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Legge

L.R. Toscana 43/2004

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Normativa regionaleL.R. Toscana 43/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina le IPAB con sede in Toscana, imponendo la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in enti privati senza scopo di lucro, ovvero l’estinzione nei casi previsti. Disciplina procedimenti, controlli comunali/regionali, patrimonio, personale e una disciplina speciale per l’Istituto degli Innocenti di Firenze. Alcuni termini erano legati all’entrata in vigore e ai procedimenti iniziali.

Riordino delle IPAB toscane e disciplina delle ASP

Riordino delle IPAB in Toscana e disciplina delle ASP

La legge disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) con sede legale in Toscana, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché l’estinzione quando la trasformazione non sia possibile. Regola inoltre l’organizzazione e il funzionamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) nel territorio regionale.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento riguarda le IPAB istituite ai sensi della legge n. 6972/1890 con sede legale in Toscana. La disciplina è diretta a:

  • accertare i requisiti per la trasformazione delle IPAB;
  • regolare la trasformazione in ASP o in enti privati;
  • prevedere l’estinzione delle IPAB non trasformabili;
  • dettare norme organizzative, contabili e di controllo per le ASP.

Trasformazione delle IPAB: regola generale e casi esclusi

Le IPAB sono tenute a trasformarsi, secondo le procedure previste, in ASP oppure in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori.

La trasformazione in ASP è esclusa quando ricorra una delle seguenti condizioni:

  • patrimonio complessivo inferiore a 500.000 euro;
  • bilancio complessivo inferiore a 500.000 euro, oppure bilancio superiore ma comunque insufficiente per realizzare finalità e servizi statutari;
  • inattività nel campo sociale da almeno due anni;
  • finalità statutarie esaurite o non più conseguibili.

Per le IPAB già commissariate all’entrata in vigore della legge, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono svolti dal commissario straordinario, il cui incarico è prorogato per il tempo necessario.

Riconoscimento della natura privata

Su istanza dell’IPAB può essere riconosciuta la natura privata quando l’ente continui a perseguire finalità assistenziali e sia accertato uno dei seguenti caratteri:

  • associativo;
  • IPAB promossa e amministrata da privati;
  • ispirazione religiosa.

Sono descritte in modo puntuale le condizioni che qualificano queste tre tipologie, in particolare:

  • per le IPAB associative, l’iniziativa volontaria dei soci/promotori, il ruolo statutario dei soci nella gestione e la presenza di prestazioni volontarie o contribuzioni/donazioni;
  • per le IPAB promosse e amministrate da privati, la provenienza privata dell’atto costitutivo o di fondazione, la designazione privata di almeno metà dell’organo deliberante e una prevalenza di patrimonio di origine originaria o comunque non eccessivamente finanziato con risorse pubbliche;
  • per le IPAB di ispirazione religiosa, il perseguimento prevalente di indirizzi religiosi e il collegamento con una confessione religiosa tramite gli organi o la gestione.

È inoltre prevista la possibilità di riconoscere la natura privata, anche fuori dai casi sopra indicati, quando l’IPAB presenti nei termini un atto d’intesa con il comune sede legale e il Presidente della Giunta regionale approvi la trasformazione.

Procedimento di trasformazione: termini e passaggi essenziali

L’IPAB deve presentare alla Regione l’istanza di trasformazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Nel procedimento possono emergere diverse opzioni:

  • se l’ente ritiene di rientrare nei casi ostativi alla trasformazione in ASP, può presentare un piano di adeguamento per mantenere la personalità giuridica pubblica;
  • se ricorre l’esaurimento delle finalità statutarie ma l’ente dispone di risorse adeguate, può deliberare la modifica delle finalità in altre finalità sociali o socio-assistenziali;
  • se ricorrono i requisiti per la personalità privata, può chiedere il riconoscimento della natura privata;
  • se non sussistono i presupposti né per l’ASP né per il privato, l’IPAB è estinta.

Il dirigente regionale competente accerta i requisiti sulla base dell’istanza e del parere del comune. La fase istruttoria si conclude entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona

Quando è accertata la possibilità della trasformazione in ASP, il Presidente della Giunta regionale approva la trasformazione e lo statuto con decreto, previo parere del comune sede legale, da rendersi entro 60 giorni. Decorso tale termine, il Presidente può decidere anche in assenza del parere.

Se il comune esprime parere contrario, è convocata una conferenza interistituzionale composta da:

  • sindaco o suo delegato;
  • legale rappresentante dell’IPAB;
  • rappresentante della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale decide poi in via conclusiva, sentita anche l’articolazione zonale della conferenza dei sindaci. Il provvedimento deve intervenire entro 180 giorni dalla trasmissione dello statuto, termine sospendibile per chiarimenti o per la conferenza interistituzionale.

Piano di adeguamento per mantenere la forma pubblica

Il piano di adeguamento serve a superare le condizioni che escludono la trasformazione in ASP e a consentire la ripresa dell’attività sociale mantenendo la personalità pubblica.

Il piano è istruito come le altre istanze e deve risultare attuabile entro il termine indicato, comunque non superiore a 180 giorni se il piano non prevede diversamente. Entro 90 giorni dalla chiusura dell’istruttoria il piano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comune.

La trasformazione in ASP diviene efficace solo quando il comune attesta positivamente il compimento del piano, su istanza dell’IPAB.

Se il piano non è presentato o non è definitivamente compiuto nei termini, la Giunta regionale procede all’estinzione.

Trasformazione in persona giuridica privata

Per l’acquisizione della personalità giuridica privata si applicano la disciplina regionale sulle persone giuridiche private e il relativo regolamento di attuazione.

Le IPAB che rientrano nei casi di riconoscimento privato devono presentare l’istanza entro 120 giorni dalla comunicazione del decreto conclusivo dell’istruttoria. La trasformazione avviene in forma di associazione o fondazione di diritto privato, tenendo conto delle finalità originarie.

IPAB equiparate: trasformazione semplificata

Gli enti equiparati alle IPAB dall’articolo 91 della legge n. 6972/1890, come conservatori senza scopi educativi della gioventù, ospizi dei pellegrini, ritiri, eremi, confraternite e istituti consimili, possono trasformarsi direttamente in enti privati senza verifica preventiva dei requisiti. Presentano l’istanza entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Estinzione delle IPAB e destinazione del patrimonio

L’IPAB è estinta con deliberazione della Giunta regionale, in particolare quando:

  • ricorrano le condizioni ostative alla trasformazione in ASP e non sia presentato il piano di adeguamento o l’istanza privata sia respinta;
  • ricorra l’esaurimento delle finalità e non sia stata deliberata la loro modifica;
  • manchi l’istanza di trasformazione o vi sia inattività degli organi rispetto agli adempimenti di riordino;
  • il piano di adeguamento non sia presentato o non sia compiuto nei termini.

L’estinzione può essere richiesta dagli organi dell’IPAB o dal comune competente; la Giunta acquisisce i pareri delle parti interessate entro 60 giorni, decorso il quale può deliberare anche senza risposta. Può inoltre procedere d’ufficio.

Il patrimonio dell’IPAB estinta è assegnato, con la deliberazione di estinzione, a un’altra ASP con finalità identiche o analoghe della medesima zona socio-sanitaria, su proposta del comune e d’intesa con l’ente subentrante. In mancanza, subentra il comune sede dell’IPAB estinta. Il trasferimento riguarda beni, rapporti giuridici attivi e passivi, personale e beni con vincolo di destinazione ai servizi sociali.

Personale delle IPAB estinte e tutela dei rapporti di lavoro

Il personale di ruolo o con rapporto a tempo indeterminato è assegnato all’ente destinatario dei beni. Quest’ultimo subentra anche nei rapporti di lavoro a termine e negli altri rapporti di prestazione d’opera in corso al momento dell’estinzione.

Fino all’inquadramento nei ruoli del nuovo ente continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico vigente presso l’IPAB di provenienza, fatto salvo il trattamento economico in godimento al momento del trasferimento.

Regime delle aziende pubbliche di servizi alla persona

Le ASP fanno parte del sistema regionale integrato dei servizi sociali e partecipano alla programmazione zonale. Comune e altri enti pubblici della zona possono avvalersi delle loro prestazioni tramite contratti di servizio.

Le ASP utilizzano risorse e rendite patrimoniali per offrire servizi che assicurino il miglior rapporto tra qualità e costi.

Sono enti pubblici dotati di autonomia contabile, tecnica e gestionale, di uno statuto e di regolamenti interni, con autonomia finanziaria basata su rendite patrimoniali, liberalità, corrispettivi e trasferimenti pubblici o privati. La gestione si conforma ai principi di distinzione tra indirizzo e gestione, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pareggio di bilancio.

Poteri di Regione e comune sulle ASP

Lo statuto e le modifiche statutarie riguardanti mutamento delle finalità, trasformazione o fusione sono approvati dal Presidente della Giunta regionale previo parere del comune sede legale, da esprimere entro 60 giorni.

Il comune esercita vigilanza e controllo, adotta atti di indirizzo, approva regolamento di organizzazione e contabilità e approva le modifiche statutarie che non incidono sulle finalità.

L’ASP deve trasmettere al comune i bilanci economici preventivi annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio entro 10 giorni dall’approvazione. In caso di mancata approvazione, il comune, previa diffida, nomina un commissario ad acta.

Il comune può inoltre sciogliere gli organi e nominare un commissario in caso di gravi violazioni, gravi irregolarità, irregolare costituzione dell’organo di governo o protratta inattività. La ricostituzione degli organi avviene entro 90 giorni.

Organi dell’ASP e loro funzionamento

Gli organi dell’ASP sono:

  • presidente;
  • consiglio di amministrazione;
  • assemblea dei soci, se prevista dallo statuto;
  • collegio dei revisori.

Il presidente è il legale rappresentante, eletto nel consiglio di amministrazione tra i membri designati dal comune, salvo rinuncia del comune alla nomina del presidente. Lo statuto disciplina funzioni e sostituzione.

Il consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo e verifica dell’azione amministrativa e gestionale. La normativa vigente, come risultante dalle modifiche del 2024, prevede composizione di tre o cinque membri e regole differenziate di nomina in base alla presenza o meno dell’assemblea dei soci.

Tra le attribuzioni principali del consiglio vi sono:

  • elezione del presidente;
  • nomina del direttore;
  • definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi;
  • assegnazione delle risorse;
  • approvazione dei bilanci e del conto economico;
  • dismissione e acquisto di immobili;
  • verifica dell’azione amministrativa e della gestione;
  • adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.

Inconferibilità, incompatibilità e revisione contabile

Le cause di inconferibilità e incompatibilità per presidente e consiglieri sono disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013.

Lo statuto deve prevedere un collegio dei revisori di tre membri se il bilancio complessivo supera 10 milioni di euro; altrimenti può prevedere un solo revisore. I revisori devono essere iscritti nel registro nazionale dei revisori legali e delle società di revisione.

Si applicano inoltre specifiche cause di ineleggibilità e incompatibilità, tra cui:

  • incompatibilità con altre cariche nell’ASP;
  • divieto per chi abbia ricoperto la carica di presidente o consigliere nel biennio precedente;
  • divieto di assumere incarichi o consulenze presso l’ente o organismi dipendenti.

Gli organi decadono in caso di incompatibilità non rimossa. La decadenza è adottata dal comune vigilante.

Direttore, personale e contabilità

La gestione e l’attività amministrativa sono affidate a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato basato su professionalità ed esperienza.

Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, dell’attuazione dei programmi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale e i rapporti sindacali.

Il personale ha rapporto di lavoro privatistico. In attesa dell’istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva continuano ad applicarsi i contratti collettivi vigenti per le IPAB; per le IPAB trasformate in enti privati restano validi i CCNL in essere fino alla disciplina nazionale specifica.

La contabilità è economica e non più finanziaria, con bilancio preventivo annuale, bilancio preventivo pluriennale triennale e bilancio di esercizio coincidente con l’anno solare. È previsto il pareggio di bilancio e, per le realtà minori, forme di semplificazione.

Patrimonio, partecipazioni e fusione

I beni mobili e immobili destinati a pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile. Il vincolo si trasferisce sui beni sostitutivi o sui nuovi immobili acquistati o ristrutturati per il servizio.

Le ASP possono partecipare a società, fondazioni di diritto privato o consorzi di enti locali aventi finalità affini. Gli atti di partecipazione e gli atti di alienazione/trasferimento di diritti reali di valore superiore alle soglie previste possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune e dopo 30 giorni, salvo eventuali chiarimenti richiesti dal comune. In presenza di dissenso motivato del comune, l’atto non può essere compiuto.

È ammessa la fusione tra ASP, mediante costituzione di una nuova azienda o per incorporazione, nel rispetto delle originarie finalità statutarie. Alla fusione si applicano le regole procedurali previste per la trasformazione delle IPAB.

Trasformazione delle finalità ed estinzione delle ASP

L’ASP può chiedere la trasformazione dei propri fini statutari quando il fine sia venuto meno, non sia più corrispondente a un interesse nei servizi sociali oppure sia stabilmente perseguito con altri mezzi. La nuova finalità deve discostarsi il meno possibile dalla volontà dei fondatori e corrispondere a un interesse sociale attuale e durevole.

L’ASP è estinta quando viene meno il fine o mancano le condizioni economico-finanziarie per proseguire l’attività. Si applicano, in quanto compatibili, le regole previste per l’estinzione delle IPAB e per la destinazione del patrimonio e del personale.

Disposizioni comuni, continuità dei rapporti e agevolazioni fiscali locali

Le ASP e le persone giuridiche private subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB di provenienza.

Il riordino non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore della legge; il personale conserva l’anzianità maturata e i contratti a termine restano efficaci fino alla scadenza.

I comuni e le province possono disporre riduzioni o esenzioni dai tributi di loro pertinenza per le IPAB trasformate.

Disciplina speciale per l’Istituto degli Innocenti di Firenze

L’Istituto degli Innocenti di Firenze è trasformato in ASP e si applica, in generale, la disciplina del capo II, con alcune deroghe.

In ragione del rilievo regionale e nazionale dell’attività svolta:

  • le funzioni previste per il comune in materia di vigilanza e decadenza degli organi sono esercitate direttamente dal Presidente della Giunta regionale;
  • la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è nominata dalla Regione;
  • il presidente del consiglio è eletto tra i membri nominati dalla Regione;
  • due membri del collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio regionale.

Continua inoltre ad applicarsi la legge regionale n. 31/2000 sulle politiche regionali per infanzia e adolescenza.

Regime transitorio e relazioni di monitoraggio

Per le istanze di estinzione già presentate dalle IPAB non oltre l’entrata in vigore della legge, nei 120 giorni successivi continuano ad applicarsi le regole della previgente legge regionale n. 96/1982.

I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori in carica decadono dopo 120 giorni dalla data di approvazione regionale della trasformazione in ASP o in ente privato.

La Giunta regionale deve presentare relazioni al Consiglio regionale:

  • entro un anno, sui procedimenti attivati e sul contenzioso con i comuni;
  • entro tre anni, sulle trasformazioni e sulle estinzioni avvenute.

Abrogazioni

È abrogata la legge regionale n. 96/1982 sulle procedure amministrative per l’estinzione delle IPAB. Un ulteriore comma dell’articolo sulle abrogazioni risulta poi abrogato dalla successiva legge regionale n. 41/2005.

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