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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1858

Regolamento (UE) 2017/1858 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32017R1858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE nei confronti della RPDC per recepire le nuove misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con le risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017). Rafforza il divieto di investimenti, introduce un divieto di esportazione del petrolio e riduce da 15.000 a 5.000 EUR il limite per le rimesse personali esenti da autorizzazione. Prevede inoltre deroghe umanitarie strettamente condizionate e specifici obblighi di notifica agli Stati membri, alla Commissione e al comitato per le sanzioni.

Modifica il regolamento (UE) 2017/1509 rafforzando e aggiornando le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), in particolare su petrolio, investimenti e rimesse personali.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive dell’Unione verso la RPDC, nonché alle autorità competenti degli Stati membri chiamate a rilasciare autorizzazioni e a notificare le deroghe. Riguarda transazioni in prodotti petroliferi raffinati e petrolio greggio, investimenti e partecipazioni in imprese o attività in RPDC, trasferimenti di fondi e rimesse personali, con specifiche esclusioni/deroghe per finalità umanitarie, missioni diplomatiche e organizzazioni internazionali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Misure restrittive UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2017/1509 per rafforzare il regime restrittivo dell’Unione verso la RPDC, in coerenza con le nuove risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU 2371 (2017) e 2375 (2017). Il legislatore UE richiama espressamente la necessità di un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e dispone l’entrata in vigore immediata.

Contesto e finalità

Il provvedimento è adottato alla luce dei test missilistici del 3 e 28 luglio 2017 e del test nucleare del 2 settembre 2017 compiuti dalla RPDC. In risposta, il Consiglio estende le misure restrittive già previste dal quadro UE e ONU, intervenendo in particolare su petrolio, investimenti e flussi finanziari.

Deroghe umanitarie su prodotti petroliferi raffinati e petrolio greggio

Il nuovo articolo 16 sexies consente, in via eccezionale, autorizzazioni per transazioni aventi ad oggetto prodotti petroliferi raffinati quando siano destinate esclusivamente a scopi umanitari. La deroga è però subordinata a condizioni cumulative molto stringenti: assenza di collegamenti con persone o entità legate ai programmi nucleari o missilistici o inserite negli allegati sanzionatori, assenza di nessi con la generazione di introiti per programmi vietati, mancato raggiungimento del 90% del limite aggregato annuo comunicato dal comitato per le sanzioni e obbligo di notifica periodica ogni 30 giorni al medesimo comitato con indicazione del volume esportato e delle parti della transazione.

Per il petrolio greggio, il nuovo articolo 16 octies prevede un regime ancora più rigoroso: l’autorità competente deve accertare la destinazione esclusivamente umanitaria e lo Stato membro deve ottenere, caso per caso, la previa approvazione del comitato per le sanzioni ai sensi del paragrafo 15 della risoluzione 2375 (2017). In entrambi i casi, le autorizzazioni concesse devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione.

Investimenti, imprese comuni e partecipazioni in RPDC

Il regolamento amplia il divieto di investimento di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a). Non è consentito costituire, mantenere o gestire imprese comuni o entità cooperative con soggetti domiciliati nella RPDC o con persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive, né acquisire, mantenere o ampliare partecipazioni in tali soggetti o in attività o beni situati nella RPDC.

Il nuovo articolo 17 bis introduce tuttavia alcune possibilità di autorizzazione. Per le attività, in particolare, relative a imprese in partecipazione o entità cooperative non commerciali e a progetti di infrastrutture di pubblica utilità che non generino profitti, è richiesta l’approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. Per attività non riconducibili a imprese in partecipazione o entità cooperative, l’autorizzazione può essere concessa solo se l’attività è esclusivamente umanitaria e non riguarda i settori minerario, della raffinazione e chimico, della metallurgia e lavorazione dei metalli, aerospaziale o delle armi convenzionali. Anche in questo caso è previsto un obbligo di notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.

Trasferimenti di fondi e rimesse personali

L’articolo 21 viene modificato per ridisegnare le soglie di esenzione. Restano fuori dai divieti i trasferimenti fino a 15.000 EUR, se relativi a:

  • prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche, scopi agricoli o umanitari;
  • esecuzione delle esenzioni previste dal regolamento;
  • specifici contratti commerciali non vietati;
  • progetti finanziati dall’Unione o dagli Stati membri per lo sviluppo, per soddisfare i bisogni della popolazione civile o promuovere la denuclearizzazione;
  • missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali con immunità, per fini ufficiali.

Viene inoltre introdotta una specifica esenzione per le rimesse personali fino a 5.000 EUR. Si tratta di una modifica rilevante perché riduce il margine operativo rispetto alla disciplina precedente richiamata nel preambolo.

Autorizzazioni oltre soglia e transazioni collegate

L’articolo 22 stabilisce che le autorità competenti possono autorizzare le transazioni sopra soglia: oltre 15.000 EUR per le operazioni rientranti nell’articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a e), e oltre 5.000 EUR per le rimesse personali. La norma chiarisce inoltre che l’obbligo di autorizzazione opera anche quando il trasferimento è frazionato in più operazioni apparentemente collegate.

Ai fini del regolamento, sono considerate "transazioni che appaiono collegate" sia una serie di trasferimenti consecutivi tra lo stesso ente creditizio o finanziario e la stessa persona, entità o organismo della RPDC, sia una catena di trasferimenti effettuati da diversi prestatori di servizi di pagamento o da diverse persone fisiche o giuridiche, se connessa a un unico obbligo di trasferimento di fondi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle misure restrittive UE verso la RPDC

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/1509 per allinearlo alle decisioni PESC e alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU 2371 (2017) e 2375 (2017), adottate a seguito dei test missilistici e nucleare della RPDC. La finalità è garantire applicazione uniforme delle misure in tutti gli Stati membri.

Deroga umanitaria per prodotti petroliferi raffinati

Il nuovo articolo 16 sexies consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, in deroga all’articolo 16 quinquies, transazioni su prodotti petroliferi raffinati esclusivamente per scopi umanitari, solo se: non coinvolgono soggetti collegati ai programmi nucleari o missilistici della RPDC o alle liste negli allegati XIII, XV, XVI e XVII; non generano introiti per tali programmi o attività vietate; il comitato per le sanzioni non ha comunicato il raggiungimento del 90% del limite aggregato annuo; lo Stato membro notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume delle esportazioni e le informazioni su tutte le parti della transazione. Lo Stato membro informa anche gli altri Stati membri e la Commissione.

Deroga umanitaria per petrolio greggio

Il nuovo articolo 16 octies consente, in deroga all’articolo 16 septies, autorizzazioni per transazioni relative a petrolio greggio soltanto se l’autorità competente accerta la finalità esclusivamente umanitaria e se lo Stato membro ottiene, caso per caso, l’approvazione preliminare del comitato per le sanzioni ai sensi del paragrafo 15 della risoluzione 2375 (2017). Anche in questo caso è prevista la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.

Divieto di investimenti e partecipazioni in RPDC

Viene rafforzato l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), estendendo il divieto di costituire, mantenere o gestire imprese comuni o entità cooperative con soggetti domiciliati nella RPDC o soggetti elencati, nonché di acquisire, mantenere o ampliare partecipazioni in tali soggetti o in attività o beni nella RPDC.

Autorizzazioni eccezionali per attività di investimento

Il nuovo articolo 17 bis consente deroghe al divieto di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), per attività in particolare relative a imprese in partecipazione o entità cooperative non commerciali e a progetti di infrastrutture di pubblica utilità non profit, previa approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. Per attività non riferite a imprese in partecipazione o entità cooperative, l’autorizzazione è possibile solo se le attività sono esclusivamente umanitarie e non riguardano i settori minerario, della raffinazione e chimico, della metallurgia e lavorazione dei metalli, aerospaziale o delle armi convenzionali. Le autorizzazioni devono essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.

Soglia per transazioni finanziarie esenti da divieto

L’articolo 21, paragrafo 4, esclude dall’applicazione dei divieti sui trasferimenti di fondi le transazioni fino a 15.000 EUR o equivalente se relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche, scopi agricoli o umanitari; all’esecuzione delle esenzioni del regolamento; a uno specifico contratto commerciale non vietato; a progetti finanziati dall’Unione o dagli Stati membri per lo sviluppo e il soddisfacimento dei bisogni civili o la denuclearizzazione; oppure a missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali con immunità, per fini ufficiali.

Rimesse personali

È introdotto il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 21, che esclude i divieti per le transazioni relative a rimesse personali fino a 5.000 EUR o equivalente.

Autorizzazioni per operazioni oltre soglia e transazioni collegate

L’articolo 22, paragrafo 1, prevede che le autorità competenti possano autorizzare le transazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a e), se superiori a 15.000 EUR, e quelle relative alle rimesse personali se superiori a 5.000 EUR. Il paragrafo 2 chiarisce che l’obbligo di autorizzazione vale anche per operazioni effettuate in più transazioni collegate o in serie di trasferimenti consecutivi, anche tramite diversi intermediari, quando riconducibili a un unico obbligo di trasferimento di fondi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecontrolli sui flussi finanziaricommercio internazionale

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