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Legge

L.R. Lombardia 26/2004

Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, quarto comma, della Costituzione

Normativa regionaleL.R. Lombardia 26/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Lombardia la procedura con cui il Consiglio regionale valuta se le opinioni espresse e i voti dati da un consigliere rientrino nell’insindacabilità prevista dalla Costituzione. Prevede comunicazione immediata al Presidente del Consiglio, istruttoria della Giunta per le elezioni e decisione entro 30 giorni; se la delibera è favorevole, può seguire il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali

Valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali

La legge disciplina, per la Regione Lombardia, il procedimento con cui il Consiglio regionale accerta se la condotta contestata a un proprio componente rientri nell’ambito dell’insindacabilità prevista dall’articolo 122, quarto comma, della Costituzione. La disciplina è finalizzata a tutelare autonomia e indipendenza dei consiglieri regionali nell’esercizio della funzione consiliare.

Ambito della garanzia di insindacabilità

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La protezione copre non solo gli atti tipici dell’attività consiliare, ma anche tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, comprese quelle direttamente affidate al Consiglio dalla Costituzione, dallo Statuto o da altre fonti normative richiamate dalla Costituzione, nonché quelle collegate da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo legislativo regionale.

Organo competente e avvio della procedura

La valutazione della sussistenza della causa di insindacabilità spetta al Consiglio regionale. Quando un consigliere sia chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per opinioni espresse o voti dati nell’esercizio delle funzioni, deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, che investe della questione il Consiglio.

Istruttoria e decisione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale decide previa istruttoria della Giunta per le elezioni. La deliberazione deve intervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del consigliere. La decisione deve essere motivata.

Effetti della deliberazione favorevole

Se il Consiglio regionale riconosce la sussistenza della causa di insindacabilità, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all’autorità giudiziaria che procede e al Presidente della Giunta regionale. Se, nonostante il riconoscimento della insindacabilità, l’autorità giudiziaria decide di proseguire il procedimento, il Presidente della Giunta regionale propone il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Se invece è l’autorità giudiziaria a sollevare conflitto di attribuzione, il Presidente della Giunta adotta gli atti necessari per la costituzione della Regione Lombardia nel giudizio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Testo integrale

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