LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161
Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrevedeva l'obbligo per i comuni di disciplinare con regolamento le attività di barbiere, parrucchiere (uomo/donna) e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza, ovunque esercitate anche a titolo gratuito, e di assoggettare le imprese a tale disciplina. Tuttavia gran parte degli articoli è stata abrogata dal D.Lgs. 26/03/2010 n.59 (come modificato dal D.Lgs. 6/8/2012 n.147) e la materia è oggi regolata da disposizioni successive e competenze regionali/amministrative.
Regolamentazione delle attività di barbiere, parrucchiere e istituti di bellezza
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