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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1859

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1859 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32017R1859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti della RPDC previsto dal regolamento (UE) 2017/1509. In particolare, aggiunge tre persone e sei entità agli elenchi contenuti negli allegati XV e XVI, in ragione del loro sostegno ai programmi nucleari e missilistici nordcoreani o della loro partecipazione all’elusione delle sanzioni ONU. L’atto produce effetti immediati dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 aggiungendo persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione ed è direttamente obbligatorio dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Incide sui soggetti già inclusi e su quelli aggiunti negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, ossia persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi collegati ai programmi nucleari e balistici della RPDC o all’elusione delle sanzioni ONU. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna gli elenchi sanzionatori previsti dal regolamento quadro.

Modifica degli allegati sanzionatori UE contro la RPDC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1859 aggiorna il quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, già disciplinato dal regolamento (UE) 2017/1509. Il Consiglio interviene sulla base dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento quadro, ritenendo necessario rafforzare il regime sanzionatorio alla luce della prosecuzione e dell’accelerazione dei programmi nucleari e balistici nordcoreani in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Finalità e contesto

L’atto ha natura meramente attuativa e non istituisce un nuovo regime sanzionatorio autonomo. Esso modifica gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 per includere nuovi nominativi e nuove entità ritenuti responsabili, o comunque funzionali, al sostegno dei programmi nucleari e missilistici della RPDC oppure all’elusione delle sanzioni internazionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. La sua portata riguarda i soggetti inseriti negli allegati sanzionatori del regolamento (UE) 2017/1509, con effetti pratici su operazioni economiche, finanziarie e commerciali che coinvolgano le persone fisiche, le entità e gli organismi designati.

Modifiche all’allegato XV

Nell’allegato XV vengono aggiunte quattro nuove voci:

  • due persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a): Kim Jong Sik, vicedirettore del Munitions Industry Department, e Ri Pyong Chol, primo vicedirettore del medesimo dipartimento;
  • due soggetti istituzionali: il Ministero delle forze armate popolari e l’Esercito popolare coreano.

Le motivazioni indicate collegano tali soggetti al sostegno dei programmi nucleari e balistici della RPDC. Per Kim Jong Sik si evidenzia la partecipazione a eventi legati al nucleare e ai missili balistici nel 2016 e alla presentazione, nel marzo 2016, di un dispositivo nucleare miniaturizzato. Per Ri Pyong Chol si sottolinea il ruolo chiave nel programma missilistico balistico, la presenza alla maggior parte dei test missilistici e la fornitura di resoconti a Kim Jong Un. Il Ministero delle forze armate popolari e l’Esercito popolare coreano sono invece indicati come soggetti che sostengono o comprendono la Strategic Rocket Force, responsabile delle unità di missili strategici nucleari e convenzionali e già elencata dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza ONU.

Modifiche all’allegato XVI

Nell’allegato XVI, relativo a persone, entità e organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, sono inseriti:

  • una persona fisica: Kim Hyok Chan, segretario dell’ambasciata della RPDC a Luanda;
  • quattro entità: Korea International Exhibition Corporation, Korea Rungrado General Trading Corporation, Maritime Administrative Bureau e Pan Systems Pyongyang.

Le motivazioni sono incentrate sull’elusione delle sanzioni ONU. Kim Hyok Chan è indicato come ex rappresentante della Green Pine, entità elencata dalle Nazioni Unite, coinvolta nella negoziazione di contratti per l’ammodernamento di navi da guerra dell’Angola in violazione dei divieti ONU. La Korea International Exhibition Corporation avrebbe agevolato l’elusione ospitando la Pyongyang International Trade Fair, che consentirebbe a entità designate di continuare l’attività economica. La Korea Rungrado General Trading Corporation è ritenuta responsabile della vendita di missili Scud all’Egitto in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Il Maritime Administrative Bureau avrebbe aiutato a eludere le sanzioni mediante cambio di nome, nuova registrazione di beni e falsa documentazione per navi soggette a sanzioni ONU. Pan Systems Pyongyang, infine, avrebbe tentato di vendere armi e materiale connesso all’Eritrea e risulterebbe inoltre sotto il controllo e per conto del Reconaissance General Bureau, già iscritto nell’elenco ONU.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi sanzionatori

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nell’inserimento di nuovi nominativi e nuove entità nelle liste di persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Nuove persone fisiche designate

Nell’allegato XV sono aggiunte due persone fisiche designate ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1509: Kim Jong Sik e Ri Pyong Chol, entrambi collegati al Munitions Industry Department e ritenuti rilevanti per il sostegno ai programmi nucleari e balistici della RPDC.

Nuove persone giuridiche ed entità designate

Sempre nell’allegato XV sono aggiunte due entità: il Ministero delle forze armate popolari e l’Esercito popolare coreano, entrambi descritti come soggetti che sostengono o comprendono la Strategic Rocket Force della RPDC, responsabile delle unità missilistiche strategiche nucleari e convenzionali.

Nuove designazioni nell’allegato XVI

Nell’allegato XVI, relativo all’elenco delle persone, entità od organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, sono aggiunti una persona fisica, Kim Hyok Chan, e quattro entità: Korea International Exhibition Corporation, Korea Rungrado General Trading Corporation, Maritime Administrative Bureau e Pan Systems Pyongyang. Le motivazioni riguardano l’elusione delle sanzioni ONU, la negoziazione o vendita di armamenti e il supporto a soggetti già designati.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esternenon proliferazionemisure restrittive

Testo integrale

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