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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10768/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione forzata presso terzi promossa da una società creditrice nei confronti di una società debitrice. La debitrice proponeva opposizione deducendo, in sintesi, che l'atto di pignoramento non le era mai stato notificato. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, dichiarava l'improcedibilità dell'esecuzione, la nullità del pagamento eseguito dal terzo pignorato e ne ordinava la restituzione. La creditrice impugnava la decisione, ma nelle more l'appello veniva interrotto per il fallimento della debitrice e la causa veniva riassunta nei confronti del curatore. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'impugnazione ritenendo che la decisione del Tribunale fosse inappellabile perché relativa ad opposizione agli atti esecutivi. Con il ricorso per cassazione la creditrice proponeva cinque motivi; i primi quattro erano diretti contro la sentenza di primo grado e sono stati ritenuti inammissibili, mentre il quinto denunciava violazione degli artt. 615, 617 e 618 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato la controversia come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inappellabilità, nonostante la diversa qualificazione operata dal giudice di prime cure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che l'eventuale invalidità della notificazione del ricorso al fallimento era irrilevante, perché il ricorso era comunque inammissibile o manifestamente infondato. Ha poi dichiarato superflua l'illustrazione dei primi quattro motivi, poiché rivolti contro la sentenza di primo grado. Quanto al quinto motivo, ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello: il giudice di merito aveva escluso che il Tribunale avesse effettivamente qualificato in modo decisivo l'opposizione come opposizione all'esecuzione, osservando invece che il primo giudice si era espresso solo sulla diversa fattispecie del pignoramento privo dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., mentre nella specie la doglianza riguardava la mancata notifica del pignoramento al debitore. Poiché la ricorrente non aveva specificamente censurato tale passaggio e la censura non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, la Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, per la quale l'appello non è esperibile. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 618 c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché non si confrontava con la qualificazione dell'opposizione operata dalla Corte d'appello e con la distinzione tra i diversi rimedi oppositivi.

  • art. 615 c.p.c.

    È stato richiamato come norma invocata dalla ricorrente per sostenere che la domanda dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nell'opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello contro la sentenza di primo grado.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 615 e 617 c.p.c. nella censura della ricorrente.

  • art. 492 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva distinto la fattispecie concreta dalla diversa ipotesi del pignoramento mancante dell'ingiunzione rivolta al debitore ex art. 492 c.p.c.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010

    È stata richiamata per affermare che l'invalidità della notificazione del ricorso è irrilevante quando il ricorso è comunque inammissibile o manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro una decisione relativa a un'opposizione esecutiva, rileva la qualificazione effettivamente compiuta dal giudice di merito; non basta un'affermazione generica o incidentale, occorrendo una vera e propria opzione qualificatoria.
  • Il principio dell'apparenza opera solo se il giudice a quo abbia realmente inteso qualificare l'azione proposta; in difetto di un'esplicita o inequivoca qualificazione, non può ritenersi vincolante un mero riferimento descrittivo alla fattispecie.
  • Quando la sentenza impugnata afferma che il primo giudice non ha qualificato la domanda nel senso prospettato dal ricorrente, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio, altrimenti è inammissibile o infondata.
  • Nell'opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione non è l'appello se il sistema processuale prevede un diverso regime di impugnabilità; la qualificazione della domanda incide quindi direttamente sull'ammissibilità dell'impugnazione successiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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