Provvedimento del 15/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva i modelli 730/2019 e collegati per la dichiarazione dei redditi 2018, disciplina consegna, trasmissione telematica, scelte dell’8, 5 e 2 per mille, riservatezza, criteri di stampa e reperibilità dei modelli, e richiama la normativa di riferimento.
Approvazione modelli 730/2019 e relative istruzioni
Approvazione dei modelli 730/2019 e finalità del provvedimento
Il provvedimento approva i modelli relativi alla dichiarazione semplificata ai fini IRPEF da presentare nel 2019 per i redditi prodotti nel 2018, da parte dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Esso disciplina anche le modalità di consegna, trasmissione e trattamento delle schede per le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille, oltre ai requisiti tecnici di stampa e diffusione dei modelli.
Modelli approvati
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni:
- il modello 730/2019, per la dichiarazione semplificata dei redditi 2018;
- il modello 730-1, per le scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
- i modelli 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, contenenti la ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione;
- il modello 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell’assistenza fiscale prestata;
- i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi alla comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
- la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1, allegato 1 al provvedimento.
Modalità di compilazione e trasmissione dei modelli 730-4
I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono anche consistere in un tabulato a stampa, purché contenga tutte le informazioni richieste dal modello. Se composti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata solo nell’ultima pagina.
Per la comunicazione dei dati mediante supporti informatici devono essere osservate specifiche tecniche che saranno definite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere consegnati al sostituto d’imposta insieme al modello 730-4 o 730-4 integrativo, riportando nella sezione seconda i soli dati relativi a numero d’ordine, codice fiscale e cognome e nome dei contribuenti assistiti, e compilando la sezione terza solo nell’ultima pagina utilizzata.
Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte di CAF e professionisti abilitati saranno definite con successivo provvedimento, ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, e dell’articolo 16, commi 1, lettera a), e 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Consegna e trasmissione delle dichiarazioni modello 730
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nel 2019 devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2019, direttamente o tramite un soggetto incaricato della trasmissione. In caso di consegna a un intermediario, deve essere utilizzata la bolla di consegna dell’allegato 1, con l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti assistiti.
CAF e professionisti abilitati devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei modelli 730/2019, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell’otto, cinque e due per mille, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
I soggetti che prestano assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 elaborate entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo permane fino alla scadenza dei termini di accertamento previsti dall’articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Consegna delle schede 730-1 e gestione delle buste
I sostituti d’imposta devono consegnare le schede per le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, contenute nell’apposita busta di cui all’allegato 2, oppure in una normale busta di corrispondenza, purché sigillata e contrassegnata dal contribuente sui lembi di chiusura. La busta ordinaria deve rispettare le caratteristiche indicate nel punto 8.5.
Se la consegna avviene a un soggetto incaricato della trasmissione telematica, occorre utilizzare la bolla di consegna dell’allegato 1, con l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte. L’intermediario deve rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla, contenente l’impegno a trasmettere telematicamente i dati dei modelli 730 e 730-1.
Se la consegna avviene a un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei contribuenti, raggruppando le buste in pacchi chiusi fino a cento pezzi. Su ogni pacco, numerato progressivamente, devono essere riportati la dicitura “Modello 730-1”, il codice fiscale, il cognome e nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.
Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 devono trasmettere tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute. I soggetti incaricati indicati nel medesimo articolo devono inviare i dati entro il 31 luglio 2019 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2019.
All’apertura della busta, Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati verificano la corrispondenza tra i dati indicati sulla busta e quelli riportati nella scheda contenuta al suo interno.
Riservatezza dei dati relativi alle scelte dell’8, 5 e 2 per mille
I soggetti incaricati e Poste Italiane S.p.A. devono osservare le disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle scelte espresse nel modello 730-1, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998, come richiamato e integrato nell’allegato 3.
L’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche di rispondenza tra la preferenza espressa nella scheda e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 3.
È fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare, diffondere o utilizzare tali informazioni, singolarmente o in modo massivo, per finalità diverse dalla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Scelte esprimibili nel modello 730-1
La scelta dell’otto per mille dell’IRPEF è facoltativa ed è disciplinata dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle successive leggi di ratifica delle intese con le confessioni religiose.
La scelta del cinque per mille dell’IRPEF è facoltativa ed è richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La scelta del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L’elenco dei partiti ammessi è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
Dichiarazione precompilata
La dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è redatta utilizzando i modelli approvati con il provvedimento, in particolare i modelli di cui al punto 1.1.
Modalità di indicazione degli importi e requisiti tecnici di stampa
Negli appositi modelli gli importi devono essere indicati in unità di euro, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi e per difetto se inferiore.
La stampa deve utilizzare il colore nero e, per i fondini, il colore arancio pantone 158U. I modelli devono essere conformi nella struttura e nella sequenza a quelli approvati, compresa la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati.
Le dimensioni consentite sono:
- per il formato a pagina singola: larghezza minima 19,5 cm e massima 21,5 cm; altezza minima 29,2 cm e massima 31,5 cm;
- per il formato a pagina doppia ripiegabile: larghezza minima 35 cm e massima 42 cm; altezza minima 29,2 cm e massima 31,5 cm.
Sul frontespizio devono essere indicati gli estremi del soggetto che cura la stampa e quelli del provvedimento. I modelli devono essere stampati su carta da 80 gr./mq. con opacità tra 86 e 88 per cento.
Autorizzazione alla riproduzione, reperibilità e utilizzo dei modelli
È autorizzata la riproduzione dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate, mediante stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo.
Sul frontespizio devono figurare i dati identificativi del soggetto che predispone le immagini per la riproduzione e gli estremi del provvedimento.
I modelli sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato cartaceo presso i Comuni e sono scaricabili in formato elettronico dal sito www.agenziaentrate.gov.it. È inoltre consentito l’uso di modelli prelevati da altri siti internet, a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste e rechino l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.
Per la consegna del modello 730-1 può essere usata, in alternativa alla busta apposita, una normale busta di corrispondenza con la dicitura relativa alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, insieme a cognome, nome e codice fiscale del dichiarante. In caso di dichiarazione congiunta, i due modelli 730-1 devono essere inseriti in buste distinte, con l’indicazione dei dati rispettivamente del dichiarante e del coniuge.
Motivazioni e base normativa
Il provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che prevede l’approvazione entro il 15 gennaio dei modelli di dichiarazione semplificata per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Vengono richiamati, tra gli altri, i riferimenti normativi relativi all’attribuzione dei poteri del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e alla disciplina di riferimento in materia di accertamento, dichiarazioni, assistenza fiscale, protezione dei dati personali, addizionali IRPEF, terzo settore, misure per le popolazioni colpite da eventi sismici e altri interventi fiscali e finanziari.
Pubblicazione ed efficacia
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il provvedimento è datato Roma, 15 gennaio 2019, ed è firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore.
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