LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91
Riordinamento del Club alpino italiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAttribuisce personalità giuridica al Club Alpino Italiano e disciplina le sue finalità e attività: gestione/manutenzione di rifugi, bivacchi, sentieri e attrezzature; formazione e corsi; promozione, vigilanza, soccorso e tutela dell'ambiente montano. Sottopone il CAI a vigilanza ministeriale (oggi Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), prevede un contributo statale (stabilizzato a €1.000.000 annui dal 2016 con incrementi dal 2018/2019), equiparazione a pubbliche amministrazioni per taluni tributi e poteri di scioglimento e nomina di commissario. Art. 4 abrogato.
Attribuzione personalità giuridica e disciplina del Club Alpino Italiano (CAI)
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