Deliberazione n. 186 del 27/03/2025
Provvedimento del 27 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal Dirigente competente su segnalazione dell’interessata ex art. 144-bis del Codice privacy, relativi al rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito attraverso Instagram e Telegram. Alle società coinvolte è stato ingiunto di impedire l’ulteriore diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare l’eventuale contenuto acquisito in chiaro, per 12 mesi e a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. La decisione si limita alla ratifica dei provvedimenti d’urgenza già adottati.
Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram e Telegram
Ratifica d'urgenza per segnalazione di revenge porn su Instagram e Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 25 marzo 2025 dal Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
La decisione richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
- l’obbligo per il Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al Dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessata e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La segnalazione è stata considerata compatibile con la disciplina richiamata, legittimando l’attivazione del meccanismo urgente previsto dalla normativa.
Provvedimenti urgenti adottati il 25 marzo 2025
Con le determinazioni nn. 94 e 95 del 25 marzo 2025, il Dirigente competente ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Instagram e Telegram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione agli atti, il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi funzione confermativa rispetto agli ordini già impartiti, finalizzati a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne eventuali elementi probatori, senza introdurre una sanzione amministrativa autonoma.
Punti principali
Presupposto normativo e segnalazione
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. L’interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante in tale ipotesi, chiedendo un intervento sulle piattaforme Instagram e Telegram.
Intervento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 94 e 95 del 25 marzo 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 25 marzo 2025 nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il provvedimento non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie, ma conferma l’efficacia degli ordini urgenti finalizzati a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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