Provvedimento del 15/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello Certificazione Unica 2019, le istruzioni e i relativi quadri per la trasmissione telematica, fissando termini, modalità di invio e regole di compilazione. Definisce inoltre gli ambiti reddituali certificabili, le specifiche tecniche, le casistiche di invio e i riferimenti normativi applicabili.
Approvazione della CU 2019 e delle modalità di trasmissione telematica dei dati
Approvazione della Certificazione Unica 2019 e delle modalità di trasmissione
Il provvedimento approva la Certificazione Unica �dcu 2019�bb, relativa ai redditi corrisposti nel 2018, insieme alle istruzioni di compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT. Stabilisce inoltre le modalit�e0 per la comunicazione all�b0Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle certificazioni, nonch�e9 le specifiche tecniche per l�a0invio telematico.
Ambito oggettivo della certificazione
La CU 2019 �e8 destinata ad attestare diversi tipi di reddito e somme corrisposte nell�0anno 2018, oltre ai dati previdenziali e assistenziali. In particolare riguarda:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, assoggettati a tassazione ordinaria, separata, a ritenuta a titolo d�imposta o ad imposta sostitutiva;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d�affari, nonch�e9 provvigioni da vendita a domicilio;
- compensi erogati a seguito di pignoramenti presso terzi;
- somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- corrispettivi per contratti d�appalto soggetti all�art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- indennit�e0 per cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili o attivit�e0 sportiva autonoma;
- corrispettivi per locazioni brevi di immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni;
- ritenute d�acconto operate e detrazioni effettuate.
La certificazione serve anche ad attestare i redditi corrisposti nel 2018 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, oltre ai dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta.
Soggetti tenuti alla compilazione e al rilascio
La certificazione deve essere compilata dal datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d�imposta secondo le istruzioni contenute nei capitoli IV, V, VI, VII e VIII. La CU 2019 deve essere rilasciata al contribuente in duplice copia, unitamente alle informazioni del Capitolo III, entro i termini previsti dall�art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998.
Se il sostituto ha gi�e0 rilasciato una certificazione relativa ai redditi del 2018 prima dell�approvazione della CU 2019, deve rilasciare una nuova certificazione comprensiva dei dati gi�e0 certificati entro il medesimo termine.
Utilizzo parziale e aggiornamenti
La CU 2019 pu�f2 essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all�anno 2019 fino all�approvazione di una nuova certificazione; in tal caso i riferimenti agli anni 2018 e 2019 si intendono riferiti ai periodi successivi.
Quando la certificazione riguarda soltanto una tipologia reddituale, deve essere rilasciata e trasmessa esclusivamente la parte corrispondente:
- solo redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- solo compensi da locazioni brevi.
Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati sul sito dell�Agenzia delle Entrate.
Certificazioni INPS e contributi previdenziali
La CU deve essere rilasciata anche per i dati previdenziali e assistenziali relativi all�INPS da parte dei datori di lavoro non sostituti d�imposta gi�e0 tenuti alla presentazione del modello 01/M o del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
La certificazione rilasciata dal datore di lavoro pu�f2 essere presentata dall�interessato all�INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Se non �e8 esercitata l�opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, notai, intermediari professionali, societ�e0 ed enti emittenti che intervengono nelle cessioni o altre operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria devono rilasciare una certificazione alle parti entro il termine ordinario previsto per la CU.
La certificazione deve contenere:
- generalit�e0 e codice fiscale del contribuente;
- natura, oggetto e data dell�operazione;
- quantit�e0 delle attivit�e0 finanziarie oggetto dell�operazione;
- eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Modalit�e0 di indicazione degli importi
Nel modello i valori devono essere espressi in unit�e0 di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Comunicazione telematica all�Agenzia delle Entrate
Sono approvati il frontespizio per la trasmissione telematica, con le istruzioni per i dati del soggetto tenuto alla comunicazione e del soggetto incaricato, e il quadro CT, con le relative istruzioni per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso dei risultati finali delle dichiarazioni 730.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono comunque rilasciare al sostituto d�imposta la Certificazione Unica.
Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d�imposta.
Non devono essere inviate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate disciplinate da apposito schema di certificazione gi�e0 approvato.
Anche in sede di trasmissione telematica, quando la certificazione riguarda solo alcune tipologie reddituali, deve essere inviata solo la parte pertinente della CU.
Specifiche tecniche e caratteristiche degli invii
I dati delle certificazioni uniche devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche contenute nell�Allegato A. Eventuali aggiornamenti e correzioni delle specifiche saranno pubblicati sul sito dell�Agenzia delle Entrate.
Gli invii possono essere:
- ordinari;
- sostitutivi;
- di annullamento.
Le regole operative sono contenute nelle istruzioni della CU e nelle specifiche tecniche.
Termini di trasmissione e regime sanzionatorio
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche �e8 fissato al 7 marzo di ogni anno con riferimento ai dati dell�anno precedente.
La sanzione prevista dall�art. 2 del D.Lgs. n. 175/2014 non si applica se:
- la sostituzione o l�annullamento di una certificazione errata avviene entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo;
- l�intero file scartato viene reinviato in modo ordinario entro i cinque giorni successivi alla scadenza;
- le singole certificazioni scartate vengono reinviate, con un ulteriore invio ordinario contenente solo le certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Le certificazioni gi�e0 accolte non devono essere ritrasmesse.
I dati trasmessi nei termini sono utilizzati dall�Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Reperibilit�e0 dei modelli e stampa
Il frontespizio, il quadro CT e la Certificazione Unica sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sul sito dell�Agenzia delle Entrate e possono essere stampati nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell�allegato 1.
�c8 ammesso anche l�utilizzo di modelli prelevati da altri siti internet, purch�e9 rispettino le caratteristiche tecniche previste e riportino:
- l�indirizzo del sito da cui sono stati prelevati;
- gli estremi del provvedimento.
�c8 consentita la stampa monocromatica in nero con stampanti laser o equivalenti, purch�e9 sia garantita la chiarezza e la leggibilit�e0 nel tempo.
Base normativa e pubblicazione
Il provvedimento �e8 adottato in attuazione dell�art. 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, che disciplinano rilascio e trasmissione delle certificazioni uniche.
Vengono richiamate numerose disposizioni normative di riferimento, tra cui il TUIR, i decreti legislativi in materia di semplificazione fiscale, previdenza complementare, protezione dei dati personali, dichiarazione precompilata e le norme sul bilancio dello Stato e sulle locazioni brevi.
La pubblicazione sul sito dell�Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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