Cassazione Penale, Sentenza n. 16823/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere, deducendo: (i) errata applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa di pericolosità) e (ii) carenza di motivazione per omessa valutazione di elementi prodotti dalla difesa idonei a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari. Sosteneva che il Tribunale avesse fondato il rigetto su informazioni sul perdurare dell'operatività del clan non riferibili al suo conto personale e su dichiarazioni del collaboratore Pomatico rese il 09/07/2020, insufficienti a provare una pericolosità attuale; la difesa aveva invece depositato documenti (estratto INPS, visura camerale, contratto di finanziamento, contratto di locazione 02/2023, certificati anagrafici, verbali di perquisizioni negative, adesione a definizione agevolata) a dimostrazione della cessazione dei legami criminosi e del cambiamento di vita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. in presenza di gravi indizi per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen.; ha condiviso che il Tribunale ha adeguatamente valorizzato le dichiarazioni del collaboratore (in particolare la frase secondo cui il Russo "gestisce una quarta piazza di spaccio del clan") valutandole in senso di attualità rispetto al rischio di reiterazione. Ha altresì ritenuto che il trascorrere del tempo (ultimi fatti contestati fino al 2019 vs. ordinanza del 15/11/2023) non sia, di per sé, sufficiente a escludere la presunzione quando non accompagnato da elementi circostanziali convincenti; e che gli elementi prodotti dalla difesa non fossero idonei a superare la presunzione di pericolosità, anche in considerazione della pluralità e gravità dei fatti contestati e dei solidi legami dell'indagato con sodalizi. Conseguenze procedurali: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 2.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 416-bis; la presunzione prevale (in quanto speciale) sulla norma generale dell'art. 274 c.p.p. e può essere superata solo con prova contraria fondata su elementi concreti e, se invocato, sul parametro del tempo rapportato alla gravità della condotta.
Norma generale sulle esigenze cautelari; nella specie considerata subordinata alla disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p., dunque applicata con minore rilievo quando ricorra l'ipotesi speciale.
Delitto di associazione di tipo mafioso; la sussistenza di gravi indizi per tale reato determina l'operatività della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione evocati dal ricorrente: lett. c) errore di applicazione di norme di diritto (qui art. 275, comma 3); lett. e) carenza o contraddittorietà della motivazione (qui lamentata rispetto all'omessa valutazione degli elementi difensivi). La Corte ha ritenuto infondati tali motivi.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte nella misura di euro 2.000.
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati di mafia (art. 416-bis) opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) che è particolarmente robusta e prevale sulla regola generale; il giudice richiede prova contraria solida per essere smentita.
- Il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a superare la presunzione: il giudice valuta il tempo in relazione alla gravità e alla natura della condotta e richiede elementi concreti, attuali e circostanziati per ritenere cessati i rischi.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche se rese in una data anteriore al provvedimento, possono essere valutate come indizio di perdurante gestione di attività illecite e quindi influire sulla valutazione della pericolosità attuale, se la loro portata consente una prognosi di reiterazione.
- Elementi documentali prodotti dalla difesa (contratti, prove di attività lecite, certificati anagrafici, verbali di perquisizione negativa, estratti contributivi) possono contribuire a dimostrare la cessazione dei legami criminali, ma devono essere convincenti e riferibili temporalmente al periodo pertinente; la loro presenza non obbliga il giudice ad accogliere il riesame se sussistono gravi indizi e legami solidi con il sodalizio.
- Per ottenere l'esito favorevole in un riesame cautelare contro misure fondate su art. 416-bis è necessario proporre prove aggiornate e circostanziate che dimostrino la reale e duratura disconnessione dall'organizzazione (es. documentazione recente sull'attività lavorativa lecita, controlli di terzi, elementi di collaborazione concreta con le istituzioni, assenza di contatti con ambienti delinquenziali).
- La motivazione del giudice di merito va scrutinata: il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se la Corte ritiene che il giudice abbia adeguatamente considerato e motivato il rigetto degli elementi difensivi senza violazioni di diritto né contraddizioni manifeste.
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