LEGGE 7 maggio 2026, n. 70
Valorizzazione della risorsa mare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene su politiche del mare, pianificazione marittima, istituzione della zona contigua e tutela delle linee di base, oltre a disciplinare l’attività subacquea ricreativa, le zone di interesse turistico subacqueo e varie modifiche alla nautica da diporto e al codice della navigazione. Prevede nuovi obblighi, sanzioni e aggiornamenti procedurali; alcune misure operano fino all’adozione di decreti attuativi o restano legate a regimi amministrativi specifici.
Disposizioni in materia di politiche del mare, zona contigua, immersioni subacquee e nautica da diporto
Politiche del mare, coordinamento interministeriale e pianificazione
La legge aggiorna la disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare, rafforzandone il ruolo di coordinamento sugli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare. Vengono anche adeguati i riferimenti organizzativi nella disciplina della pianificazione dello spazio marittimo.
Comitato interministeriale per le politiche del mare
È prevista la modifica della cadenza di adozione del Piano del mare da triennale a quadriennale e del monitoraggio da annuale a biennale. Il Comitato promuove il concerto dei Ministri sui provvedimenti attuativi del Piano del mare quando la normativa richiede il concerto di più ministri; il concerto può essere espresso in una riunione del CIPOM convocata su richiesta del Ministro procedente entro 15 giorni. Gli schemi di regolamento attuativi del Piano sono trasmessi al CIPOM, che può rendere entro 30 giorni un parere non vincolante sulla coerenza con gli indirizzi strategici del Piano.
Riorganizzazione dei riferimenti amministrativi
Nella disciplina sulla pianificazione dello spazio marittimo, il Dipartimento per le politiche europee viene sostituito dal Dipartimento per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio, con coinvolgimento anche del Dipartimento per gli affari europei.
Istituzione e limiti della zona contigua
È autorizzata l’istituzione della zona contigua, in conformità alla Convenzione di Montego Bay. L’istituzione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, con notifica agli Stati adiacenti o fronteggianti. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base. Se può sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, il confine esterno è definito con accordi soggetti a ratifica; fino all’entrata in vigore degli accordi, i limiti esterni devono essere fissati senza compromettere l’intesa finale.
Poteri di controllo e diritti degli altri Stati
Nella zona contigua l’Italia può esercitare i diritti consentiti dal diritto internazionale, inclusi controlli per prevenire o reprimere violazioni doganali, fiscali, sanitarie e in materia di immigrazione, nonché per tutelare il patrimonio culturale subacqueo. I controlli devono svolgersi nei limiti delle disposizioni settoriali e dell’assetto delle competenze vigenti. L’istituzione della zona contigua non comprime i diritti di navigazione, sorvolo, posa di condotte e cavi sottomarini e gli altri diritti internazionalmente riconosciuti.
Linee di base del mare territoriale
Per tener conto della mutata morfologia costiera, le linee di base diritte e di chiusura delle baie sono tracciate secondo l’allegato con le coordinate geografiche. Se non sono tracciate linee di base diritte, si intendono normali secondo la cartografia ufficiale. È abrogato il DPR 26 aprile 1977, n. 816. Le carte nautiche e la lista delle coordinate devono essere affisse nei porti e negli approdi a cura delle autorità marittime.
Attività subacquea ricreativa: ambito e finalità
La disciplina si applica ai centri di immersione e di addestramento subacqueo che offrono servizi connessi all’attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse le attività agonistiche, di protezione civile, scientifiche e professionali svolte da enti di ricerca, università e soggetti incaricati. Restano salve le norme per l’attività subacquea rivolta a persone con disabilità. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali della legge. La disciplina si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti.
Definizioni principali
La legge definisce l’attività subacquea ricreativa, il brevetto subacqueo, l’istruttore e la guida subacquea, l’organizzazione didattica, il centro di immersione e di addestramento e la zona di interesse turistico subacqueo. Le definizioni richiamano il rispetto delle norme UNI EN ISO e delle altre norme applicabili.
Regole per le immersioni subacquee
Le immersioni devono rispettare la normativa ambientale e di tutela del patrimonio culturale, oltre alle norme tecniche applicabili. È vietato arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette; il Ministero della cultura può imporre prescrizioni o interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse quando incompatibile con la tutela. È vietato asportare, maneggiare o alimentare fauna e flora marina. L’ISPRA definisce le linee guida per minimizzare la perturbazione degli ecosistemi. Le immersioni con autorespiratore devono svolgersi in numero minimo di due persone. I soggetti che svolgono attività di istruttore, guida, organizzazione didattica e centro devono garantire sicurezza, assistenza e informazione ambientale agli utenti. Sono ammessi sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, nel rispetto delle norme ambientali. Le unità in transito devono restare ad almeno 100 metri dai segnali del subacqueo.
Esercizio delle professioni subacquee
Istruttori e guide subacquee possono operare su tutto il territorio nazionale presso centri, organizzazioni senza scopo di lucro o autonomamente. Devono essere maggiorenni, avere cittadinanza UE o idoneo titolo di soggiorno, godere dei diritti civili e politici, possedere il brevetto professionale, avere copertura assicurativa per responsabilità civile e per i rischi verso dipendenti o collaboratori, e disporre di certificato medico valido. I professionisti UE, SEE e Svizzera possono esercitare in Italia in libera prestazione temporanea o in via stabile previo riconoscimento della qualifica. È imposto l’obbligo di manutenzione delle attrezzature e tenuta di un registro dei collaudi e delle manutenzioni, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell’autorità politica delegata per il mare, di concerto con il Ministro del turismo. L’istruttore può svolgere anche la funzione di guida.
Requisiti e obblighi dei centri di immersione
I centri di immersione e addestramento devono essere iscritti al registro imprese, avere partita IVA, sede per la teoria, attrezzature conformi e funzionanti, dotazioni di primo soccorso, personale addestrato, assicurazione per responsabilità civile e copertura dei rischi verso dipendenti o collaboratori. Devono avvalersi di istruttori e guide in possesso dei requisiti di legge. Prima dell’immersione il responsabile o un incaricato verifica e annota brevetti, orario di inizio e nome della guida o istruttore; al termine annota ora di fine, profondità massima, tipo di autorespiratore e miscela respiratoria. I dati vanno conservati per almeno sei mesi e messi a disposizione delle autorità in caso di accertamenti. Il numero massimo di partecipanti simultanei è di sei subacquei per ogni istruttore o guida. I partecipanti devono attenersi alle procedure di sicurezza pianificate. Ogni subacqueo deve avere brevetto e libretto immersioni, anche digitale, con una serie dettagliata di dati identificativi e tecnici. Le unità di appoggio e i natanti sono soggetti alla normativa sulla nautica da diporto; la cassetta di primo soccorso deve essere conforme a specifiche prescrizioni e il personale di bordo dell’unità di appoggio deve restare a bordo per tutta la durata dell’immersione. I recapiti di emergenza devono essere esposti in luogo visibile. Ai centri si applicano anche gli obblighi relativi alla manutenzione delle attrezzature.
Organizzazioni senza scopo di lucro
Le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di centro immersioni devono avere atto costitutivo e statuto registrati, codice fiscale, sede, attrezzature, dispositivi di primo soccorso, assicurazioni e personale addestrato. Sono soggette agli stessi obblighi previsti per i centri di immersione.
Zone di interesse turistico subacqueo
Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con altri ministri e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, vengono individuate le zone di interesse turistico subacqueo, in coerenza con la pianificazione marittima, paesaggistica e territoriale. I criteri sono sicurezza, rilevanza paesaggistica e faunistica, rilevanza archeologica e rilevanza culturale. Il Ministero del turismo promuove itinerari subacquei gestiti dai centri, ferma la possibilità di immersioni private ove consentite. I centri possono supportare il Ministero della cultura nel tracciamento, monitoraggio e verifica dei siti. Nel monitoraggio e nella valorizzazione possono essere usati strumenti digitali avanzati senza oneri per la finanza pubblica. Il Ministro del turismo promuove la cooperazione internazionale e può stipulare accordi di gemellaggio per scambi culturali, scientifici e formativi.
Sanzioni per l’attività subacquea
Sono previste sanzioni amministrative da 5.000 a 12.000 euro per l’esercizio abusivo dell’attività di istruttore o guida, e per l’esercizio del centro immersioni senza i requisiti richiesti. La violazione degli obblighi di verifica e registrazione delle immersioni è punita con sanzione da 1.000 a 3.000 euro; la violazione degli obblighi sul libretto immersioni con sanzione da 500 a 1.500 euro. In caso di reiterazione delle violazioni più gravi è prevista la sospensione dell’attività fino a sei mesi. Le violazioni sono accertate dagli organi competenti in materia di salute e sicurezza e dalla polizia giudiziaria e di sicurezza; l’autorità competente per l’irrogazione è individuata dalla regione e i proventi spettano alla regione stessa. Le sanzioni non si applicano se il fatto costituisce reato o è punito con sanzione amministrativa più grave.
Modifiche alla nautica da diporto
La legge interviene in modo esteso sul codice della nautica da diporto per semplificare gli adempimenti, rafforzare la sicurezza e disciplinare nuove fattispecie commerciali.
Locazione, noleggio e uso commerciale delle unità
Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto è concessa da privato a impresa di locazione o noleggio, l’annotazione è effettuata solo dall’impresa; è ammesso l’uso commerciale dell’unità per periodi determinati dell’anno indicati nell’annotazione. Per le unità da Paese terzo che stazionano in Italia è richiesta una dichiarazione sostitutiva con i dati tecnici, il titolo di disponibilità, gli estremi della polizza e della certificazione di sicurezza, e l’indicazione delle dotazioni di sicurezza secondo la bandiera. Le imbarcazioni e navi da diporto adibite a uso commerciale possono essere usate anche per altri usi commerciali previsti; le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere usate per attività non commerciale. La ricevuta di presentazione dei documenti allo STED sostituisce la licenza di navigazione fino all’aggiornamento; se corredata della DCI sostituisce la licenza per massimo 90 giorni. Analoga disciplina vale per il rinnovo, che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione all’UCON. Nelle more è consentito il rilascio del ruolo, del ruolino di equipaggio e della licenza radio.
Prevenzione dei danni ambientali per unità estere
Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche con residenza o sede legale in Italia, che navigano o stazionano in acque interne, mare territoriale o zona di protezione ecologica italiana, devono dimostrare l’idoneità alla navigabilità tramite certificazioni dello Stato di bandiera o, in mancanza, mediante visita di un organismo tecnico notificato. L’attestazione ha durata quinquennale.
Navigazione internazionale e autorizzazioni
L’autorizzazione, se corredata della DCI, abilita l’unità alla navigazione in acque internazionali e nelle acque interne e territoriali estere per il tempo necessario alle attività previste. È previsto un diritto di euro 23,70, riassegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la misura è aggiornata almeno biennalmente in base ai costi effettivi.
Patenti nautiche e responsabilità
I cittadini italiani iscritti all’AIRE che abbiano conseguito un titolo di abilitazione o equipollente all’estero possono ottenere senza esami la patente nautica italiana dopo il trasferimento della residenza in Italia. La domanda si presenta all’autorità marittima competente, con titolo estero e giudizio di idoneità; l’autorità verifica i requisiti morali tramite casellario giudiziale. La patente italiana riporta i limiti e le prescrizioni del titolo estero, adattati alla disciplina nazionale, con prevalenza delle eventuali prescrizioni più severe del giudizio di idoneità. Il titolo estero viene restituito al richiedente. In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario o del locatore in leasing è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all’autorità competente.
Locazione con comandante designato
Il contratto di locazione può prevedere che l’imbarcazione sia comandata da un soggetto munito almeno di titolo professionale e designato dal locatario. In tale caso il numero massimo di persone trasportate è dodici, escluso il comandante, salvo un limite inferiore risultante dal certificato di omologazione. Il contratto è stipulabile solo da un unico locatario persona fisica e deve essere conservato a bordo insieme al contratto con il comandante.
Noleggio e altre regole operative
Nel noleggio a tempo determinato, salvo patto contrario, il noleggiatore non provvede al carburante, all’acqua e ai lubrificanti. Le unità destinate al noleggio occasionale devono esporre in modo ben visibile la dicitura “noleggio occasionale” su ciascuna murata; la mancanza del contrassegno è rilevante ai fini sanzionatori. Per gli istruttori pratici nelle scuole nautiche è richiesto il certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale. L’attività formativa per le patenti nautiche viene riservata agli associati da almeno un anno, e la mancanza di scopo di lucro può essere desunta anche dalla promozione commerciale fuori dal perimetro associativo. Viene esteso l’accosto per sbarco e imbarco dei passeggeri di unità a noleggio e aggiornato il regime della navigazione di alcune unità estere.
Archivio telematico e annotazioni
Nel regolamento sull’archivio telematico centrale delle unità da diporto viene inserita l’indicazione dell’eventuale destinazione esclusiva all’attività agonistica. Nel codice della navigazione sono aggiornate le regole per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare, per la perdita dei requisiti, e per le annotazioni sui libretti di navigazione. Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco del comandante devono essere comunicate entro 15 giorni all’ufficio marittimo competente; per gli altri membri dell’equipaggio le annotazioni sono effettuate dal comandante.
Passaggi di proprietà e autenticazioni
Gli sportelli telematici del diportista sono abilitati a rilasciare autenticazioni per i passaggi di proprietà dei beni mobili registrati limitatamente alle unità da diporto, alle condizioni indicate. L’esame di idoneità per gli intermediari è articolato in due prove scritte distinte, una per la disciplina automobilistica e una per la navigazione, con programmi stabiliti con decreto ministeriale. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve aggiornare le modalità di svolgimento dell’esame.
Parametri tariffari della raccomandazione marittima
Per le attività di raccomandazione marittima sono introdotti parametri tariffari minimi e massimi, da stabilire con decreto ministeriale su proposta delle associazioni maggiormente rappresentative. Lo stesso decreto disciplina la percentuale da versare al Fondo agenti marittimi ed aerei e la revisione periodica delle tariffe.
Protezione della Posidonia e degli habitat sensibili
L’ancoraggio non deve causare danni all’ambiente marino e costiero né distruzione o frammentazione di habitat marini sensibili o protetti, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica. Sono qualificati come habitat sensibili, tra gli altri, gli habitat di interesse comunitario, quelli essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate e quelli ad elevata vulnerabilità fisica e biologica.
Entrata in vigore e abrogazioni
Nel contenuto fornito è espressamente abrogato il DPR 26 aprile 1977, n. 816. Non emergono elementi che facciano ritenere l’intera legge obsoleta; si tratta di una disciplina ancora potenzialmente utile e applicabile, soprattutto per il settore marittimo e della nautica da diporto.
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