Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 186 del 27/03/2025

Provvedimento del 27 marzo 2025

Garante Privacy186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal Dirigente competente su segnalazione dell’interessata ex art. 144-bis del Codice privacy, relativi al rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito attraverso Instagram e Telegram. Alle società coinvolte è stato ingiunto di impedire l’ulteriore diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare l’eventuale contenuto acquisito in chiaro, per 12 mesi e a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. La decisione si limita alla ratifica dei provvedimenti d’urgenza già adottati.

Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram e Telegram

Ratifica d'urgenza per segnalazione di revenge porn su Instagram e Telegram

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 25 marzo 2025 dal Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

La decisione richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
  • l’obbligo per il Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al Dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione dell’interessata e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La segnalazione è stata considerata compatibile con la disciplina richiamata, legittimando l’attivazione del meccanismo urgente previsto dalla normativa.

Provvedimenti urgenti adottati il 25 marzo 2025

Con le determinazioni nn. 94 e 95 del 25 marzo 2025, il Dirigente competente ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Instagram e Telegram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione agli atti, il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi funzione confermativa rispetto agli ordini già impartiti, finalizzati a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne eventuali elementi probatori, senza introdurre una sanzione amministrativa autonoma.

Punti principali

Presupposto normativo e segnalazione

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. L’interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante in tale ipotesi, chiedendo un intervento sulle piattaforme Instagram e Telegram.

Intervento urgente del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 94 e 95 del 25 marzo 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione probatoria

Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 25 marzo 2025 nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il provvedimento non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie, ma conferma l’efficacia degli ordini urgenti finalizzati a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenti e blocco della diffusioneconservazione dei dati a fini probatoripubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.