Risposta n. 264 del 14/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che i limiti quantitativi e temporali delle compensazioni orizzontali non si applicano alla speciale compensazione ex art.31 DL 78/2010; ritiene però necessario che il credito IRES emerga da dichiarazione con visto di conformità e propone di utilizzare i crediti ceduti prima della presentazione del modello REDDITI, apponendo il visto successivamente
Interpello ex art.11, c.1, lett. a) L.212/2000: cessione crediti IRES nel consolidato; pagamento debiti iscritti a ruolo ex art.31 DL 78/2010; limiti alla compensazione
Il quesito
Se i limiti previsti per le compensazioni orizzontali (art.17 D.Lgs.241/1997, art.34 L.388/2000, art.9 c.2 DL 35/2013) si applichino quando si utilizza credito IRES ceduto nel gruppo per pagare, mediante la speciale compensazione di cui all'art.31 DL 78/2010, debiti erariali iscritti a ruolo scaduti e dovuti in pendenza di giudizio a titolo provvisorio
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda la disciplina della cessione ex art.43-ter e i successivi obblighi di controllo: uso dei servizi telematici, presentazione preventiva della dichiarazione e apposizione del visto di conformità per gli importi superiori alla soglia. Conclude che il credito IRES ceduto può essere usato per estinguere il debito iscritto a ruolo tramite la compensazione prevista dall'art.31 DL 78/2010, e che i limiti posti da art.34 L.388/2000 e art.9 DL 35/2013 non si applicano in tale contesto, purché siano rispettate le disposizioni di controllo e i relativi adempimenti (dichiarazione, visto, decimo giorno, ecc.)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 14 ago 2020Risposta n. 265 del 14/08/2020
- Interpello · 12 ago 2020Risposta n. 262 del 12/08/2020
- Interpello · 12 ago 2020Risposta n. 263 del 12/08/2020
- Interpello · 11 ago 2020Risposta n. 259 del 11/08/2020
- Interpello · 11 ago 2020Risposta n. 260 del 11/08/2020
- Interpello · 11 ago 2020Risposta n. 261 del 11/08/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →