Provvedimenti n. 9 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Organic & Co srl tramite l’impianto di videosorveglianza installato presso il Rivarno Cafè di Firenze, perché al momento del controllo le telecamere erano operative ma prive di adeguata informativa/cartellonistica. Il provvedimento richiama la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, nonché le regole del provvedimento generale del 2010 sulla videosorveglianza e le Linee guida EDPB 3/2019. La società aveva sostenuto di aver apposto i cartelli subito dopo l’ispezione e di aver ottenuto autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, ma tali elementi non sono stati ritenuti idonei a superare i rilievi. Il Garante ha disposto l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
Organic & Co srl: videosorveglianza del Rivarno Cafè senza idonei cartelli informativi e violazione degli obblighi di trasparenza
Organic & Co srl - videosorveglianza senza informativa presso il Rivarno Cafè
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento svolto da Organic & Co srl mediante l’impianto di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale "Rivarno Cafè" di Firenze. Il procedimento origina da una segnalazione della Polizia Municipale, che aveva accertato la presenza di tre telecamere funzionanti in assenza di adeguati cartelli informativi.
Origine del procedimento e accertamenti
La Direzione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze ha trasmesso all’Autorità, con nota del 18 dicembre 2023, il verbale del controllo effettuato il 6 dicembre 2023. Nel sopralluogo è stato riscontrato che l’impianto di videosorveglianza era operativo ma non accompagnato da idonee informative circa la presenza delle telecamere.
Difese del titolare del trattamento
A seguito della comunicazione di avvio del procedimento dell’11 aprile 2024, la società ha depositato memoria difensiva il 10 maggio 2024. Ha sostenuto di avere immediatamente apposto i cartelli informativi dopo l’ispezione, producendo documentazione fotografica, e ha richiamato l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro del 19 settembre 2023 relativa all’installazione dell’impianto.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha ritenuto che le difese non fossero sufficienti a superare i rilievi contestati. Dal verbale ispettivo risultava infatti che, al momento del controllo, il sistema di videosorveglianza era funzionante ma privo dell’informativa richiesta dall’art. 13 GDPR. Il Garante ha sottolineato che l’uso di sistemi di videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi generali dell’art. 5 GDPR, in particolare il principio di trasparenza.
Norme e orientamenti richiamati
Il provvedimento richiama:
- l’art. 13 GDPR, che impone al titolare di fornire all’interessato le informazioni sulle caratteristiche essenziali del trattamento;
- l’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sul principio di liceità, correttezza e trasparenza;
- il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, in particolare il punto 3.1, relativo ai cartelli informativi;
- le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, che prevedono un’informativa su due livelli e indicano che il segnale di avvertimento deve fornire le informazioni più importanti in modo visibile e leggibile.
Esito del procedimento
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Organic & Co srl mediante il sistema di videosorveglianza installato presso il Rivarno Cafè, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. Ha inoltre disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 58, par. 2, GDPR.
Mezzi di impugnazione
Il provvedimento richiama infine la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce dalla trasmissione, da parte della Direzione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze, del verbale di controllo del 6 dicembre 2023 presso l’esercizio commerciale "Rivarno Cafè". Nel sopralluogo veniva rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da tre telecamere, in funzione ma non segnalate da idonei cartelli informativi.
Difese della società
Con memoria del 10 maggio 2024 la società ha affermato di aver provveduto immediatamente dopo l’ispezione a posizionare i cartelli informativi, producendo documentazione fotografica. Ha inoltre evidenziato che l’installazione delle telecamere era stata preceduta dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro del 19 settembre 2023.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che, al momento del controllo, il sistema di videosorveglianza fosse funzionante ma privo delle informative richieste dall’art. 13 GDPR. La condotta è stata considerata in contrasto anche con il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, poiché gli interessati devono essere informati dell’accesso a una zona videosorvegliata prima di entrarvi.
Parametri richiamati dal Garante
Nel provvedimento vengono richiamati il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, in particolare il punto 3.1, e le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati, che prevedono un’informativa di primo livello sul segnale di avvertimento e ulteriori dettagli con altri mezzi, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile.
Esito e conseguenze
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dalla società tramite il sistema di videosorveglianza, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. È stata inoltre disposta l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 58, par. 2, GDPR.
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