L.R. Lombardia 28/2004
Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna il coordinamento degli orari e dei tempi urbani per favorire pari opportunità e qualità della vita. Definisce ruoli di Regione, province e comuni, criteri per i piani territoriali degli orari e contributi regionali per progetti coerenti. Prevede attività di promozione, ricerca, formazione e una clausola valutativa; i contributi sono finanziati anche nel triennio 2021-2023.
Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città
Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città
La legge regionale disciplina, per il territorio dell’Emilia-Romagna, il coordinamento dei tempi e degli orari delle città come strumento di pari opportunità e di miglioramento della qualità della vita. L’intervento si inserisce nel quadro della legge n. 53/2000 e del TUEL, e si applica alle persone che risiedono o utilizzano il territorio regionale, anche temporaneamente.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina mira a conciliare i tempi di lavoro, relazione, cura parentale, formazione e tempo per sé. Le politiche temporali sono concepite come leva per l’equilibrio tra esigenze della vita quotidiana, accessibilità dei servizi e organizzazione urbana.
Ruoli istituzionali e assetto multilivello
Le funzioni in materia si articolano a livello regionale, provinciale e comunale.
- La Regione integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione e promuove l’adozione dei piani territoriali degli orari da parte dei comuni.
- Le province integrano le politiche temporali nella propria programmazione e partecipano all’attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari tramite tavoli di concertazione e strumenti di programmazione negoziata.
- I comuni definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e adottano gli atti gestionali necessari.
- Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale devono conformarsi alle finalità della legge, in attuazione della normativa statale richiamata.
La Regione promuove inoltre un tavolo di confronto con rappresentanti istituzionali, sindacali ed imprenditoriali per favorire un’intesa sull’applicazione della legge n. 53/2000.
Principi di cooperazione e partecipazione
L’esercizio delle funzioni avviene nel rispetto dei principi di coordinamento, cooperazione e sussidiarietà. Gli strumenti regionali e provinciali devono fornire indirizzi essenziali per l’esercizio unitario delle funzioni, secondo sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza.
In fase di predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi, devono essere coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, rilevanti in materia, compresi gli organismi per le pari opportunità.
Criteri generali per il coordinamento degli orari
I comuni devono coordinare gli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, compresi:
- uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche;
- esercizi commerciali e pubblici esercizi;
- trasporti;
- attività socio-sanitarie;
- formazione e istruzione;
- attività culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.
I criteri generali da seguire riguardano:
- mobilità sostenibile di persone e merci, anche tramite forme alternative all’auto privata;
- accessibilità e fruibilità temporale dei servizi, con coordinamento tra orari e localizzazione e promozione della pluralità dell’offerta;
- riqualificazione degli spazi urbani e percorsi di mobilità coerenti con le pratiche di vita quotidiana;
- coordinamento tra orari dei servizi e orari di lavoro, con attenzione alle pari opportunità e alla ripartizione delle responsabilità familiari;
- uso del tempo per solidarietà e interesse reciproco, con promozione delle “banche del tempo”.
Piani territoriali degli orari
Il piano territoriale degli orari è lo strumento strategico, comunale o sovracomunale, che realizza il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari. Deve raccordarsi con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio e può includere politiche e progetti anche sperimentali o graduali.
Per ogni progetto o intervento il piano deve indicare:
- ambito territoriale;
- esigenze e criticità affrontate;
- misure previste;
- partenariato e soggetti coinvolti;
- adempimenti, cronoprogramma e piano finanziario;
- modalità di gestione, controllo e monitoraggio;
- azioni di informazione e comunicazione.
I comuni trasmettono alla Regione e alla provincia il piano approvato.
Contributi regionali per i piani territoriali degli orari
La Regione concede contributi ai comuni, singoli o associati, per progetti coerenti con la legge, secondo indirizzi del DEFR e con modalità definite dalla Giunta regionale.
Nella concessione dei contributi è data priorità a:
- associazioni di comuni, in particolare iniziative congiunte di comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti;
- comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per piani di armonizzazione degli orari su bacini d’utenza ampi;
- interventi attuativi di accordi ex articolo 25, comma 2, della legge n. 53/2000.
Sono finanziabili solo progetti appartenenti a specifiche tipologie, tra cui riduzione delle emissioni nei trasporti, armonizzazione degli orari dei servizi con gli orari di lavoro, miglioramento dell’accessibilità alle informazioni e ai servizi pubblici, attuazione di piani territoriali inseriti nella programmazione negoziata, promozione delle banche del tempo e altri progetti coerenti con gli indirizzi regionali e con i requisiti del piano territoriale.
Promozione, ricerca, formazione e interventi regionali
La Giunta regionale cura informazione e comunicazione per diffondere la conoscenza delle buone pratiche e favorire l’esercizio delle funzioni in materia.
La Regione sostiene inoltre interventi diretti di rilevanza regionale, funzionali agli obiettivi della legge e coerenti con gli indirizzi sui contributi. La Giunta stabilisce criteri e modalità per tali interventi, privilegiando iniziative:
- realizzate con soggetti pubblici e/o privati;
- coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale o con provvedimenti negoziati ai sensi della l.r. n. 2/2003;
- che valorizzano il ruolo della persona, della famiglia e delle formazioni sociali.
Sono anche promosse attività di ricerca, anche con il sistema universitario, e corsi di formazione specialistica e di riqualificazione per operatori e personale coinvolti nella progettazione e attuazione dei piani.
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati conseguiti. Ogni tre anni la Giunta trasmette una relazione su:
- integrazione delle politiche temporali negli atti di programmazione;
- progetti finanziati e tipologie prevalenti;
- adozione dei piani territoriali degli orari e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- effetti su accessibilità dei servizi, mobilità urbana e solidarietà sociale;
- iniziative regionali di informazione, ricerca, formazione e diffusione delle buone pratiche.
I dati e le informazioni raccolti devono essere resi accessibili e la relazione è esaminata dal Consiglio secondo il Regolamento generale.
Aspetti finanziari
Per i contributi di cui all’articolo 6 è previsto uno stanziamento massimo di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023. Per gli esercizi successivi al 2023 la spesa è autorizzata con la legge di bilancio dei singoli esercizi.
Le spese per le attività di promozione, ricerca e formazione sono coperte con le risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale sulla missione 12, programma 05, titolo 1.
Valutazione sull’attualità della disciplina
La legge non risulta esaurita nei suoi effetti generali, ma alcune previsioni finanziarie e di programmazione richiamano il triennio 2021-2023 e, quindi, sono temporalmente superate. La disciplina complessiva resta comunque rilevante come quadro normativo regionale sui tempi delle città, per cui non è qualificata come obsoleta nel suo insieme.
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