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Interpello

Risposta n. 247 del 6/05/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Malfunzionamento del server RT - Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127

Il quesito

Il contribuente chiede se le trasmissioni con dati incompleti/errati (per guasti dei Server RT o delle casse) siano sanzionabili quando sono state seguite le procedure tecniche/di emergenza; se la (ri)trasmissione dei dati da Server RT posti "Fuori Servizio" sia obbligatoria o facoltativa; se sia possibile effettuare una (ri)trasmissione massiva; e quale sanzione si applichi (in particolare se solo la sanzione fissa di €100 e se esistono esenzioni per importi irrisori, ritrasmissioni entro 12 giorni o duplicati).

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che: le trasmissioni incomplete/errate dovute a malfunzionamenti non siano sanzionabili se le anomalie sono gestite secondo le specifiche tecniche; la (ri)trasmissione dei dati da Server RT "Fuori Servizio" non sia obbligatoria e, se richiesta, possa avvenire anche massivamente; in caso di violazione l'unica sanzione applicabile dovrebbe essere la fissa di €100 (con riduzioni per ravvedimento) se i dati sono annotati nel registro di emergenza e l'IVA è stata correttamente liquidata; inoltre propone esenzioni per importi irrisori, per ritrasmissioni entro 12 giorni e per duplicati.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda la prassi e le specifiche tecniche: il dispositivo/server guasto deve essere posto nello stato "Fuori Servizio" e va richiesto intervento tecnico; la corretta tenuta del registro di emergenza (o della memoria delle singole casse) e la regolare liquidazione dell'IVA rendono non obbligatoria la ritrasmissione tramite procedura di emergenza (può essere comunque effettuata volontariamente). Se le prescrizioni sono rispettate, non si applicano le sanzioni previste dagli artt. 6, 11 e 12 del d.lgs. 471/1997. Se invece il RT non è stato posto "Fuori Servizio" e ha trasmesso dati incompleti/non veritieri, si applica la sanzione fissa di €100 per trasmissione; arrotondamenti legittimi, reinvii entro 12 giorni e duplicazioni non sono considerati illecito. Gli uffici restano comunque chiamati a valutare caso per caso eventuali cause di non punibilità.

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