Salta al contenuto
Legge

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

Normativa italiana063U0161Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prevedeva l'obbligo per i comuni di disciplinare con regolamento le attività di barbiere, parrucchiere (uomo/donna) e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza, ovunque esercitate anche a titolo gratuito, e di assoggettare le imprese a tale disciplina. Tuttavia gran parte degli articoli è stata abrogata dal D.Lgs. 26/03/2010 n.59 (come modificato dal D.Lgs. 6/8/2012 n.147) e la materia è oggi regolata da disposizioni successive e competenze regionali/amministrative.

Regolamentazione delle attività di barbiere, parrucchiere e istituti di bellezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.