Regolamento (UE) 2017/1896
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione, del 17 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 (titolare dell'autorizzazione Andrés Pintaluba SA) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza nell’Unione un preparato enzimatico prodotto da Aspergillus niger come additivo per mangimi, collocandolo nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. La Commissione prende atto dei pareri favorevoli dell’EFSA sulla sicurezza e sull’efficacia del prodotto e introduce specifiche condizioni d’uso, di etichettatura e di protezione degli utilizzatori. Contestualmente, sopprime una voce del regolamento (CE) n. 255/2005, abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 e prevede un periodo transitorio per le scorte già immesse sul mercato.
Autorizzazione di un preparato enzimatico (endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi) prodotto da Aspergillus niger come additivo per mangimi per diverse specie animali, con modifica di un precedente regolamento e abrogazione di un altro.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea e riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzo, come additivo per l’alimentazione animale, del preparato enzimatico a base di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541). L’autorizzazione concerne i mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso. Sono previste misure transitorie per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 7 maggio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 7 novembre 2017; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione autorizza un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) come additivo per mangimi. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e dà seguito alla rivalutazione degli additivi già autorizzati in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e, all’articolo 10, la rivalutazione degli additivi già autorizzati. Il preparato in questione era già stato autorizzato per i polli da ingrasso con il regolamento (CE) n. 668/2003 e per le galline ovaiole con il regolamento (CE) n. 255/2005, ed era poi stato inserito nel registro degli additivi come prodotto esistente.
L’EFSA, nei pareri dell’11 luglio 2013 e del 25 gennaio 2017, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti nocivi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente. Ha inoltre ritenuto il prodotto potenzialmente efficace nel migliorare i parametri zootecnici nei polli da ingrasso, nelle galline ovaiole e nei suini da ingrasso, estendendo per estrapolazione tali conclusioni alle specie avicole minori e alle specie suine minori da ingrasso. L’Autorità ha anche escluso la necessità di prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Oggetto dell’autorizzazione e specie interessate
L’articolo 1 autorizza il preparato elencato nell’allegato come additivo della categoria degli additivi zootecnici e del gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione riguarda:
- polli da ingrasso;
- galline ovaiole;
- suini da ingrasso;
- specie avicole minori;
- specie suine minori da ingrasso.
L’allegato identifica il titolare dell’autorizzazione in Andrés Pintaluba SA e il numero di identificazione dell’additivo in 4a1601.
Composizione, attività e metodi di analisi
Il preparato è descritto come una formulazione solida di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (NRRL 25541). L’attività minima dichiarata è pari a:
- 1 100 U/g per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
- 1 600 U/g per l’endo-1,4-beta-xilanasi.
L’allegato distingue i metodi di analisi per la caratterizzazione dell’additivo e delle premiscele da quelli per i mangimi. In sintesi, vengono previsti metodi colorimetrici basati sulla misurazione degli zuccheri riducenti liberati dall’azione enzimatica su substrati di beta-glucano o xilano, con utilizzo di DNS oppure di frammenti solubili depolimerizzati nei mangimi.
Condizioni d’uso, dosi e cautele
Per tutte le specie indicate, il tenore minimo nel mangime completo con umidità al 12% è fissato in:
- 138 U/kg per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
- 200 U/kg per l’endo-1,4-beta-xilanasi.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, è obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e apparato respiratorio.
Modifiche e abrogazioni di atti precedenti
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 sopprimendo la voce E 1601 nell’allegato II relativa ai due enzimi autorizzati. Abroga inoltre il regolamento (CE) n. 668/2003. Questa operazione sostituisce il precedente quadro autorizzativo con una nuova autorizzazione armonizzata, coerente con la disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Misure transitorie ed entrata in vigore
Poiché non sussistono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle nuove condizioni, è previsto un regime transitorio. Il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 7 maggio 2018 secondo le norme applicabili prima del 7 novembre 2017, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Modifica del regolamento (CE) n. 255/2005
L’articolo 2 sopprime nell’allegato II del regolamento (CE) n. 255/2005 la voce E 1601 relativa a "Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6" ed "Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8".
Abrogazione del regolamento (CE) n. 668/2003
L’articolo 3 abroga il regolamento (CE) n. 668/2003, che aveva autorizzato a tempo indeterminato l’additivo per i polli da ingrasso.
Misure transitorie
Ai sensi dell’articolo 4, il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 7 maggio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 7 novembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni d’uso e dosi minime
L’allegato fissa per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i suini da ingrasso, le specie avicole minori e le specie suine minori da ingrasso una dose minima di 138 U/kg per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di 200 U/kg per l’endo-1,4-beta-xilanasi nel mangime completo con umidità al 12%.
Composizione e caratteristiche del preparato
L’allegato identifica il titolare dell’autorizzazione in Andrés Pintaluba SA e descrive il prodotto come preparato solido di enzimi prodotti da Aspergillus niger (NRRL 25541), con attività minima di 1 100 U/g per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi e 1 600 U/g per l’endo-1,4-beta-xilanasi.
Prescrizioni per etichettatura e sicurezza degli utilizzatori
L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e apparato respiratorio.
Metodi di analisi
L’allegato specifica metodi colorimetrici per la determinazione dell’attività enzimatica nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, basati rispettivamente su substrati di beta-glucano e xilano di orzo/avena e sull’uso di acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS) o di frammenti solubili depolimerizzati.
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