LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112
Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNorma che istituisce e disciplina la professione di geologo: riconosce il titolo a chi possiede il titolo accademico e l'abilitazione, rende obbligatoria l'iscrizione nell'albo per l'esercizio, definisce le principali attività professionali (rilievi, studi geologici, indagini su suolo, acque, risorse minerarie, materiali da costruzione, paleontologia ecc.), istituisce l'Ordine nazionale dei geologi e il Consiglio nazionale con funzioni di tenuta dell'albo, vigilanza, disciplina e amministrazione. Prevede elenchi speciali per pubblici impiegati, iscrizioni per docenti universitari, disposizioni transitorie (pratica biennale fino all'esame di Stato) e contiene riferimenti e abrogazioni successivamente aggiornati da decreti.
Disciplina della professione di geologo, albo e Ordine nazionale
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