Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1896

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione, del 17 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 (titolare dell'autorizzazione Andrés Pintaluba SA) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza nell’Unione un preparato enzimatico prodotto da Aspergillus niger come additivo per mangimi, collocandolo nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. La Commissione prende atto dei pareri favorevoli dell’EFSA sulla sicurezza e sull’efficacia del prodotto e introduce specifiche condizioni d’uso, di etichettatura e di protezione degli utilizzatori. Contestualmente, sopprime una voce del regolamento (CE) n. 255/2005, abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 e prevede un periodo transitorio per le scorte già immesse sul mercato.

Autorizzazione di un preparato enzimatico (endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi) prodotto da Aspergillus niger come additivo per mangimi per diverse specie animali, con modifica di un precedente regolamento e abrogazione di un altro.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea e riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzo, come additivo per l’alimentazione animale, del preparato enzimatico a base di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541). L’autorizzazione concerne i mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso. Sono previste misure transitorie per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 7 maggio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 7 novembre 2017; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione autorizza un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) come additivo per mangimi. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e dà seguito alla rivalutazione degli additivi già autorizzati in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e, all’articolo 10, la rivalutazione degli additivi già autorizzati. Il preparato in questione era già stato autorizzato per i polli da ingrasso con il regolamento (CE) n. 668/2003 e per le galline ovaiole con il regolamento (CE) n. 255/2005, ed era poi stato inserito nel registro degli additivi come prodotto esistente.

L’EFSA, nei pareri dell’11 luglio 2013 e del 25 gennaio 2017, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti nocivi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente. Ha inoltre ritenuto il prodotto potenzialmente efficace nel migliorare i parametri zootecnici nei polli da ingrasso, nelle galline ovaiole e nei suini da ingrasso, estendendo per estrapolazione tali conclusioni alle specie avicole minori e alle specie suine minori da ingrasso. L’Autorità ha anche escluso la necessità di prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Oggetto dell’autorizzazione e specie interessate

L’articolo 1 autorizza il preparato elencato nell’allegato come additivo della categoria degli additivi zootecnici e del gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione riguarda:

  • polli da ingrasso;
  • galline ovaiole;
  • suini da ingrasso;
  • specie avicole minori;
  • specie suine minori da ingrasso.

L’allegato identifica il titolare dell’autorizzazione in Andrés Pintaluba SA e il numero di identificazione dell’additivo in 4a1601.

Composizione, attività e metodi di analisi

Il preparato è descritto come una formulazione solida di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (NRRL 25541). L’attività minima dichiarata è pari a:

  • 1 100 U/g per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
  • 1 600 U/g per l’endo-1,4-beta-xilanasi.

L’allegato distingue i metodi di analisi per la caratterizzazione dell’additivo e delle premiscele da quelli per i mangimi. In sintesi, vengono previsti metodi colorimetrici basati sulla misurazione degli zuccheri riducenti liberati dall’azione enzimatica su substrati di beta-glucano o xilano, con utilizzo di DNS oppure di frammenti solubili depolimerizzati nei mangimi.

Condizioni d’uso, dosi e cautele

Per tutte le specie indicate, il tenore minimo nel mangime completo con umidità al 12% è fissato in:

  • 138 U/kg per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
  • 200 U/kg per l’endo-1,4-beta-xilanasi.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, è obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e apparato respiratorio.

Modifiche e abrogazioni di atti precedenti

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 sopprimendo la voce E 1601 nell’allegato II relativa ai due enzimi autorizzati. Abroga inoltre il regolamento (CE) n. 668/2003. Questa operazione sostituisce il precedente quadro autorizzativo con una nuova autorizzazione armonizzata, coerente con la disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Misure transitorie ed entrata in vigore

Poiché non sussistono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle nuove condizioni, è previsto un regime transitorio. Il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 7 maggio 2018 secondo le norme applicabili prima del 7 novembre 2017, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Modifica del regolamento (CE) n. 255/2005

L’articolo 2 sopprime nell’allegato II del regolamento (CE) n. 255/2005 la voce E 1601 relativa a "Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6" ed "Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8".

Abrogazione del regolamento (CE) n. 668/2003

L’articolo 3 abroga il regolamento (CE) n. 668/2003, che aveva autorizzato a tempo indeterminato l’additivo per i polli da ingrasso.

Misure transitorie

Ai sensi dell’articolo 4, il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 7 maggio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 7 novembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Condizioni d’uso e dosi minime

L’allegato fissa per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i suini da ingrasso, le specie avicole minori e le specie suine minori da ingrasso una dose minima di 138 U/kg per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di 200 U/kg per l’endo-1,4-beta-xilanasi nel mangime completo con umidità al 12%.

Composizione e caratteristiche del preparato

L’allegato identifica il titolare dell’autorizzazione in Andrés Pintaluba SA e descrive il prodotto come preparato solido di enzimi prodotti da Aspergillus niger (NRRL 25541), con attività minima di 1 100 U/g per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi e 1 600 U/g per l’endo-1,4-beta-xilanasi.

Prescrizioni per etichettatura e sicurezza degli utilizzatori

L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e apparato respiratorio.

Metodi di analisi

L’allegato specifica metodi colorimetrici per la determinazione dell’attività enzimatica nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, basati rispettivamente su substrati di beta-glucano e xilano di orzo/avena e sull’uso di acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS) o di frammenti solubili depolimerizzati.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaremercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.