esperto in fisica medica, deve trasmettere ogni anno al Sindaco una relazione sulla funzionalità tecnica dell’impianto; la mancata trasmissione determina la sospensione d’ufficio dell’attività. Il Sindaco può avvalersi della Commissione per la vigilanza ordinaria e straordinaria. Se emerge la carenza di requisiti essenziali per impianti di categoria B, il nulla osta è revocato immediatamente.

Disattivazione dell’impianto

Quando il titolare intende disattivare l’installazione, deve comunicarlo al Sindaco insieme al piano delle operazioni, con specifico riguardo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi. La Commissione effettua i sopralluoghi necessari e, sulla base del parere reso, il Sindaco dispone la revoca del nulla osta.

Regime transitorio per autorizzazioni pregresse

I Sindaci confermano i provvedimenti autorizzativi già rilasciati ai sensi del d.P.R. 185/1964, come previsto dal d.lgs. 230/1995, su domanda corredata dalla documentazione dell’esperto qualificato, del medico addetto alla sorveglianza medica e del responsabile dell’impianto radiologico. Chi beneficia della conferma deve comunque presentare, prima della scadenza, istanza per il nuovo nulla osta. Fino all’autorizzazione ai sensi della l.r. 20/1999, i nuovi impianti devono essere muniti del nulla osta dell’art. 29 del d.lgs. 230/1995.

Spese, compensi e tariffe

Tutte le spese delle procedure sono a carico dei richiedenti. I componenti della Commissione ricevono un gettone di presenza di 80 euro a seduta; i costi della segreteria sono a carico dell’ASL competente. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la tariffa complessiva, comprensiva dei costi istruttori e dei sopralluoghi, a carico dei soggetti richiedenti, nonché la tariffa per ogni atto emesso dalla Commissione.

Regolamento attuativo e rinvio

La Giunta regionale deve adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore un regolamento applicativo per assicurare coordinamento e uniformità sul territorio regionale. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le norme del d.lgs. 230/1995 e successive modificazioni.

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