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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26091/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di un soggetto indicato sia in proprio sia quale legale rappresentante di una società cessata, relativa a somme iscritte a ruolo straordinario ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. La cartella era stata emessa dopo che una precedente decisione di legittimità aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso una sentenza favorevole all’Ufficio, rendendo definitiva tale sentenza. In appello l’Agenzia delle entrate si era vista respingere il gravame perché la CTR aveva ritenuto non provato il perfezionamento della notifica dell’atto di appello, osservando che l’avviso di ricevimento prodotto in giudizio sarebbe stato privo del bollo dell’ufficio di distribuzione, della data, della firma dell’incaricato alla distribuzione e della firma del ricevente. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello aveva travisato il contenuto dell’avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per la notifica dell’appello, documento che, nella riproduzione offerta nel ricorso, risultava invece completo dei dati essenziali erroneamente ritenuti mancanti.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo di ricorso. Ha qualificato la doglianza come correttamente proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., poiché il vizio denunciato atteneva a un fatto processuale, cioè alla notifica dell’appello. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che dal documento fotoriprodotto emergevano chiaramente il bollo dell’ufficio di distribuzione, la data di spedizione e di consegna, la firma dell’incaricato alla distribuzione e quella del ricevente; pertanto la CTR aveva travisato il contenuto della prova documentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento di un fatto processuale può essere denunciato in cassazione come error in procedendo quando investe la valutazione del contenuto di un documento relativo alla notifica dell’atto di appello.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura è stata prospettata come violazione delle regole sulla valutazione della prova, poiché il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso elementi documentali invece presenti nell’avviso di ricevimento.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimediabile con revocazione per errore di fatto quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata per qualificare il ruolo straordinario a base della cartella di pagamento impugnata.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo di una prova documentale relativa a un fatto processuale, come la notifica di un atto, può essere dedotto in cassazione come vizio processuale quando il documento sia stato male percepito dal giudice di merito.
  • Quando la contestazione riguarda la lettura di un documento e non la mera logica valutazione del suo significato, la censura è ammissibile sotto il profilo dell’error in procedendo se il fatto è processuale; in altri casi il rimedio può essere la revocazione per errore di fatto.
  • Se dalla riproduzione del documento risulta chiaramente la presenza degli elementi necessari della relata o dell’avviso di ricevimento, la decisione di merito che ne affermi l’assenza incorre in travisamento della prova.
  • In presenza di un errore percettivo del giudice di merito sul contenuto di un documento decisivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame della questione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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