DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192
Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonchè di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo correttivo della riforma fiscale. Modifica la disciplina di familiari a carico, lavoro dipendente, bilanci ed errori contabili, operazioni societarie, fiscalità internazionale, interpelli, adempimento collaborativo, riscossione, dogane, accise e sanzioni tributarie. Le decorrenze variano: alcune norme operano dal periodo d’imposta di entrata in vigore, altre dal 2023, 2024 o 2025; la sospensione convenzionale contro le doppie imposizioni non può superare il periodo d’imposta 2028.
Correttivo fiscale alla riforma tributaria
Correttivo alla riforma fiscale e coordinamento dei testi unici
Il decreto legislativo apporta modifiche correttive e di coordinamento alla disciplina delle imposte sui redditi, della fiscalità internazionale, dei tributi indiretti, della riscossione, delle accise, delle dogane e delle sanzioni tributarie.
Familiari a carico e redditi di lavoro dipendente
La nozione di familiari richiamata dalle disposizioni fiscali comprende, anche quando non spetta la detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non separato, i figli e le altre persone indicate dall’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o ricevono assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari. Quando la norma richiama i familiari fiscalmente a carico, rilevano i soggetti con reddito complessivo entro i limiti previsti dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.
La modifica si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Per i redditi di lavoro dipendente, l’esclusione dal reddito prevista per determinati contributi e prestazioni viene estesa anche alle forme pensionistiche sostitutive o esclusive. La disposizione opera per i redditi percepiti dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore.
Bilancio e avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili
Le regole di derivazione rafforzata vengono estese ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata. Restano escluse le micro-imprese che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata.
Le disposizioni attuative sulla derivazione fiscale si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile, diversi dalle micro-imprese escluse. Viene inoltre precisato il coordinamento delle regole relative agli obblighi informativi di bilancio differenti e ai soggetti che adottano i medesimi principi contabili.
Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Correzione degli errori contabili
Per i soggetti obbligati alla revisione legale dei conti, la correzione degli errori contabili diversi da quelli rilevanti assume rilevanza fiscale nel periodo in cui viene effettuata, purché intervenga:
- entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello dell’errata rilevazione, o della mancata rilevazione;
- comunque, prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente conosciute dal contribuente.
La medesima disciplina viene estesa, con condizioni specifiche, alla determinazione della base imponibile IRAP. Per l’IRAP, la regola opera soltanto se il valore della produzione netta, sia nel periodo della correzione sia nel periodo nel quale l’elemento avrebbe dovuto essere rilevato, non è negativo, anche prescindendo dall’errore corretto.
È abrogata la precedente disposizione speciale contenuta nel decreto-legge n. 73 del 2022. Le nuove regole si applicano agli errori rilevati nei bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025.
Conferimenti e scissioni mediante scorporo
Viene fornita un’interpretazione autentica dell’articolo 177, comma 2-ter, del TUIR in materia di conferimenti. L’applicazione del regime previsto per i conferimenti è subordinata alla verifica delle soglie di partecipazione, direttamente o indirettamente tramite società controllate, e alla prevalenza del valore contabile dei patrimoni netti delle partecipate rilevanti. Il calcolo deve considerare la demoltiplicazione derivante dalle catene partecipative e i dati dell’ultimo bilancio anteriore al conferimento.
La disciplina della scissione mediante scorporo viene distinta a seconda che la società beneficiaria sia di nuova costituzione o preesistente. Per lo scorporo in favore di una società preesistente si applicano le regole generali della scissione, con esclusione di specifiche disposizioni. Le partecipazioni ricevute possono accedere al regime di esenzione quando maturano i requisiti richiesti, a condizione che il possesso duri almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente al successivo realizzo.
Sono inoltre disciplinati gli scorpori effettuati da società residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo aventi a oggetto una stabile organizzazione italiana o un suo ramo aziendale. Il trattamento varia a seconda che le partecipazioni ricevute restino o meno nel patrimonio della stabile organizzazione.
Le modifiche si applicano alle scissioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024. Possono produrre effetti anche per periodi precedenti se le dichiarazioni sono state redatte in conformità alle nuove disposizioni.
Fiscalità internazionale e imposizione integrativa
Sono aggiornate le disposizioni sulla fiscalità internazionale e sull’imposizione integrativa derivante dalla direttiva europea sulla tassazione minima dei gruppi multinazionali e nazionali.
Tra gli interventi rientrano:
- precisazioni sui criteri di localizzazione delle entità ai fini dell’imposizione integrativa;
- modifiche alla disciplina dell’imposta minima nazionale;
- correzioni dei riferimenti normativi e dei criteri di calcolo dei ricavi, del reddito rilevante e delle imposte rilevanti;
- individuazione delle spese salariali ammissibili;
- aggiornamento delle esclusioni relative a entità trasparenti, veicoli di cartolarizzazione e Paesi privi di imposta minima nazionale equivalente;
- introduzione della definizione di imposte rilevanti semplificate e di veicolo di cartolarizzazione;
- precisazioni sul trattamento delle imposte anticipate e differite;
- regime transitorio per taluni accordi, opzioni fiscali e riallineamenti di valori contabili e fiscali.
Per l’applicazione dell’imposizione integrativa può operare una semplificazione quando, in un Paese, i ricavi rilevanti medi sono inferiori a 10 milioni di euro e il reddito rilevante medio è una perdita o è inferiore a 1 milione di euro.
Le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione rilevante sono fissate in 100.000 euro quando il ritardo è pari o superiore a tre mesi; per ritardi inferiori a tre mesi o dati incompleti o errati è prevista una sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Il limite complessivo per tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia è di 1 milione di euro per ciascun esercizio. Per i primi tre esercizi di applicazione, alcune sanzioni sono ridotte del 50 per cento.
Le modifiche alla disciplina dell’imposizione integrativa si applicano agli esercizi decorrenti dal 31 dicembre 2023.
Sospensione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
Quando una giurisdizione estera sospende unilateralmente disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni vigente con l’Italia, l’applicazione delle medesime disposizioni è sospesa in Italia, a titolo di contromisura, con la stessa decorrenza.
La sospensione deve essere comunicata per via diplomatica e resa pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Durante la sospensione, la doppia imposizione è eliminata secondo le condizioni e i limiti dell’articolo 165 del TUIR. Continuano ad applicarsi le ritenute italiane sui redditi corrisposti a residenti della giurisdizione interessata.
Non si applicano sanzioni e interessi. La disciplina non riguarda i casi di estinzione del trattato e, comunque, la sospensione non può protrarsi oltre il periodo d’imposta 2028.
Successioni, donazioni e imposta di registro
Sono aggiornate, in senso terminologico e di coordinamento, le disposizioni che demandano a un atto ministeriale la determinazione della base imponibile di rendite e pensioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro. I riferimenti al “Ministro dell’economia e delle finanze” sono sostituiti con quelli al “Ministero dell’economia e delle finanze”, anche nel testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti.
Interpelli e Statuto dei diritti del contribuente
Sono aggiornati i rinvii normativi all’interpello probatorio presenti nel TUIR, nella disciplina IVA, nella normativa sulle società non operative e nello Statuto dei diritti del contribuente.
La disciplina dello Statuto viene modificata con riferimento a:
- computo complessivo dei termini assegnati al contribuente nell’ambito del contraddittorio;
- estensione delle garanzie relative agli atti sanzionatori;
- servizio di consultazione semplificata della banca dati fiscale;
- inammissibilità dell’interpello quando la banca dati fornisce una soluzione univoca, salvo dimostrazione contraria del contribuente;
- futura regolamentazione ministeriale delle modalità di accesso al servizio di consultazione semplificata;
- introduzione di un contributo per la presentazione di interpelli relativi a fattispecie particolarmente complesse.
Il contributo sarà graduato in funzione della tipologia di contribuente, del volume d’affari o dei ricavi e del tipo di interpello, e sarà disciplinato con regolamento ministeriale.
Adempimento collaborativo
Per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi d’imposta 2024 e 2025, l’Agenzia delle entrate può ammettere il contribuente anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, purché siano presenti gli altri requisiti richiesti.
La certificazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre 2026. La mancata presentazione entro tale termine costituisce causa di esclusione dal regime per inosservanza degli impegni assunti.
Ufficiali della riscossione
Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell’agente della riscossione tra i dipendenti in possesso dei requisiti stabiliti con decreto ministeriale, sulla base delle effettive esigenze del sistema nazionale della riscossione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite entro il 31 dicembre 2024.
L’esercizio delle funzioni è autorizzato dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l’agente della riscossione, mediante apposizione del visto sull’atto di nomina, salvo la presenza delle condizioni ostative previste dalla legge. L’autorizzazione può essere revocata in ogni momento.
L’ufficiale opera su tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l’agente della riscossione e sotto la sua sorveglianza, senza possibilità di farsi rappresentare o sostituire.
Dogane
Sono modificate le regole sulla confisca amministrativa delle merci. In assenza di confisca giudiziale e quando non siano vietati fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione delle merci, queste possono essere restituite al trasgressore previo pagamento dei diritti di confine, interessi, sanzioni e spese di gestione.
Su richiesta, l’Agenzia può consentire il riscatto delle merci confiscate amministrativamente, previo pagamento del loro valore, dei diritti di confine, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute.
Accise e gas naturale
L’esonero dalla cauzione viene esteso all’organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato per il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi.
Per i soggetti tenuti al versamento delle accise sul gas naturale è prevista la possibilità, su richiesta, di versare entro il quarto mese del semestre di riferimento, in un’unica soluzione, tutte le rate mensili di acconto del semestre, calcolate sulla base dell’accisa dovuta per i consumi del primo mese.
Sono inoltre aggiornate le aliquote dell’accisa sul gas naturale:
- autotrazione: 0,00331 euro per metro cubo;
- combustione per usi non domestici: 0,012498 euro per metro cubo;
- combustione per usi domestici: da 0,044 a 0,186 euro per metro cubo in funzione dei consumi annui;
- combustione per usi domestici nei territori del Mezzogiorno: da 0,038 a 0,150 euro per metro cubo in funzione dei consumi annui;
- produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 0,45 euro per mille metri cubi.
Sanzioni tributarie e ravvedimento
È introdotta una disciplina specifica per il ravvedimento relativo a ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria. Se il sostituto o l’intermediario esegue il versamento dell’imposta, degli interessi legali e della sanzione ridotta prima della presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti, si applica esclusivamente la sanzione ridotta prevista dalla disciplina del ravvedimento.
La regola opera a condizione che:
- la violazione non sia già stata constatata;
- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento formalmente conosciute;
- il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell’imposta.
Il decreto aggiorna inoltre numerosi rinvii normativi contenuti nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, sostituendo i riferimenti alla precedente legislazione con quelli contenuti nei testi unici in materia di versamenti, riscossione e giustizia tributaria.
Stato di applicazione
Il provvedimento è un intervento correttivo di norme tributarie recenti e, sulla base del contenuto fornito, non risulta obsoleto. Le decorrenze sono differenziate e comprendono, tra le principali:
- periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore, per familiari a carico e lavoro dipendente;
- periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per bilanci e derivazione fiscale;
- bilanci relativi a esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025, per gli errori contabili;
- esercizi decorrenti dal 31 dicembre 2023, per l’imposizione integrativa;
- domande di adempimento collaborativo presentate nei periodi d’imposta 2024 e 2025, con certificazione entro il 31 dicembre 2026;
- sospensione delle convenzioni contro le doppie imposizioni comunque non oltre il periodo d’imposta 2028.
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