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Circolare

Circolare Inail n. 20 del 9 luglio 2021

Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 “Emersione di rapporti di lavoro”. Chiarimenti.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la normativa e le modalità di attuazione della procedura di emersione dei rapporti di lavoro prevista dall'art. 103 del DL 19/05/2020 n.34, indicando i settori interessati, i soggetti e gli uffici competenti per la presentazione delle istanze (INPS, Sportello Unico per l'immigrazione, Questura), le istruzioni per l'apertura delle posizioni assicurative presso INAIL per i datori di lavoro non soggetti a riscossione INPS e le decorrenze utili ai fini assicurativi e contributivi, con i termini per gli adempimenti e l'annullamento delle sanzioni automatiche per il periodo pertinente.

Articolo 103 del decreto‑legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) - Emersione di rapporti di lavoro. Chiarimenti

Punti principali

Quadro normativo e riferimenti

Elencati i provvedimenti rilevanti: DL 19/05/2020 n.34 (art.103) e L.77/2020, decreti interministeriali del 27/05/2020 e 7/07/2020, circolari del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro, INPS (n.68, n.101, n.73) e circolare congiunta n.2399 del 24/07/2020.

Ambito di applicazione

La procedura interessa datori di lavoro italiani, UE e stranieri con titolo di soggiorno (art.9 D.lgs.286/98) e si applica ai settori indicati dal comma 3: a) agricoltura/pesca/acquacoltura, b) assistenza alla persona, c) lavoro domestico. Le attività sono individuate tramite codici Ateco (allegato al decreto).

Presentazione delle istanze e tempi

Le istanze sono state presentabili dal 1° giugno al 15 agosto 2020: all'INPS per italiani/UE, allo Sportello Unico per l'immigrazione per stranieri e in Questura per i permessi di soggiorno. Descritte le fasi per la stipula del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso.

Apertura delle posizioni assicurative presso INAIL

I datori soggetti all'obbligo INAIL (es. pesca, alimentare) classificati con Ateco rilevante devono presentare denuncia di iscrizione o denuncia di variazione online se l'attività non è già coperta; le cooperative agricole con particolari caratteristiche sono trattate secondo la gestione Industria.

Decorrenze assicurative e indicazioni nelle denuncie

Nelle denunce di iscrizione/variazione va indicata come data di inizio/ decorrenza: 19/05/2020 per rapporti con cittadini italiani/comunitari; il giorno successivo alla presentazione dell'istanza per rapporti con extracomunitari; la data effettiva di inizio lavoro per nuove instaurazioni con extracomunitari.

Termini, annullamento sanzioni e obblighi in caso di interruzione

Le denunce devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare; la Sede INAIL annullerà le sanzioni civili automatiche relative al periodo tra denuncia e le decorrenze indicate. Se il rapporto termina prima della conclusione della procedura, il datore deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo di effettiva prestazione decorrente dalla data prevista.

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