L.R. Toscana 38/2004
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana ricerca, coltivazione, utilizzazione e controllo di acque minerali, di sorgente e termali, affidando ai comuni permessi, concessioni e vigilanza, con canoni e cauzioni. Prevede regole per imbottigliamento, etichettatura, pubblicità, autocontrollo e attività termali. Molte norme operative valgono solo dal regolamento attuativo regionale; disposizioni transitorie e abrogazioni sono ormai superate.
Disciplina toscana della ricerca, coltivazione, utilizzazione e valorizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali
Disciplina delle acque minerali, di sorgente e termali in Toscana
La legge regola, nel territorio della Regione Toscana, la ricerca, la coltivazione, l’utilizzazione e la valorizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali riconosciute dalla normativa vigente. La coltivazione avviene mediante concessione onerosa e a tempo determinato, nel quadro della tutela ambientale, idrogeologica e dello sviluppo sostenibile dei territori interessati.
Finalità, natura dei beni e definizioni
La Regione promuove l’uso razionale delle risorse idriche tutelando:
- l’assetto ambientale e idrogeologico;
- l’utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche;
- lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati.
Le acque minerali, di sorgente e termali presenti sul territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.
Ai fini della legge vengono definiti, tra l’altro:
- acque minerali naturali e acque di sorgente, secondo la disciplina statale di settore;
- acque termali, cioè acque minerali naturali utilizzate a fini terapeutici;
- piscina termale e balneoterapia in piscina termale;
- acquifero, giacimento, bacino di ricarica e coltivazione del giacimento. I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “idrotermale” e “idrominerale” sono riservati alle fattispecie con efficacia terapeutica riconosciuta.
Riparto delle funzioni tra Regione e comuni
Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione sono attribuite ai comuni interessati, secondo la superficie territoriale prevalente. Le funzioni in materia di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente spettano al comune in cui ha sede lo stabilimento di imbottigliamento.
La Regione conserva funzioni di:
- tenuta degli elenchi di permessi e concessioni;
- assistenza tecnica ai comuni;
- monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti;
- adozione di provvedimenti di tutela, anche con eventuali limitazioni alle attività in ambiti territoriali delimitati.
La Regione cura inoltre la programmazione e la promozione del settore, anche tramite gli strumenti di sostegno alle imprese e le politiche di promozione economica e turistica. Dal 2022 è espressamente prevista una politica regionale di sostegno al settore termale, con priorità agli interventi di riqualificazione del patrimonio idro-termale e di rigenerazione urbana.
Ricerca: permesso, requisiti e procedimento
La ricerca è subordinata al permesso rilasciato dal comune competente. Il permesso riguarda lo studio del bacino idrogeologico, gli esami dell’acqua e la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde non affioranti.
Caratteristiche del permesso:
- area massima: 200 ettari;
- durata: fino a 3 anni, prorogabile per 1 anno in presenza di motivate esigenze;
- più permessi allo stesso ricercatore nello stesso bacino: massimo 400 ettari complessivi;
- il permesso vale anche ai fini della richiesta di riconoscimento dell’acqua minerale naturale o di sorgente, ma non abilita in alcun caso al commercio dell’acqua captata.
Il rilascio richiede, tra l’altro:
- programma di ricerca;
- prova dell’idoneità tecnica, economica e professionale;
- requisiti di onorabilità;
- polizza fideiussoria almeno pari al 20% degli investimenti previsti.
Le istanze sono pubblicate e, se concorrenti, prevale la priorità di presentazione. In prossimità di permessi o concessioni esistenti il comune non rilascia nuovi permessi se, anche in via presuntiva, emerge la non sostenibilità quantitativa o qualitativa.
Obblighi del titolare del permesso di ricerca
Il titolare del permesso deve:
- comunicare l’avvio dei lavori almeno 30 giorni prima;
- trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sui lavori e sui risultati;
- comunicare immediatamente l’eventuale captazione provvisoria o il rinvenimento di falde;
- ripristinare a proprie spese i siti a fine attività e mettere in sicurezza le opere di presa;
- far eseguire perforazioni e chiusure dei pozzi da personale qualificato.
Canone di ricerca, trasferimento e cessazione del permesso
Il permesso è soggetto a un canone annuo di 30 euro per ettaro o frazione, con minimo di 600 euro, da versare al rilascio; il ritardo oltre 12 mesi comporta la decadenza. Il canone è aggiornato biennalmente dalla Giunta regionale nei limiti previsti dalla legge.
Il permesso può essere trasferito, con assenso del comune, solo con atto tra vivi. Cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca.
La decadenza interviene, tra l’altro, se:
- i lavori non iniziano o restano sospesi oltre 3 mesi senza giustificato motivo;
- sono violate le prescrizioni comunali;
- il canone non è pagato per due anni consecutivi;
- si commercia l’acqua captata in violazione del divieto.
Coltivazione: concessione, gara pubblica e requisiti
La coltivazione di giacimenti riconosciuti è subordinata alla concessione comunale, con durata massima di 25 anni e proporzionata agli investimenti programmati.
Per il rilascio della concessione:
- il titolare del permesso presenta una relazione di fine ricerca;
- il comune avvia una procedura di evidenza pubblica;
- l’area della concessione deve coincidere con l’area del permesso o essere inferiore;
- possono partecipare tutti i soggetti interessati, compreso il titolare del permesso.
La concessione è assegnata all’offerta economicamente più vantaggiosa, con preferenza al titolare del permesso in caso di parità.
Sono richiesti, tra gli altri:
- requisiti di onorabilità;
- idoneità tecnica, economica e professionale;
- programma di coltivazione;
- piano industriale su tutela, valorizzazione sostenibile, sviluppo territoriale, ricadute occupazionali e compensazione degli impatti.
Non può essere rilasciata la concessione, tra l’altro, a soggetti:
- in stato di fallimento, liquidazione o concordato;
- avviati a tali procedure;
- condannati per reati gravi sulla moralità professionale;
- inadempienti in materia di sicurezza del lavoro o contratti collettivi.
Contenuto della concessione, canoni e convenzione
Il provvedimento di concessione indica:
- concessionario e domicilio;
- durata;
- area concessa;
- portata di concessione, di regola entro l’80% della portata complessiva delle opere di presa, elevabile fino al 90% in presenza di verifiche di sostenibilità;
- aree di salvaguardia e di valorizzazione;
- canoni dovuti;
- obblighi ulteriori;
- eventuale obbligo di garantire, in emergenza idrica, disponibilità di derivazioni per la collettività;
- denominazione del giacimento, se richiesta.
La concessione è subordinata a convenzione tra comune e concessionario. La convenzione disciplina anche gli oneri diretti e indiretti, i canoni, la durata e le modalità di applicazione dei canoni.
Il canone è:
- per imbottigliamento: da 0,50 a 2,00 euro per metro cubo, con eventuale riduzione fino al 50% per imbottigliamento in vetro;
- per uso termale: 0,10 euro per metro cubo, con tetti massimi differenziati per fasce di portata. Per le cure convenzionate con il SSN è prevista una riduzione del 50%. I canoni si pagano al comune entro 30 giorni dal rilevamento e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Esercizio della concessione, deposito cauzionale e cessazione
La coltivazione deve essere mantenuta in attività; la sospensione è possibile per fondati motivi, restando l’obbligo di manutenzione degli impianti.
Il concessionario deve:
- trasmettere ogni anno una relazione sui lavori svolti e sul programma dell’anno successivo;
- ripristinare e mettere in sicurezza i siti in caso di cessazione;
- prestare cauzione fideiussoria, con minimo di 75.000 euro.
La concessione si trasferisce con autorizzazione comunale, anche per successione ereditaria entro 12 mesi dal decesso. I contratti di somministrazione richiedono autorizzazione comunale.
La concessione cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca. La rinuncia non esonera dal pagamento del canone dell’anno in corso.
Decadenza e revoca della concessione
La decadenza è pronunciata, tra l’altro, se il concessionario:
- viola obblighi essenziali della concessione;
- perde i requisiti soggettivi;
- non paga il canone per due anni consecutivi;
- viola la convenzione;
- sospende l’attività per oltre 3 mesi consecutivi o oltre 4 mesi nell’anno senza giustificato motivo;
- trasferisce la concessione senza autorizzazione;
- non ottiene l’autorizzazione sanitaria per le acque termali;
- non installa gli apparecchi di misura;
- stipula contratti di somministrazione termale senza autorizzazione;
- non trasmette i dati richiesti dalla Regione e dai comuni.
Nei casi di crisi d’impresa, il comune valuta caso per caso la decadenza se è garantita la continuazione dell’attività.
La revoca è possibile per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
Aree di salvaguardia, tutela ambientale e pubblica utilità
Sono previste aree di salvaguardia articolate in:
- zone di rispetto, individuate dal comune;
- zone di protezione ambientale, individuate dalle province nel piano territoriale di coordinamento o con variante, in coerenza con gli strumenti regionali di pianificazione.
Le province aggiornano il quadro conoscitivo sulla vulnerabilità delle risorse. I comuni possono inoltre individuare aree di valorizzazione ambientale, in particolare per il settore termale, finalizzate alla tutela urbanistico-ambientale dei territori termali.
Le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, captazione, adduzione e contenimento sono dichiarate di pubblica utilità.
Vigilanza, controlli e sanzioni per ricerca e coltivazione
I comuni esercitano la vigilanza sulle attività di ricerca e coltivazione, ferma restando la vigilanza in materia di sicurezza dei lavoratori attribuita alle ASL. Per gli accertamenti i comuni operano secondo i poteri della legge n. 689/1981.
Sono previste sanzioni amministrative per:
- ricerca senza permesso: da 12.000 a 18.000 euro e sospensione;
- ricerca difforme dal permesso: da 2.000 a 4.000 euro;
- coltivazione senza concessione: da 10.000 a 50.000 euro e sospensione;
- coltivazione difforme dalla concessione: da 2.500 a 20.000 euro;
- mancato pagamento del canone: aumento del 30% o del 50% a seconda del ritardo;
- installazione non corretta degli apparecchi di misura: da 1.000 a 5.000 euro.
Utilizzazione, denominazioni, operazioni consentite e divieti
Ogni acqua minerale naturale e ogni acqua di sorgente deve essere venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute. È vietato attribuire alla stessa acqua denominazioni o designazioni commerciali diverse.
Sono consentite solo le operazioni espressamente previste, tra cui captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, deposito, specifici trattamenti di separazione o eliminazione di componenti, aggiunta o reincorporazione di anidride carbonica e, a determinate condizioni, miscelazione con acqua della stessa concessione. Sono vietati, tra l’altro:
- trasporto in recipienti non autorizzati;
- potabilizzazione e trattamenti battericidi o batteriostatici;
- miscelazione tra acqua minerale e acqua di sorgente.
Per le acque potabili è vietato l’uso di indicazioni che possano confondersi con acque minerali o di sorgente.
Etichettatura, contenitori e pubblicità
Le acque minerali e di sorgente devono riportare etichette conformi alla normativa statale e alimentare. Le analisi in etichetta vanno aggiornate almeno ogni cinque anni; il soggetto esercente deve richiederne il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza. Ogni variazione dell’etichetta va trasmessa al comune.
Le etichette possono riportare indicazioni in lingua straniera solo se i caratteri non superano quelli italiani. I contenitori devono essere muniti di dispositivi di chiusura idonei a evitare falsificazioni, contaminazioni e fuoriuscite.
La pubblicità non può attribuire proprietà inesistenti né, in particolare, proprietà di prevenzione, cura o guarigione di malattie. È vietato ingenerare confusione sulla sorgente, sul luogo di utilizzazione o sulle caratteristiche del prodotto.
Le sanzioni per violazioni in materia di denominazioni, confezionamento, etichettatura, pubblicità e regolamento regionale vanno, a seconda dei casi, da 2.500 a 45.000 euro, con aggravio in caso di reiterazione.
Autocontrollo e procedure di sicurezza per le acque minerali e di sorgente
Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo conforme al regolamento CE n. 852/2004. Deve inoltre essere tenuto un registro tecnico con i dati di portata e quelli rilevati dagli apparecchi di misura.
Le partite non conformi devono essere ritirate immediatamente nei casi di mancato rispetto delle procedure di autocontrollo, di non conformità riscontrata nello stabilimento o dall’autorità sanitaria.
L’avvio dell’attività di utilizzazione è assoggettato ad autorizzazione SUAP, previo accertamento dei requisiti tecnici. L’esercente deve comunicare variazioni dei dati, cessioni o cessazioni dell’attività.
Cessazione e sospensione dell’utilizzazione di acque minerali e di sorgente
L’ASL dispone la sospensione e, in caso di inadempienza, la cessazione dell’attività quando ricorrono, tra l’altro:
- mancanza dei requisiti tecnici o igienico-sanitari;
- mancata applicazione dell’autocontrollo;
- presenza di inquinanti;
- carenze impiantistiche;
- operazioni sull’acqua non consentite;
- uso di contenitori difformi.
La cessazione è disposta anche per rinuncia, decadenza o revoca della concessione.
Disciplina delle acque termali: utilizzazione, piscine, autorizzazioni e controlli
Le acque termali devono essere utilizzate, ove possibile, in prossimità della sorgente, nel rispetto delle aree di salvaguardia e delle prescrizioni della concessione. Le captazioni, canalizzazioni e serbatoi devono impedire alterazioni della composizione dell’acqua.
Per le piscine termali è ammesso il parziale ricircolo, a condizioni rigorose, tra cui:
- immissione di acqua termale direttamente captata almeno pari al 2% del volume della piscina ogni ora;
- trattamenti solo fisici, senza modifiche della composizione essenziale;
- divieto di sostanze chimiche ossidative;
- controllo degli accessi e piano di autocontrollo;
- svuotamento periodico almeno mensile.
Gli stabilimenti termali devono avere un direttore sanitario responsabile del funzionamento sanitario e dell’organizzazione delle cure. Devono inoltre dotarsi di un piano di autocontrollo con analisi dei rischi, monitoraggio, azioni correttive e conservazione della documentazione per almeno 24 mesi.
Gli stabilimenti possono svolgere anche attività estetiche/cosmetiche, commercializzare prodotti non legati alle proprietà terapeutiche e svolgere attività sanitarie non termali, se in locali distinti e nel rispetto delle norme di settore.
Sono soggette ad autorizzazione regionale, tra le altre:
- apertura ed esercizio di stabilimento termale;
- modifiche strutturali e impiantistiche;
- nuove captazioni o miscelazioni;
- produzione di sali minerali a fini terapeutici;
- uso di acque termali per cosmetici;
- imbottigliamento e vendita di acqua termale.
L’autorizzazione richiede il possesso della concessione, il rispetto della disciplina tecnica e del piano di autocontrollo. Il procedimento è presentato tramite SUAP. La variazione del titolare va comunicata entro 5 giorni lavorativi; anche le variazioni del direttore sanitario, del regolamento interno e del periodo di apertura sono soggette a comunicazione.
La sospensione dell’attività termale è disposta dall’ASL in caso di carenze dei requisiti o delle prescrizioni; la revoca segue se l’irregolarità non è eliminata. La revoca interviene comunque se cessa la concessione mineraria.
Accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali
Gli stabilimenti termali autorizzati che intendono erogare prestazioni per il servizio sanitario regionale devono ottenere l’accreditamento istituzionale. L’accreditamento:
- richiede requisiti minimi generali e specifici per i cicli di cure termali;
- è necessario per stipulare rapporti contrattuali con il servizio sanitario;
- ha durata quinquennale, rinnovabile;
- nelle more del rinnovo consente la prosecuzione dell’attività in proroga.
L’accreditamento non obbliga le aziende sanitarie a remunerare prestazioni rese fuori dagli accordi contrattuali.
Le verifiche di vigilanza sugli stabilimenti accreditati sono svolte dall’ASL; in caso di non conformità, la Regione diffida all’adeguamento entro 90 giorni e può arrivare alla revoca dell’accreditamento.
Sanzioni in materia termale
Per l’utilizzazione delle acque termali sono previste sanzioni amministrative, tra cui:
- esercizio delle attività soggette ad autorizzazione senza titolo: da 20.000 a 50.000 euro e sospensione per le attività più rilevanti;
- esercizio senza autorizzazione di altre attività termali: da 2.500 a 15.000 euro e sospensione;
- mancata comunicazione della variazione del titolare: da 500 a 2.500 euro;
- violazione delle disposizioni sulle piscine termali: da 2.500 a 15.000 euro e sospensione;
- mancanza del piano di autocontrollo: da 500 a 2.500 euro.
Disposizioni transitorie, attuative e abrogazioni
La legge trova applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento regionale attuativo. Molte disposizioni transitorie riguardavano l’adeguamento di concessioni, autorizzazioni ed etichette già esistenti entro termini ormai decorsi, per cui hanno oggi rilievo storico.
Il regolamento attuativo regionale disciplina in dettaglio procedure, requisiti tecnici, modulistica, controlli, campionamenti, aggiornamento delle analisi, chiusura dei pozzi, rilascio delle autorizzazioni e dell’accreditamento.
Sono abrogate la previgente legge regionale n. 86/1994 e altre disposizioni indicate dalla legge stessa. La disciplina è stata inoltre più volte modificata, soprattutto per adeguamenti alla normativa statale e per l’introduzione della disciplina specifica sulle acque termali e sulle piscine termali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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