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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13761/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Esposito Nunzia era imputata del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis cod. strada (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope). Il Tribunale di Verona la dichiarò non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), ma confermò l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente). La Corte d'appello di Venezia confermò la decisione di merito. Con ricorso per cassazione la difesa ha censurato: I) presunta errata applicazione dell'art. 187 c.s.; II) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis; III) errata applicazione di legge perché la conferma della sanzione amministrativa (revoca patente) non sarebbe competenza del giudice penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riguardo alla statuizione che confermava la sanzione amministrativa irrogata (revoca della patente) e ha annullato senza rinvio tale parte della sentenza. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: sono state confermate le valutazioni di merito circa lo stato di alterazione dell'imputata (basate sull'elevata concentrazione ematica di benzodiazepine pari a 680 ng/ml rispetto al range terapeutico 80-200 e dalle circostanze dell'incidente) e la conseguente applicazione dell'art. 187; è stata altresì ritenuta corretta la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis. La statuizione che imponeva la sanzione amministrativa è stata eliminata perché, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è di competenza del Prefetto.

Norme richiamate

  • art. 187 cod. strada (commi 1 e 1-bis)

    La norma incriminatrice punisce la guida sotto l'effetto di sostanze; la prova dell'alterazione può essere desunta da accertamenti ematici di elevata concentrazione di sostanze psicotrope e dalle circostanze di guida/incidente.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Consente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; in questo caso permane la discrezionalità del giudice penale nel dichiarare la non punibilità, ma le sanzioni amministrative accessorie acquisiscono autonomia e la loro applicazione è rimessa all'autorità amministrativa (Prefetto).

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge

    Precedente di legittimità che afferma il principio di competenza del Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie quando il fatto penale è dichiarato non punibile per particolare tenuità.

  • Sez. 4, n. 37118 del 04/07/2024

    le sanzioni amministrative accessorie riprendono la loro autonomia e, pertanto, debbono essere applicate dal Prefetto

    Conferma recente del principio secondo cui, anche in ipotesi di archiviazione o esclusione della responsabilità penale per particolare tenuità, le sanzioni amministrative accessorie non devono essere confermate dal giudice penale ma rilevate e applicate dall'Autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando il giudice penale dichiara la non punibilità ex art. 131-bis, le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione o revoca della patente) devono essere applicate dall'Autorità Prefettizia e non possono essere confermate dal giudice penale.
  • Per la qualificazione del reato di guida sotto l'effetto di sostanze (art. 187 c.s.) la prova può risultare anche da elevate concentrazioni ematiche e da elementi circostanziali (es. dinamica dell'incidente) che rendono plausibile una diminuzione della capacità di guida.
  • L'accertamento clinico post-evento che rilevi lucidità non annulla automaticamente il valore degli esami tossicologici oggettivi; il giudice può privilegiare i dati strumentali nel valutare l'alterazione psicofisica.
  • I motivi di impugnazione che si limitano a riproporre valutazioni di merito già esaminate e motivate dalle corti inferiori sono spesso dichiarati inammissibili o infondati in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione può annullare parzialmente una sentenza 'senza rinvio' quando la questione riguarda una statuizione specifica che comporta l'eliminazione di una determinata parte del dispositivo (es. conferma di sanzione amministrativa) senza necessità di nuovo esame del merito.

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