Provvedimento del 10/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento apporta numerose correzioni e integrazioni al modello Redditi 2019-PF e alle relative istruzioni, con un focus principale sulla nuova disciplina fiscale per Campione d’Italia e su altri aggiornamenti tecnici, di coordinamento e di importi.
Modifiche al modello Redditi 2019-PF e istruzioni
Modifiche al modello Redditi 2019-PF e alle istruzioni
Il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione "Redditi 2019–PF" approvato il 30 gennaio 2019 e le relative istruzioni. Le modifiche riguardano sia il modello sia i due fascicoli istruttori, con integrazioni rilevanti per le agevolazioni fiscali di Campione d’Italia e ulteriori correzioni di carattere tecnico e redazionale.
Interventi sul Fascicolo 1 – Modello
Nel modello vengono apportate diverse modifiche formali e sostanziali:
- al rigo RC14 le colonne 3 e 4 sono rinumerate come colonne 4 e 5;
- nel quadro RP è inserita la nuova sezione VII "Ulteriori dati", con il rigo RP90 "Redditi prodotti in euro Campione d’Italia" e le colonne "Codice" e "Importo";
- al rigo CR15 la colonna 3 assume la denominazione "Spesa 2017 e 2016";
- al rigo RN47 le colonne 1 e 31 vengono denominate "RPF" in luogo di "UPF".
Interventi sul Fascicolo 1 – Istruzioni
Le istruzioni del Fascicolo 1 sono aggiornate in più punti, con correzioni puntuali di rinvii, codici e formulazioni testuali.
Tra gli interventi più rilevanti:
- sono eliminate alcune frasi a pagina 40 relative alla imponibilità IRPEF oltre determinate soglie e alle modalità di indicazione della quota esente nel rigo RC5;
- a pagina 42 il riferimento "576" è sostituito con "578";
- a pagina 45 le istruzioni sulla quota esente per lavoro dipendente e pensioni di Campione d’Italia sono sostituite con rinvii alla nuova sezione VII del rigo RP90;
- nella sezione V - Bonus IRPEF, al rigo RC14, colonna 4, il riferimento "se nel punto 467" è sostituito con "se nel punto 466";
- nel paragrafo sul rigo CR15 (school bonus) la colonna 3 viene chiarita come riferita a "Spesa 2017 e 2016" e si precisa il richiamo ai corsi/anni 2017 e 2016;
- vengono eliminati o sostituiti vari riferimenti a codici, anni e formulazioni in pagine successive, inclusi aggiornamenti ai codici onere, ai riferimenti temporali e alla denominazione "RPF";
- al rigo RP34 colonna 5 la dicitura "UPF" è sostituita con "RPF";
- al rigo RP80 colonna 4 sono eliminate le parole "per determinare la percentuale di detrazione";
- alla voce d’appendice sui redditi esenti è aggiunto un riferimento agli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40;
- nelle istruzioni per il Canada (pensioni estere) si precisa che sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono soggette a tassazione solo secondo quanto indicato, eliminando la precedente affermazione secondo cui le pensioni pubbliche erano imponibili esclusivamente in Italia.
Nuova sezione VII del quadro RP: redditi prodotti in euro a Campione d’Italia
La parte più rilevante del provvedimento è l’inserimento delle istruzioni dettagliate per la nuova sezione VII del quadro RP, dedicata ai redditi prodotti in euro a Campione d’Italia.
Il provvedimento richiama l’art. 25-octies, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l’art. 188-bis del TUIR.
Dal periodo d’imposta 2018:
- tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia concorrono al reddito complessivo al netto di una riduzione del 30 per cento, con abbattimento minimo di euro 26.000;
- sono considerati iscritti nei registri anagrafici anche coloro che hanno domicilio fiscale nel comune, erano già residenti a Campione d’Italia, risultano iscritti all’AIRE dello stesso comune e sono residenti nel Canton Ticino;
- l’agevolazione si applica anche ai redditi di lavoro autonomo di professionisti non iscritti nei registri anagrafici, ma con studi a Campione d’Italia, prodotti in euro nel territorio del comune e/o in Svizzera;
- l’agevolazione si applica anche ai redditi d’impresa prodotti in euro nel comune da imprese individuali iscritte alla Camera di commercio di Como e con sede operativa o unità locale a Campione d’Italia.
Per i redditi d’impresa si precisa che:
- se l’attività è svolta anche fuori dal comune, occorre tenere una contabilità separata;
- le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente concorrono al reddito prodotto nel comune in proporzione al rapporto tra ricavi/compensi/proventi del comune e ricavi/compensi/proventi complessivi.
L’agevolazione:
- si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sugli aiuti de minimis;
- riguarda i redditi indicati nei quadri RA, RB, RC, RH, RL, RM, RT, RE, RF, RG e RD;
- viene fruita compilando la dichiarazione ordinaria e indicando nella sezione i soli redditi prodotti in euro per i quali si intende beneficiare del regime.
Codici da indicare nel rigo RP90 e modalità di calcolo dell’agevolazione
Nel rigo RP90, colonna 1, va indicato un codice identificativo della tipologia di reddito agevolabile:
- 1: redditi dominicali (quadro RA)
- 2: redditi agrari (quadro RA)
- 3: redditi da fabbricati (quadro RB)
- 4: redditi da lavoro dipendente e assimilati (quadro RC)
- 5: redditi da pensione (quadro RC)
- 6: redditi di capitale e diversi (quadro RL)
- 7: redditi a tassazione ordinaria (quadro RM)
- 8: plusvalenze di natura finanziaria a tassazione ordinaria (quadro RT)
- 9: redditi di lavoro autonomo (quadro RE)
- 10: redditi d’impresa in contabilità ordinaria (quadro RF)
- 11: redditi d’impresa in contabilità semplificata (quadro RG)
- 12: redditi d’impresa forfetari (quadro RD)
- 13: redditi prodotti in forma associata (quadro RH)
Nella colonna 2 va indicato l’importo dei redditi agevolabili prodotti in euro.
La riduzione si applica nel seguente modo:
- i redditi indicati in colonna 2 concorrono al reddito complessivo ridotti del 30 per cento, con abbattimento minimo di euro 26.000;
- l’agevolazione complessiva è pari al maggiore importo tra il 30 per cento della somma dei redditi e 26.000 euro;
- l’agevolazione non può superare la somma dei redditi agevolabili;
- se il 30 per cento della somma dei redditi della colonna 2 è inferiore o uguale a 26.000 euro, l’agevolazione va ripartita proporzionalmente tra le singole tipologie di reddito.
È riportato un esempio numerico: redditi di fabbricati pari a 20.000 euro e redditi di lavoro autonomo pari a 30.000 euro danno diritto a un’agevolazione complessiva di 26.000 euro, ripartita in 10.400 euro sui fabbricati e 15.600 euro sul lavoro autonomo; i redditi imponibili residui risultano quindi pari a 9.600 euro e 14.400 euro.
Indicazioni specifiche per lavoro dipendente, pensioni e redditi d’impresa
Il provvedimento fornisce chiarimenti operativi sull’utilizzo dell’agevolazione per Campione d’Italia in relazione ad alcune categorie reddituali.
In particolare:
- per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di pensione prodotti a Campione d’Italia, l’importo della riduzione è indicato nei campi RC5, colonna 2 e RC5, colonna 3 del quadro RC, ai fini dello scomputo dai redditi indicati nei righi RC1-RC3 con i codici 5, 6 e 8;
- se nella Certificazione Unica 2019 sono compilati i punti 457-460, ciò segnala che per alcuni o tutti i redditi da lavoro dipendente e/o pensione è stata riconosciuta l’agevolazione Campione d’Italia; in tal caso nel quadro RP devono essere riportati gli importi lordi indicati in tali punti;
- se è compilato il punto 460 della Certificazione Unica 2019, deve essere riportato l’importo indicato in tale punto;
- per i redditi d’impresa in contabilità ordinaria, semplificata o forfetaria, l’agevolazione è sottratta direttamente nei quadri RF, RG o RD, rispettivamente nei righi RF63, RG31 o RD14;
- per le altre tipologie reddituali l’agevolazione è sottratta direttamente nel quadro RN, prima delle altre deduzioni.
Si precisa inoltre che, in caso di persona fisica socia, associata o beneficiaria di soggetti trasparenti o di trust trasparenti/misti, se il soggetto trasparente ha già fruito dell’agevolazione ex art. 188-bis TUIR nella determinazione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo, il socio/associato/beneficiario non può beneficiare ulteriormente della stessa agevolazione sulla quota imputata.
Ulteriori correzioni alle istruzioni del Fascicolo 1
Sono introdotte anche altre correzioni puntuali:
- a pagina 91 viene aggiunto, in chiusura delle istruzioni, che il reddito va diminuito dell’importo dell’agevolazione di Campione d’Italia determinato nella sezione VII del rigo RP90;
- a pagina 96, nella colonna 1 relativa alla detrazione per redditi di lavoro dipendente, vengono corrette le istruzioni sulla quota esente ed eliminato un punto elenco;
- a pagina 97, per la detrazione per redditi di pensione, sono riscritte le istruzioni di calcolo con una formula che utilizza il totale dei redditi pensione e il valore RC005003; la detrazione spetta se il risultato è maggiore di zero;
- a pagina 104 il riferimento percentuale del 65 per cento è sostituito con il 50 per cento e il coefficiente 0,65 con 0,50;
- nelle istruzioni sui casi particolari dell’addizionale regionale, viene aggiunta una precisazione sul codice "3", utilizzato solo per il monitoraggio dei cittadini che hanno trasferito la residenza in Liguria nel 2018 e che darà diritto all’aliquota agevolata dell’1,23% solo dal periodo d’imposta successivo;
- a pagina 120 nei righi RX37 e RX38 la colonna 1 è sostituita con la colonna 2.
Fascicolo 2 – Modello e istruzioni
Nel Fascicolo 2 sono previste sia modifiche al modello sia aggiornamenti alle istruzioni.
Nel modello:
- a pagina 2 sono eliminate le denominazioni "Contributi previdenziali" per la colonna 3 del rigo RL26 e per la colonna 2 del rigo RL27.
Nelle istruzioni del Fascicolo 2:
- a pagina 6, nella tabella, per il codice F viene eliminato il riferimento "D3 codice 4";
- a pagina 29 si precisa che le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 concorrono al reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare;
- a pagina 30 sono aggiornati i riferimenti al rigo RT61 colonna 1, con l’introduzione dei codici 1, 2 e 3 in funzione della tipologia e del periodo delle plusvalenze;
- al rigo RT66 viene riformulata la regola per l’indicazione degli importi, distinguendo tra codice 1, codice 2 e, per il codice 3, il 58,14 per cento dell’importo del rigo RT65;
- nelle istruzioni per la Cassa Geometri, la denominazione "CIPAG" viene sostituita con "Cassa Geometri";
- a pagina 34 l’importo 76.872 viene sostituito con 77.717;
- nella sezione III e in più punti successivi vengono aggiornati anni di riferimento da 2018 a 2019, oltre ad alcune denominazioni e soglie numeriche, tra cui l’importo 152.650 sostituito con 154.350 e ulteriori sostituzioni del termine "Cipag" con "Cassa Geometri".
Aggiornamenti e correzioni future delle specifiche tecniche
Il provvedimento prevede che eventuali ulteriori aggiornamenti delle istruzioni e correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con relativa comunicazione.
Motivazioni e riferimenti normativi
Le modifiche sono motivate dalla necessità di recepire le novità introdotte dall’art. 25-octies, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha sostituito l’art. 188-bis del TUIR relativo a Campione d’Italia.
Il documento richiama inoltre le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e la disciplina normativa di riferimento, tra cui:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione del modello Redditi 2019–PF.
La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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